Rifiuti

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lezione
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Rifiuti
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto ambientale

Secondo le leggi europee, perché qualcosa venga definito rifiuto, occorre che abbia due caratteristiche:

  • Il suo possessore deve disfarsene, aver deciso o avere l'obbligo di disfarsene;
  • Deve rientrare in una categoria del CER.[1]

Esclusioni[modifica]

A prescindere da valutazioni in ordine alla destinazione al riutilizzo degli scarti (art. 184-bis) il Testo Unico ambientale, stanti le modifiche apportate dall'articolo 13 del d.lgs. n. 205 del 2010, statuisce che non possono essere comunque considerati rifiuti (art. 185) e quindi non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del TUA:

  1. Le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
  2. Il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
  3. Il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
  4. I rifiuti radioattivi;
  5. I materiali esplosivi in disuso;
  6. Le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, punto 2, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

  1. Le acque di scarico;
  2. I sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002 (ora abrogato e sostituito dal Reg.(CE) n. 1069/2009 e dalle disposizioni attuative di cui al Reg.(UE) n. 142/2011), eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio (si tratta dei sottoprodotti di categoria 1, che hanno una destinazione vincolata alla distruzione);
  3. Le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
  4. I rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;

3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.”.

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Note[modifica]

  1. Direttiva 75/442/CEE