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Costituzione imperiale

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Costituzione imperiale
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Esegesi delle fonti del diritto romano
Avanzamento Avanzamento: lezione completa al 100%

Una Costituzione Imperiale, o in latino Constitutio Principis, nel diritto romano, è una decisione, con valore pari a quello d'una legge, dell'imperatore nell'esercizio delle sue funzioni. Può prender la forma d'una serie di ordinanze o pronunciamenti:

  • Decreto.
  • Editto.
  • Epistola.
  • Mandato.
  • Rescritto.

Di esse Gaio, nelle sue Istituzioni (G.1.5), dà la seguente definizione:

«Constitutio principis est quod imperator vel decreto vel edicto vel epistula constituit; nec umquam dubitatum est, quin id legis vicem optineat, cum ipse imperator per legem imperium accipiat.»

Nelle Institutiones di Giustiniano la costituzione imperiale non ha più valore pari alla legge, ma è essa stessa legge, essendo ormai tutto il potere legislativo accentrato nelle mani dell'imperatore. Troviamo dunque nel brano I. 1.2.6, del giurista Ulpiano:

«Sed et quod principi placuit, legis habet vigorem, cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem concessit. Quodcumque igitur imperator per epistulam constituit vel cognoscens decrevit vel edicto praecepit, legem esse constat: hae sunt, quae constitutiones appellantur.»

Il senso dell'interpretazione di Ulpiano è che l'imperatore è il depositario dell'intero potere di legiferare, la cui legittimazione viene direttamente dall'esercitare il suo ruolo in nome del populus, che è considerato, almeno solo nominalmente, il vero detentore del potere dello Stato (ora imperiale, un tempo la vecchia e defunta res publica). Il principe in altri termini non è che l'esecutore - e il libero mediatore - della volontà del popolo, anche se questi di fatto non ha alcun potere diretto di influenzare le decisioni, che rimangono inappellabili, dell'imperatore.