Vai al contenuto

Persona (Diritto penale)

Da Wikiversità, l'apprendimento libero.
lezione
lezione
Persona (Diritto penale)
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto penale

Il concetto di persona senza dubbio concerne e coinvolge le scienze filosofiche le quali in linea di massima definiscono persona un essere razionale dotato di coscienza di sé ed in possesso di una propria identità. L'esempio più naturale di tale concetto è la persona umana.

Il concetto di persona umana non coincide necessariamente con quello di soggetto giuridico, ma comporta una considerazione più ampia del semplice "centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive". La persona umana è l'insieme di tutte le caratteristiche del singolo individuo, e quindi delle caratteristiche fisiche tangibili, etiche, comportamentali, morali e spirituali, nonché della proiezione del singolo nella vita sociale, ossia della percezione che ogni persona dà di se stessa all'esterno.

Questo insieme di caratteristiche dà luogo ad una combinazione irripetibile: quando si parla di identità, dal punto di vista giuridico si intende parlare di individui unici e dalle caratteristiche irripetibili. Da considerare è anche l'aspetto della disponibilità dei diritti che gode un soggetto riguardo se stesso: questa riflessione è importante per la tecnica di tutela che l'ordinamento penale deve apprestare per soccorrere il singolo. Ci si è chiesti se potesse il singolo avere una sorta di diritto soggettivo su se stesso.

La questione porta ad una risposta tendenzialmente negativa, perché la tutela non guarda ad una dimensione di dominio (non si ha qualcosa) bensì al modo di essere. Il diritto soggettivo tende ad escludere altri soggetti garantendo a colui che diritto la fruizione esclusiva di un'utilità. Né la persona può essere oggetto di disposizione per fini speculativi. La lettura testuale dell'art. 2 della Costituzione fornisce delle indicazioni precise: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo».

È stato osservato, in primo luogo, l'uso del verbo riconoscere, interpretato dalla dottrina come indizio del fatto che nell'ordinamento i diritti inviolabili dell'uomo sono preesistenti alla Carta costituzionale, ed hanno un valore pregiuridico: l'ordinamento non li crea ex novo ma si limita a ammettere la loro esistenza.

Proprio questo valore pregiuridico ha consentito alla giurisprudenza di trasformare l'art. 2 in una sorta di clausola aperta, affermando che esso lascia all'interprete e al legislatore penale la possibilità di verificare se (nell'evoluzione sociale) emergano diritti direttamente dalla consapevolezza della necessità di tutela e garantire le persone.

In altre parole, l'art. 2 è stato considerato come la giustificazione della atipicità dei diritti della persona, potendosi tutt'al più ammettere una tipicità sociale di tale categoria, ma non giuridica.

In secondo luogo, si è sottolineato come l'attribuzione dei diritti della persona sia stata fatta dal Costituente all'uomo, non al cittadino: questo è importante perché significa che la Costituzione riconosce questi diritti non solo a chi è cittadino ma anche a tutti coloro che si trovano ad avere contatti con il nostro ordinamento, anche se lo straniero proviene da un ordinamento che non garantirebbe gli stessi diritti al cittadino italiano (irrilevanza della cd. clausola di reciprocità).

Bibliografia

[modifica]
  • MANTOVANI, Diritto penale, parte speciale, Padova 2007;
  • ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, parte speciale, Milano 2008;
  • FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, parte speciale, Bologna 2008.