Composizione e formazione (superiori)

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Iter di formazione di un governo[modifica]

La necessità di costituire un nuovo governo si presenta in due circostanze:

  • Quando inizia una nuova legislatura.
  • Quando il governo in carica si è dimesso.

In entrambi i casi la formazione è regolata dagli articoli 92, 93, 94 Cost. In realtà la Costituzione all’art 92 si limita ad affermare che “Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.” Possiamo dire quindi che il procedimento di formazione del Governo, si basa perlopiù su un iter consuetudinario.

Possiamo dividere questo l’iter in quattro fasi: le consultazioni, il conferimento dell’incarico di formare un governo, la nomina del presidente e della squadra dei ministri e infine il giuramento.

Le consultazioni[modifica]

Il Presidente della Repubblica non può nominare presidente o ministro chi vuole, ma deve formare un governo che possa riscuote la fiducia dalla maggioranza parlamentare.

Per capire chi la fiducia potrebbe averla procede con le consultazioni cioè ascolta tutti i capi di partito per capire quale sarà l’organigramma del partito (segretari di partito, presidenti dei gruppi parlamentari).

Il Presidente della Repubblica potrebbe chiedere consiglio anche agli ex presidenti della Repubblica o i presidenti del senato o della camera.

Più la situazione parlamentare è chiara e più sarà facile per il presidente della Repubblica formare un governo, poiché la scelta sarà obbligata sul leader del partito o della coalizione vincente. Nel caso ci fosse una maggioranza poco chiara il Presidente della Repubblica può conferire un mandato esplorativo ad un elemento di spicco della vita politica -come il presidente della camera-.

Conferimento dell’incarico[modifica]

Quando la situazione politica è stata chiarita, il presidente della Repubblica conferisce al presidente incaricato di formare un nuovo governo.

Il presidente incaricato accetta l’incarico con riserva - cerca di trovare un accordo politico tra i gruppi parlamentari in modo tale da formare la maggioranza -; se il tentativo riesce, si recherà al Quirinale per sciogliere la riserva, accettare l’incarico e proporre i nuovi ministri.

Nel caso in cui il tentativo dovesse dare esito negativo, si ripartirà con le consultazioni.

La nomina[modifica]

Una volta che è stata sciolta la riserva ed è stato accettato l’incarico, il Presidente della Repubblica procede alla nomina del Presidente del Consiglio che gli sottopone la lista dei ministri. A questo punto il Capo dello Stato su proposta del nuovo Presidente incaricato, nomina con propri decreti i ministri che collaboreranno col Presidente del Consiglio nelle azioni di Governo.

Il giuramento[modifica]

Dopo la nomina, i membri del Governo seguono le indicazioni dell’articolo 93 della nostra Costituzione prestando giuramento “nelle mani del presidente della Repubblica”:

«Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione.»

È questo il momento in cui il nuovo Governo entra in carica.

Bibliografia[modifica]

  • G. Zagrebelsky, V. Marcenò e F. Pallante Lineamenti di Diritto costituzione, Le Monnier università, 2020.
  • P. Monti, F. Faenza Iuris tantum: fino a prova contraria, Zanichelli, 2017.