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Utente:Alexxvar20/Sandbox 2

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La separazione

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Quando le famiglie entrano in crisi, possono porre fine al matrimonio attraverso il divorzio.

Per tale procedura è necessario un periodo di separazione legale previsto dalla legge, che non scioglie però il vincolo del matrimonio ma quello di coabitazione posto da esso. Se i coniugi hanno figli minori, maggiorenni non ancora economicamente indipendenti o portatori di handicap, la separazione deve essere disposta da un giudice.

la separazione consensuale

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Si verifica quando i coniugi sono d'accordo su tutti gli aspetti della separazione , cioè saranno d'accordo sulla spartizione dei loro beni in comune e sull'affidamento dei loro figli. Essa può avvenire quando entrambi i coniugi si recano davanti a un tribunale ,o un ufficiale di stato civile, per ottenere il riconoscimento ufficiale, con l'assistenza di un avvocato per ciascuno, cui presenza è sempre richiesta nel caso in cui la coppia abbia figli minori e/o maggiorenni non economicamente indipendenti. Dopo la sentenza di separazione del tribunale, occorrono 6 mesi prima del divorzio. Il tribunale inoltre accetta tutte le decisioni accordate dai coniugi, ma può modificare quelle sull'affidamento e mantenimento dei figli.

La separazione giudiziale

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La separazione giudiziale viene richiesta da uno dei coniugi nel momento in cui non sono d'accordo sugli aspetti della separazione e verrà quindi disposta da un giudice. Secondo l'articolo 706 del Codice di procedura civile , bisogna presentarsi al tribunale dell'ultima residenza comune dei coniugi. In questo caso il presidente del tribunale fissa la data dell'udienza in cui le parti dovranno presentarsi in Tribunale non oltre 90 giorni dalla data in cui è stata disposta.

Una volta ottenuta la separazione, cessano tutte le obbligazioni imposte dal matrimonio:

  • I coniugi non sono più tenuti alla convivenza;
  • A presentarsi assistenza reciproca;
  • A presentarsi reciproca fedeltà.

Il coniuge economicamente più debole potrà avere un assegno di mantenimento, commisurato al tenore di vita avuto durante il matrimonio.

[1]

Il tribunale dovrà dichiarare a chi vada l'affidamento dei figli, stabilendo anche quanto l'altro coniuge dovrà provvedere al mantenimento, l'istruzione e all'educazione

Dopo la sentenza della separazione giudiziale, per ottenere il divorzio ci vorranno 12 mesi.

La separazione di fatto

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É una separazione consentita dalla legge che permette ai coniugi di separarsi, liberandoli dall'obbligo di coabitazione stabilito dal matrimonio. Tale accordo é redatto tramite scrittura privata, sottoscritta da entrambi i coniugi, nella quale l'accordo sull'allontanamento viene espresso. La necessità di un documento sorge nel momento in cui il coniuge che rimane nella casa coniugale, sostiene che l'altro abbia violato l'obbligo di coabitazione.

La separazione di fatto non prevede alcuna procedura giurisdizionale per ottenere lo status di separati di fatto, e non fa acquistare alla coppia lo status giuridico di coniugi legalmente separati. Per questo motivo non consente il divorzio, a differenza degli altri tipi di separazione.

[2]

La riconciliazione

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Avviene quando i coniugi legalmente separati decidono di continuare il matrimonio di comune accordo, questa decisione può essere espressa per un comportamento incompatibile con la volontà di rimanere separati. La riconciliazione ha effetto di annullare la condizione giuridica della separazione, dopo che questa sia stata disposta dal tribunale o con procedura davanti al sindaco o con negoziazione assistita.[3]

Altri casi di richiesta di divorzio

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Oltre che per separazione, il divorzio può essere richiesto se il coniuge viene condannato per determinati reati o per mancata consumazione del matrimonio.

L'affidamento dei figli

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In base alla legge 8 febbraio 2006 n.54,l'affidamento è disposto secondo il principio della condivisione, dove i figli vengono affidati ad entrambi i genitori. Gli articoli che tutelano l'affidamento dei figli disciplinano i criteri di scelta a cui dovrà attenersi il giudice in caso di separazione giudiziale o divorzio giudiziale.

Il giudice deve stabilire l'affidamento dei figli a uno dei coniugi valutando interesse morale e materiale del minore.

L'articolo n. 337 del codice civile: " Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale."[4]

Stabilisce i criteri in base ai quali viene determinato la contribuzione al mantenimento del figlio. Tra i genitori vengono presi accordi, che non possono essere in contrasto con l'interesse dello stesso. Ciascun dei genitori deve provvedere al mantenimento, in base al proprio reddito. Alla fine della determinazione dell' assegno di mantenimento del giudice terrà conto:

  • Delle esigenze del figlio
  • Del tenore di vita avuto quando il figlio conviveva con entrambi i genitori
  • Del tempo di permanenza del figlio con ciascun genitori
  • Delle risorse economiche di ciascun genitore
  • Del valore economico del tempo impiegato dal genitore per accudire il figlio e per le faccende domestiche

La responsabilità genitoriale non può scegliere se esercitare o meno i poteri attribuiti dalla legge nel interesse del minore ne può rinunciare. I particolare consiste nell'attribuzione ai genitori o al tutore del potere di proteggere o educare il minore in più agisce come rappresentante legale del minore che è privo della capacità di agire fino alla maggiore età

In caso di affidamento condiviso il potere educativo è esercitato da entrambi i genitori e ognuno dei ritagliarsi il proprio ruolo all' interno di un progetto educativo dei figli concordato insieme al giudice.[5]

  1. www.consulenzalegaleitalia.it
  2. [www.studiolegalecunico.com La separazione di fatto].
  3. [www.studiolegalecunico.com La riconciliazione].
  4. [www.consulenzalegaleitalia.it L'affidamento del minore in caso di separazione, divorzio o fuori dal matrimonio].
  5. [www.studiolegalefois.it Potestà e responsabilità genitoriale].