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Aspetti giuslavoristici (Contratti, sicurezza)

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Aspetti giuslavoristici (Contratti, sicurezza)
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Metodologia della ricerca archeologica

Nozioni che certamente completano la figura e le competenze dell'archeologo sono quelle che riguardano gli aspetti della contrattualistica di lavoro e della sicurezza nei luoghi e negli ambienti di lavoro. In Italia la sicurezza sul lavoro è regolamentata dal D.Lgs. n. 81/2008.

Già da studente, l'archeologo è soggetto a tale normativa poiché è equiparato a lavoratore il soggetto beneficiario dei tirocini formativi e di orientamento, l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari, e il partecipante ai corsi di formazione nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione[1] . Inoltre l'archeologo potrà lavorare anche come socio di cooperativa o di società, o come associato in partecipazione e avrà quindi diritto alla sicurezza in tutti i contesti precedentemente descritti, ma anche l'obbligo, nel momento in cui assumerà la figura di datore di lavoro, di garantire il lavoro in sicurezza.

Lo scavo archeologico è a tutti gli effetti un cantiere mobile[2] , che presuppone le misure organizzative, di prevenzione e protezione presenti nel Titolo IV (Cantieri temporanei o mobili) del citato D.Lgs. 81/2008 ed è equiparato al contempo ad un laboratorio[3] . L'organizzazione di uno scavo archeologico comporta specifici obblighi e responsabilità in relazione al lavoro svolto che presuppone le seguenti definizioni legali:

  • Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e che ha poteri di organizzazione e di spesa. Nel contesto dell'archeologia può essere identificato come il Responsabile dell'attività didattica o di laboratorio, alla cui figura spetta l'obbligo di redigere la valutazione di tutti i rischi che ogni attività di laboratorio (o di scavo) comporta, e l'individuazione delle necessarie misure di prevenzione e protezione.
  • Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa. A questa figura corrisponde il Responsabile Scientifico della Ricerca e/o dello Scavo.
  • Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. A questa figura corrisponde la figura assunta dal personale tecnico sullo scavo.

-Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche solo al fine di apprendere un'arte, una professione, un mestiere.

Tipologie di rischi

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I rischi più ricorrenti all'interno di uno scavo archeologico possono essere compresi in tre gruppi.

  1. Rischi Per la Sicurezza:
    • rischio di caduta dall'alto o a livello
    • rischio per inadeguatezza igienico-sanitaria
    • rischi connessi all'uso delle attrezzature
  2. Rischi per la Salute:
    • rischio di movimentazione manuale dei carichi
    • rischio polveri
    • rischio abrasioni, urti, tagli nelle operazioni di scavo
    • rischio microclima
  3. Rischi Organizzativi:
    • Rischio connesso alla lontananza dei centri urbani
    • Rischio connesso alle tempistiche
    • rischi connessi all'organizzazione logistica

Importanza di formazione e informazione

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È necessario distinguere l'informazione dalla formazione sulla sicurezza poiché ci fa capire il tipo di conoscenza che l'archeologo deve avere: ne è in diritto quando il suo lavoro è di tipo subordinato (i costi saranno tutti a carico del datore di lavoro o committente) ed ha invece il dovere di elargirlo nei casi in cui egli sia il titolare dei contratti di lavoro.

L'informazione si determina con il semplice atto di comunicare notizie e concetti utili alla sicurezza sullo scavo che devono essere recepite da chiunque si trovi all'interno dell'area di lavoro. Il contenuto della comunicazione viene definito messaggio, che viene trasmesso attraverso segni, cioè veicoli della comunicazione, che possono essere di natura diversa come parole, immagini, suoni, colori, ecc. che generalmente si manifestano sullo scavo, come nei comuni cantieri edili, con cartelli di varie dimensioni e forme.

La formazione è cosa quindi ben diversa dalla informazione poiché presuppone l'adozione da parte dei soggetti interessati di competenze cognitive, operative e comportamentali tali da produrre un atteggiamento che sarà adeguato nel mettere in pratica i principi di sicurezza secondo una corretta scala di valori e di abitudini da adottare sul luogo di lavoro. Il soggetto formato non avrà soltanto la conoscenza dei pericoli, bensì anche la capacità di riconoscerli quando opererà sul campo. La formazione è quindi un processo, un percorso, avente degli obiettivi ben precisi, prefissati a monte, assieme alla valutazione dell'apprendimento tramite verifiche durante il percorso, finali oppure continue.

I corsi di formazione per la sicurezza devono sempre essere ufficializzati ed hanno validità limitata a seconda della tipologia di lavoratore e della gerarchia di responsabilità. Generalmente i corsi sono erogati presso i CMPT (comitati paritetici territoriali) o da altri istituti pubblici (come scuole ed università) o privati accreditati. Le lezioni possono essere di tipo frontale in aule da non più di 30 partecipanti, oppure online, attraverso piattaforme autorizzate che prevedono sempre una verifica finale.

Benché non sia noto ai più, la formazione riduce di molto il rischio di pericoli, ma anche i costi e comporta un vero e proprio guadagno.

Per quanto riguarda gli scavi archeologici, spesso la non generosa quantità di fondi necessari ai fini della ricerca archeologica è un problema molto sentito dagli addetti ai lavori. Spesso i finanziamenti e i tempi sono limitati e si tende a sottovalutare la spesa sulla sicurezza per massimizzare l'impiego della forza-lavoro nella registrazione di dati scientifici per una più completa e approfondita indagine di ricerca.

A questo proposito è interessante lo spot promozionale sui costi della sicurezza a cura del Comitato Paritetico Territoriale di Bologna.

Note

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  1. Art.2, comma 1, lettera a, D.Lgs. 81/2008
  2. Allegato X, art. 89, comma 1, lettera a, D.Lgs. 81/2008
  3. D.I., 363/98