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Diritto ecclesiastico italiano

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Diritto ecclesiastico italiano
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto ecclesiastico


Diritto ecclesiastico italiano

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Fonti

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Unilaterali

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Le fonti unilaterali del Diritto Ecclesiastico si occupano principalmente dei tratti comuni delle varie fedi religiose, disciplinando i diritti e i divieti che spettano ad ognuno.

La fonte primaria è, ovviamente, la Costituzione, precisamente agli articoli:

  • art. 2: Diritti inviolabili dell'uomo.
  • art. 3: Eguaglianza dei cittadini senza distinzione, tra l'altro, di religione.
  • art. 7: Lo Stato e la Chiesa cattolica sono indipendenti e sovrani nei rispettivi ordini; i loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi, la cui modifica, se attuata concordemente, non richiede revisione costituzionale.
  • art. 8: Le confessioni religiose sono "ugualmente libere". Quelle diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi, secondo i loro statuti, quando ciò non contrasti con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati da Intese.
  • art. 19: Diritto di professare liberamente la propria fede, nonché di farne propaganda ed esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non contrasti col buon costume.
  • art. 20: Il carattere religioso o il fine di culto di un'associazione o di un'istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative né speciali gravami fiscali per la costituzione, la capacità giuridica e ogni forma di attività.
  • art. 33: libertà d'insegnamento; libertà, per i privati d'istituire scuole senza oneri per lo Stato.

Nel campo del Diritto internazionale, ciò che maggiormente influisce è la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, in due passi importanti, il primo all'art. 18 che sancisce la totale libertà di religione, il secondo nel secondo comma dell'art. 26.

Oltre a queste, ci sono le fonti ordinarie generiche che difficilmente si occupano direttamente di materia ecclesiastica, ma generalmente disciplinano situazioni più ampie che comprendono soltanto determinati aspetti. Quelle ordinarie specifiche sono, invece, direttamente coinvolte nel disciplinare materie ecclesiastiche, ma sono molto poche, in quanto lo Stato preferisce le fonti bilaterali per queste situazioni. La legge più importante di quest'ultima categoria è senz'altro la Legge sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato (l. 24 giugno 1929 n.1159), in vigore per disciplinare i culti che non abbiano stipulato Intese con lo stato.

Bilaterali

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Sia i Patti Lateranensi che il Nuovo Concordato del 1984 appartengono alla sfera del Diritto internazionale e sono privi dunque di una diretta rilevanza interna, vincolante per tutti i soggetti dell'ordinamento. Per introdurre queste disposizioni d'origine internazionale nell'ordinamento giuridico italiano sono così stati emanati alcuni atti normativi che, pur essendo a tutti gli effetti di produzione statuale (e quindi assimilabili alle fonti unilaterali), nel concreto assolvono ad un impegno preso con un altro ordinamento. Queste norme sono così denominate "bilaterali".

Rapporti

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In Italia i rapporti fra lo stato e le confessioni sono regolati da vari tipi di accordi o di permessi, a seconda dell'importanza e diffusione, ma soprattutto conformità all'ordinamento italiano dei vari culti. La prima distinzione netta è fra confessione riconosciuta e non: la confessione riconosciuta ha diritto ad alcuni privilegi, benefici ed esenzioni che non spettano alla confessione di fatto. Il riconoscimento viene effettuato dall'autorità amministrativa su richiesta di una data confessione, dopo aver controllato la statuto di quest'ultima ed aver accertato l'idoneità del culto, ovvero che questo non sia contrario alle norme di buoncostume o alla legge italiana.

Le confessioni riconosciute possono avviare trattative col Governo per stipulare, inoltre, un'Intesa: gli accordi vengono pattuiti fra i rappresentanti della confessione e gli incaricati del Governo, e una volta siglati il testo dell'intesa viene passato in Parlamento.

Situazione totalmente differente, ovviamente, vige tra lo Stato e la Chiesa Cattolica, la prima ad aver instaurato un accordo di Concordato con lo stato nel 1929. I Patti Lateranensi (comprendenti il Trattato e il Concordato) furono rivisti nel 1984 solo in ciò che riguardava il Concordato e sono uno strumento giuridico ben diverso dalle Intese, essendo quest'ultimo un trattato internazionale fra due enti sovrani qualititivamente uguali.

Le confessioni religiose che godono di un'intesa non sono strutturate tutte in una maniera uguale: a volte sono enti che chiedono personalità giuridica, a volte preferiscono farlo tramite enti esponenziali.

Per quel che riguarda la Chiesa cattolica, essa agisce tramite la Santa Sede, suo organo di governo. La Santa Sede ha la particolarità di essere un soggetto di diritto internazionale e privato, potendo quindi avere rapporti con le altre organizzazioni sovrane o agire con i privati. Dal 1984 tuttavia, per queste ultime situazioni, la Santa Sede in Italia di sovente delega la CEI, un ente ecclesiastico riconosciuto.

La confessione israelita ha due enti che operano in suo nome: nei rapporti con lo stato e per materie di interesse generale l'Unione delle comunità ebraiche italiane, per il resto le comunità territoriali ebraiche. Entrambi hanno personalità giuridica in base agli articoli 20 e 21 dell'Intesa stipulata nel 1986.

La confessione valdese, invece, opera attraverso la Tavola Valdese, riconosciuta nel 1984 attraverso un'intesa. La Tavola valdese tiene i contatti con lo Stato e assolve ogni compito di rappresentanza.

La situazione è meno semplice per gli altri culti: in alcuni casi è stata riconosciuta con personalità giuridica direttamente la confessione religiosa, come ad esempio con i luterani o con l'IBISG (Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai), in altre i meri enti esponenziali, come per gli avventisti e i mormoni. Situazione assai difficile è per i culti come le Assemblee di Dio e i Testimoni di Geova, che hanno statuti organizzativi ma impregnati di vari enunciati teologici.