Legati pontifici

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Legati pontifici
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto canonico

La nunziatura apostolica è il nome tradizionalmente attribuito alla missione diplomatica della Santa Sede presso uno Stato.

Ne fanno parte il nunzio apostolico, che la dirige, e i suoi collaboratori: consiglieri, uditori e segretari di nunziatura. Tutti costoro sono agenti diplomatici e fanno quindi parte del corpo diplomatico accreditato presso lo Stato estero.

Il codice di diritto canonico del 1983 non contiene, però, nessun riferimento al nunzio o alla nunziatura ma al legato pontificio[1] che prevede come primo compito del legato quello di rappresentare il Papa presso le chiese locali, e come compito collaterale quello di rappresentare la Santa Sede presso i governi.

Storia[modifica]

Storicamente non si riscontra il termine "nunziatura apostolica" in documenti anteriori alla seconda metà del XIV secolo. La funzione del nunzio apostolico, tuttavia, è molto più antica e può riconoscersi già nei "missi discurrentes" o negli "apocrisari" (termine utilizzato durante l'alto medioevo), rappresentanti del papa a Bisanzio[2][3].

Nunzio apostolico[modifica]

Entrata del palazzo dell'Accademia Ecclesiastica, piazza della Minerva, Roma

Il nunzio apostolico (impropriamente definito anche nunzio papale) è il rappresentante diplomatico permanente della Santa Sede presso uno Stato o un'organizzazione internazionale, ossia il capo della missione diplomatica. All'interno della gerarchia ecclesiastica, solitamente, ha il titolo di arcivescovo titolare.

Secondo le norme del diritto internazionale approvate con la Convenzione di Vienna del 1961, il nunzio apostolico ha il rango di ambasciatore straordinario e plenipotenziario, con le medesime prerogative degli ambasciatori di qualunque altro Paese. In precedenza, gli era riconosciuta di diritto la carica di decano del corpo diplomatico, indipendentemente dall'anzianità di nomina, e poteva pertanto godere della precedenza protocollare. Peraltro, la Convenzione di Vienna permette ancora oggi a uno Stato di attribuire queste prerogative al nunzio apostolico.[4] Poiché la nomina del nunzio è in genere di lunga durata (non essendo condizionate, come a volte accade per gli altri Stati, da eventuali cambi di governo), spesso il nunzio ricopre de facto il ruolo di decano.

Oltre a curare le relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e lo Stato in cui opera, il nunzio rappresenta la Santa Sede presso la chiesa locale e svolge, quindi, anche funzioni interne all'ordinamento canonico. In questa veste si occupa della procedura di nomina dei nuovi vescovi in tutte le diocesi che fanno parte dello Stato di sua competenza; conduce le indagini relative, preparando, spedendo e organizzando i questionari in cui si chiede quale potrebbe essere il giusto profilo del nuovo pastore; aggiorna la lista dei preti proposti periodicamente dai vescovi come idonei per l'episcopato; propone alla Congregazione per i vescovi una terna di candidati, tra i quali il papa sceglie il nuovo vescovo.

Altri titoli[modifica]

Per le nazioni con le quali la Santa Sede non ha rapporti diplomatici, un delegato apostolico viene mandato per fungere da collegamento con la Chiesa locale, e non è accreditato presso il governo di quello Stato. I delegati apostolici, pur avendo lo stesso rango ecclesiastico dei nunzi, non hanno quindi uno status diplomatico riconosciuto: in alcuni paesi gli vengono però concessi dei privilegi diplomatici.[5]

Un legato a latere è un rappresentante papale provvisorio o per uno scopo speciale.

Dal 1965 al 1991 il termine pro-nunzio indicava il rappresentante diplomatico della Santa Sede che svolgeva le piene funzioni di ambasciatore presso uno Stato che non gli riconosceva il diritto di decanato, in accordo con la convenzione di Vienna.

In passato, l'internunzio era un rappresentante diplomatico papale di seconda classe, corrispondente nella scala gerarchica diplomatica al rango di inviato straordinario e ministro plenipotenziario[6]. Prima del 1829, internunzio era il titolo portato di solito dal capo ad interim di una missione diplomatica, quando il nunzio aveva lasciato l'ufficio e non era stato ancora designato un sostituto.

Note[modifica]

  1. Codice di diritto canonico
  2. Ludovico Antonio Muratori, Rerum Italicarum Scriptores, Tomo I, diss. 9.
  3. Gaetano Moroni, Nunzio apostolico, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, Vol. LVIII, p. 151-172, In Venezia: dalla Tipografia Emiliana, 1840, [1].
  4. United Nations Conference on Diplomatic Intercourse and Immunities, Vienna Convention on Diplomatic Relations, Article 16, United Nations, 18 aprile 1961.
  5. Ad esempio, un delegato apostolico ha funto da rappresentante diplomatico de facto negli Stati Uniti e nel Regno Unito fino alla fine del XX secolo, quando tra questi Stati e la Santa Sede furono stabilite le relazioni diplomatiche ufficiali e si procedette alla nomina dei nunzi apostolici.
  6. Convenzione di Vienna, articolo 14, par. 2.

Bibliografia[modifica]

Voci correlate[modifica]

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