Le funzioni delle Camere: la funzione legislativa (superiori)

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Le funzioni delle Camere: la funzione legislativa (superiori)
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto ed economia per le superiori 2

Nel potere legislativo rientrano anche le leggi di revisione costituzionale le quali indicano il procedimento di revisione costituzionale.

Le leggi costituzionali e il loro procedimento di formazione[modifica]

Al parlamento compete la funzione di approvare le leggi costituzionali. Le norme hanno lo stesso rango delle norme costituzionali. Esse hanno una forza superiore alle leggi ordinarie.

  • Le leggi che modificano la Costituzione italiana.
  • Le leggi che regolano materie per le quali la Costituzione ha un posto una riserva di legge costituzionale.

Il procedimento[modifica]

Nel nostro sistema costituzionale, anche la Costituzione può essere revisionata, ovvero possono essere modificate le norme di cui è composta del tutto o in parte . La Costituzione è entrata in vigore dal 1° gennaio 1948. Dato che la Costituzione italiana che è rigida per modificarla occorre seguire l'art 138 della Costituzione che prevede un particolare procedimento aggravato

Il procedimento è detto aggravato(art.138 Cost.), visto che è più complicato rispetto a quella anche essa svolta dal Parlamento ma di una legge ordinaria.

Procedura[modifica]

Il procedimento di revisione prevede diverse fasi, la prima è quella dell' un iniziativa come per leggi ordinarie, il Parlamento o il Governo presentano una proposta di legge costituzionale alle camere. Le camere dovranno svolgere due votazioni per approvarle a un intervallo di tempo minimo di tre mesi, per concedere al parlamento altro tempo per discutere e pensare alla proposta. Nella prima votazione si dovrà avere una approvazione a maggioranza per poi svolgere la seconda votazione. Dopo la seconda votazione possono verificarsi due ipotesi:

  1. se le seconde approvazioni avranno una maggioranza dei due terzi dei voti da entrambe le camere, la legge sarà considerata approvata entrerà in vigore con la promulgazione, cioè atto con il quale il Presidente della Repubblica attesta che la legge è stata approvata e potrà essere pubblicata e rispettata.
  2. se le seconde approvazioni avverranno solo con maggioranza assoluta, cioè il cinquanta percento più uno dei voti a favore la legge verrà pubblicata, ma non promulgata. Nei tre mesi successivi 500 mila elettori, cinque consigli regionali oppure un quinto dei componenti di ciascuna Camera potranno richiedere la possibilità di svolgere un referendum confermativo. Se il referendum sarà richiesto la legge dovrà essere approvata dalla maggioranza dei voti per poi essere promulgata e pubblicata come avverrebbe se il referendum non venisse richiesto.

Limiti alla revisione Costituzionale[modifica]

Grazie alla legge che permette la revisione costituzionale si può modificare la Costituzione, non però integralmente. Infatti, la Costituzione prevede dei limiti per preservare i suoi principi fondamentali. Se una legge di revisione costituzionale pretendesse di oltrepassarli, sarebbe considerata invalida e potrebbe essere eliminata dalla Corte costituzionale. I limiti alla revisione costituzionale consistono:

  1. L’art.139 della Costituzione (è l’articolo di chiusura della Costituzione, che viene ricollegato all’art. 1 della Costituzione, il quale stabilisce che l’Italia è una Repubblica democratica, e la forma repubblicana, quindi, è considerata indivisibile dal carattere democratico della Repubblica). E’ un limite esplicito alla possibilità di revisione, infatti esclude da possibili revisioni costituzionali tutti quei principi che denotano il nostro ordinamento in senso democratico: per esempio non potrebbe essere soppressa una libertà come quella di voto.
  2. Vi sono anche limiti impliciti alla revisione e sono ricavabili da altre due disposizioni costituzionali:
  • a)art.2: che dichiarando inviolabili i diritto dell’uomo, sottrarrebbe a qualsiasi revisione i diritti elencati in costituzione dall’art 13 in poi;
  • b)art.5: che dichiarando la repubblica una e indivisibile, esclude ogni possibilità di dividere il paese.

I limiti impliciti coincidono con i principi supremi dell’ordinamento giuridico, ovvero i principi di sovranità popolare; quello della dignità umana; il principio pluralista; la tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali, perché questi sono i principi che caratterizzano il nostro ordinamento costituzionale, per cui se variati nel loro contenuto, implicano, non revisione, ma mutamento costituzionale.


Collegamenti esterni[modifica]

https://leg16.camera.it/717

https://www.dirittoconsenso.it/2020/03/19/la-revisione-costituzionale-tra-procedimento-e-limiti/

Bibliografia[modifica]

  • Carlo Aime, Una finestra sulla realtà, Milano, Tramontana, 2014.