Utente:Martina Del Zio/Sandbox3

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Il Matrimonio[modifica]

Il matrimonio, è un atto giuridico tutelato dall'articolo 29 della costituzione che consiste nell'unione fra un uomo e una donna per scopi religiosi o civili. Viene celebrato in nozze, con diritti e obblighi tra gli sposi. Le motivazioni che fanno ufficializzare questo evento sono di vario genere: motivazioni sentimentali o sessuali che devono avere un'approvazione sociale o religiosa, o anche per motivazioni patrimoniali, economiche o politiche che fanno parte della legge. Il matrimonio è collegato alla famiglia, cioè l'unione di coniugi che creano un nucleo familiare che di solito si espande con i figli.[1]

Requisiti[modifica]

Può esserci un matrimonio solo se i coniugi rispettano dei requisiti:

  • La maggior età o il permesso del Tribunale dei minori;
  • La sanità mentale;
  • La differenza di sesso;
  • La libertà di stato;
  • L'inesistenza di rapporti di parentela.

Diritti e doveri del matrimonio[modifica]

Il matrimonio conferisce diritti e doveri tra cui:

  • le proprietà;
  • i legami di parentela;
  • l'appartenenza tribale;
  • le relazioni con la società;
  • l'eredità;
  • la cura dei figli e anche relazioni più private quali il comportamento sessuale, l'intimità e l'amore.

I valori del matrimonio sono l'amore, la fedeltà, il sostegno reciproco, la generosità, il mutuo rispetto e la comunicazione.

Matrimonio Civile e Concordatario[modifica]

Il matrimonio può essere:

  • Civile, che viene celebrato in Comune dal Sindaco o dal suo delegato
  • Concordatario, che viene celebrato in chiesa (introdotto dai Patti Lateranensi, nel 1929)

Esiste anche il matrimonio canonico, è celebrato in chiesa e vale solo per l'ordinamento canonico. La chiesa cattolica non lo consente alle persone che hanno avuto un matrimonio civile ed hanno divorziato legalmente e non anche per la Sacra Rota.

La riforma della Famiglia del 1975[modifica]

Nel 1975 è stata indetta una riforma del Codice Civile relativa alla parità di coniugi uniti in matrimonio.

Art. 143: "Il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti ed assumono i medesimi obblighi."

Art. 144: "I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa."

Art. 147: "Il Matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni."

L'unione civile[modifica]

L'unione civile consiste nell'unione sentimentale ed economica tra due persone dello stesso sesso, che hanno raggiunto la maggiore etá, alla quale lo Stato italiano grazie all'introduzione della legge 20 maggio 2016, n.76 (c.d. Legge Cirinná) ha riconosciuto uno status giuridico analogo a quello del matrimonio.[1]

Requisiti[modifica]

Un'unione civile si forma secondo dei requisiti precisi:

  • le due persone devono essere entrambe maggiorenni;
  • devono essere dello stesso sesso;
  • ci sia già in essere una relazione/un rapporto sentimentale ed economico, che vogliono regolare formalmente.

Successivamente bisogna effettuare un'apposita dichiarazione davanti un ufficiale dello stato civile, con una presenza di due testimoni e nella dichiarazione vanno elecanti:

  • dati anagrafici della coppia;
  • residenza della coppia;
  • eventuale scelta del regime patrimoniale dalla coppia;
  • identità, dati anagrafici e residenza dei testimoni.

Inoltre non è possibile effettuare un'unione civile in presenza di una e delle seguenti cause impeditive, che ne determinano la nullità:

  • se una delle parti è incapace;
  • se sussiste tra gli interessati un rapporto di parentela o di affinità;
  • se una delle parti è già sposata o ha già in essere un’altra unione civile;
  • se uno degli interessati è stato condannato in via definitiva per omicidio, anche solo tentato, nei confronti del coniuge o di soggetto già unito civilmente con l’altro.[2]

Diritti e doveri dell'unione civile[modifica]

Con l'unione civile entrambi i componenti della coppia acquisiscono gli stessi diritti e stessi doveri l'uno verso l'altro.

In particolare:

  • l’obbligo di coabitazione;
  • l’obbligo di assistenza morale e materiale;
  • il dovere di contribuire ai bisogni comuni in relazione e in proporzione alle sostanze di ciascuno e alla rispettiva capacità lavorativa. [3]
  • fedeltà;

Differenze tra matrimonio e unione civile[modifica]

Le unioni civili sono state istituite con la legge Cirinnà del 2016 per la tutela della convivenza delle coppie dello stesso sesso, garantendo alla coppia alcuni dei diritti e doveri riconosciuti ai coniugi sposati.

Una delle differenze tra matrimonio e unione civile è l'assenza dell'obbligo di fedeltà in quest'ultima, in cui non vi è un richiamo espresso; inoltre, mentre nel matrimonio la sposa aggiunge il cognome del marito al proprio, nell'unione civile la coppia può scegliere liberamente il cognome di famiglia.

Qualora il legame affettivo dovesse cessare, la domanda di divorzio per le unioni civili prevede tempi più rapidi rispetto al matrimonio, che richiede invece un periodo di separazione. In modo analogo al matrimonio, dopo la separazione la parte più debole economicamente della coppia ha diritto agli alimenti e all'abitazione nella quale la coppia aveva registrato la residenza. [2]

Convivenza di fatto[modifica]

La convivenza di fatto è costituita da due persone maggiorenni unite da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza materiale e morale non vincolante da rapporti di parentela. La convivenza era già presente nel diritto romano e veniva chiamata "convivenza more uxorio", quindi questa tipologia familiare era già presente in epoca antica.

Questo argomento tocca molte persone perché negli ultimi anni sono sempre più numerose le persone che decidono di non sposarsi. La legge che fa riferimento a questa tematica è la Legge Cirinnà.

Diritti della convivenza di fatto[modifica]

  • Possibilità di indicare il compagno come legittimo rappresentante in caso di malattia o decesso. Questa decisione deve essere fatta in forma scritta e firmata, in presenza di un testimone;
  • In caso della morte di una parte della coppia, l'altra può vivere ancora nella casa del deceduto per massimo di due anni. Se ci sono figli per un massimo di tre;
  • Se muore il conduttore di un contratto di locazione, il partner diventa il titolare del contratto;
  • In caso di interdizione il partner può essere nominato tutore o amministratore di sostegno;
  • In caso di decesso il partner ha il diritto al risarcimento del danno;
  • È possibile ricevere un assegno di mantenimento nel caso in cui la convivenza finisce e non si ha la possibilità di indipendenza economica autonoma.[3]
  1. Matrimonio, it.m.wikipedia.org.
  2. Differenza tra unione civile e matrimonio, avvocati-divorzisti.it.
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