Materia:Diritto bancario
Diritto dei prodotti bancari e assicurativi
[modifica]Programma del corso
I contratti bancari
Le fonti della disciplina - Il deposito e le altre forme di raccolta - L’apertura di credito - L’anticipazione bancaria - Lo sconto e le altre forme di smobilizzo dei crediti - Il conto corrente – Il mutuo ordinario e il mutuo fondiario - Il credito al consumo - Cenni sulle garanzie bancarie (fideiussione, pegno, ipoteca, mandato irrevocabile all’incasso, cessione di credito in funzione di garanzia).La trasparenza bancaria:la disciplina legislativa e le nuove istruzioni di vigilanza - Interessi usurari, commissione di massimo scoperto e anatocismo – La 'portabilità' dei finanziamenti bancari – La risoluzione stragiudiziale delle controversie.
I contratti assicurativi
Il contratto di assicurazione - La disciplina generale del contratto ed i singoli tipi di assicurazione - Il rischio ed il premio - L’assicurazione danni - L’assicurazione sulla responsabilità civile - L’assicurazione vita - L’assicurazione contro i danni alla persona – La trasparenza nei contratti assicurativi e cenni in tema di trasparenza dei prodotti e degli strumenti finanziari.
I titoli di credito
I titoli di credito in generale e, in particolare, l'assegno bancario e quello circolare.
Bibliografia
Testi consigliati
Sui contratti bancari
P. Bontempi, Diritto bancario e finanziario, Giuffrè, Milano, III^ ed., 2009 (solo i capitoli VIII, X, XII, XIII, XIV, XV, XVII).
Sui contratti di assicurazione
P. Polacco, Breve commento alla disciplina dei contratti assicurativi, saggio contenuto nel volume, curato da Stefano Miani, I prodotti assicurativi, Giappichelli, Torino, III^ ed., 2010. Si consiglia vivamente l’attenta lettura, nell’ambito dello stesso volume, del saggio di Luigi Gaudino in tema di responsabilità civile e la rassegna critica della giurisprudenza in materia assicurativa redatta da Vittorio Giorgi. Sulla trasparenza assicurativa: il saggio di M. LEMBO all'interno dello stesso volume.
Sui titoli di credito
G. PRESTI e M.RESCIGNO, Corso di diritto commerciale, vol. I, Zanichelli, Bologna, IV^ ed., 2009 (solo i capitoli relativi ai titoli di credito).
Siti consigliati
Per un necessario approfondimento della materia, soprattutto in tema di trasparenza, è richiesta la consultazione dei siti di Banca d’Italia (in particolare la parte relativa alle Istruzioni di Vigilanza), dell’ISVAP e della CONSOB.
Le Lezioni:
- Lezione 1 - 02/10/2012
- Lezione 2 - 03/10/2012
- Lezione 3 - /10/2012
- Lezione 4 - /10/2012
- Lezione 5 - /10/2012
- Lezione 6 - /10/2012
- Lezione 7 - /10/2012
- Lezione 8 - /10/2012
- Lezione 9 - /10/2012
- Lezione 10 - /10/2012
- Lezione 11 - /10/2012
- Lezione 12 - /10/2012
Lezione 1 - 02/10/2012
[modifica]Banca Assicurazione Finanza Previdenza Testi TUB CAP TUIF Dlg 252/05 Organi di controllo Banca d’Italia ISVAP CONSOB COVIP
Le sigle:
TUB: Testo Unico Bancario
CAP:
TUIF: Testo Unico degli Intermediari Finanziari
ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo
CONSOB: Commissione nazionale per le società e la borsa
CICR: Comitato interministeriale per il credito e il risparmio
Articolo 10 del TUB (Attività bancaria)
1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa.
2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche.
3. Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.
Articolo 11
(Raccolta del risparmio)
1. Ai fini del presente decreto legislativo è raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.
2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche.
2-bis. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica.
2-ter. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione di servizi di pagamento.
3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attività ed alla forma giuridica del soggetto che acquisisce fondi, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso specifiche categorie individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro.
4-bis. Il CICR determina i criteri per l'individuazione degli strumenti finanziari, comunque denominati, la cui emissione costituisce raccolta del risparmio.
Articolo 12
(Obbligazioni e titoli di deposito emessi dalle banche)
1. Le banche, in qualunque forma costituite, possono emettere obbligazioni, anche convertibili, nominative o al portatore.
2. Abrogato
3. L'emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società è deliberata dall'organo amministrativo; non si applicano gli articoli 2410, 2412, 2413, 2414, primo comma, n. 3, 2414 bis, 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile.
4. Alle obbligazioni convertibili in azioni proprie si applicano le norme del codice civile, eccetto l'articolo 2412.
4-bis. I commi 3 e 4 si applicano anche agli strumenti finanziari assoggettati alla disciplina delle obbligazioni prevista dal codice civile.
5. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina l'emissione da parte delle banche delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società nonché degli strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni.
6. Le banche possono emettere titoli di deposito nominativi o al portatore. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può disciplinarne le modalità di emissione.
7. La Banca d'Italia disciplina le emissioni da parte delle banche di prestiti subordinati, irredimibili ovvero rimborsabili previa autorizzazione della medesima Banca d'Italia. Tali emissioni possono avvenire anche sotto forma di obbligazioni o di titoli di deposito.
Rischio di tasso: Quando una Banca ha dei crediti con tassi d’interesse variabili, se ha dei debiti per non rimanere scoperta, dovrà necessariamente averli con tassi d’interesse variabili per lo stesso quantitativo dei crediti. Egual discorso vale per il rischio di cambio tra diverse valute.