La Magistratura Onoraria
La Magistratura Onoraria indica l'insieme dei magistrati onorari.
L'aggettivo "onorario" sta ad indicare che svolge le proprie funzioni in maniera non professionale, poiché di regola esercita la giurisdizione per un lasso di tempo determinato senza ricevere una retribuzione, ma solo un'indennità per l'attività svolta.
Cenni storici
[modifica]Il regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 4 febbraio 1941, n. 28, rubricata come "Ordinamento giudiziario", tuttora vigente, prevede varie figure di magistrato onorario.
La previsione della magistratura onoraria tra origine dal disposto dell'art. 106, comma 2 della Costituzione che stabilisce: "La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli".
Il fondamento costituzionale
[modifica]Nella Costituzione repubblicana l'art. 106 stabilisce che:
- Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
- La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
- Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
Come si nota, l'articolo, dopo aver prescritto che i giudici sono normalmente reclutati per concorso, apre la possibilità alla nomina di magistrati (giudicanti e requirenti) attraverso altri canali di reclutamento. La legge pertanto affida - e non solo quella dell'Ordinamento giudiziario, ovvero il R.D. n. 12/1941 - il potere giurisdizionale anche a soggetti diversi dai magistrati ordinari. La norma dell'art. 106 Cost., tuttavia, non è stata attuata completamente. Infatti, se la legge n. 303/1998 ha dato attuazione (dopo 50 anni) al terzo comma dell'art. 106 Cost., non è stata data attuazione compiuta al secondo comma del medesimo articolo. In sua vece è stata prevista una disciplina concepita sin dalle origini come transitoria e relativa all'introduzione delle figure di giudice onorario di tribunale e vice procuratore onorario, avvenute con la soppressione del pretore. Il D. Lgs. n. 51/1998 prevedeva nella sua versione originaria, all'art. 213, che entro 5 anni si effettuasse la riforma della magistratura onoraria. Il termine è stato spostato varie volte e a tutt'oggi giace in Parlamento la legge di riforma di tale categoria di magistrati.
Tipologie
[modifica]Esistono varie tipologie di magistrati onorari, per poteri, funzioni, durata o compensi, accomunati solo dall'esercizio della giurisdizione. Si ricordano, ad esempio:
- Il giudice di pace;
- Il giudice onorario aggregato;
- Il giudice onorario di tribunale (GOT);
- Il vice procuratore onorario (VPO);
Accanto a questi giudici onorari ve ne sono altri che a vario titolo intervengono nel processo, oppure che si occupano di giurisdizioni diverse.
Tra i primi si ricordano:
- i giudici onorari del tribunale per i minorenni, esperti nel campo dell'assistenza ai minori che fanno parte del collegio giudicante con potere pari a quello dei giudici di carriera, ma hanno il rango di giudici per un certo periodo di tempo, istituiti ai sensi del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 e convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, recante Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni, pubblicato nella Gazz. Uff. 5 settembre 1934, n. 208;
- gli esperti della sezione specializzata agraria, cioè esperti di diritto agrario che integrano il collegio della Sezione del tribunale che si occupa di cause agrarie;
- gli esperti del tribunale di sorveglianza ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, pubblicata nella Gazz. Uff. 9 agosto 1975, n. 212, S.O.
- i giudici popolari, cioè quelle persone estranee alla giustizia, ma cittadini comuni senza alcuna preparazione particolare che nelle Corti d'assise e di assise d'appello costituiscono l'organo giudicante (talvolta definiti giurati impropriamente per suggestione delle fiction anglosassoni). I giudici popolari durano per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del processo e chiunque può farne parte purché abbia almeno conseguito la licenza media e abbia compiuto 30 anni. Da ricordare che essi non emettono "verdetti", che non esistono nell'ordinamento giuridico italiano, ma sentenze (la differenza tra un verdetto e una sentenza sta nel fatto che la prima afferma la colpevolezza o meno dell'imputato senza alcuna motivazione rispetto alla sentenza).
Tra i secondi si ricordano:
- i giudici con funzioni di consiglieri di cassazione, designati per meriti insigni dal Consiglio superiore della magistratura, a norma dell'art. 106, comma 3, Cost., attuato dalla legge 5 agosto 1998, n. 303;
- i componenti delle Commissioni tributarie, istituite - o meglio riformate - ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 come modificato dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che si occupano di tutte le controversie in materia tributaria in ambito provinciali (primo grado) e regionali (secondo grado). Nonostante il nome essi sono dei veri e propri giudici tributari. Da poco la loro durata è stata estesa sine die da quella precedente di 9 anni. Importante ricordare che essi non sono giudici a tempo pieno, ma solo per le cause che portano avanti.
Giudice conciliatore
[modifica]Presente in tutti i comuni italiani, sino al 1991, il giudice conciliatore non riceveva un compenso e la sua competenza era alquanto ridotta, occupandosi esclusivamente di cause civili di cosiddetto vicinato.
Nel 1991 venne sostituito dal giudice di pace questa figura sostituiva, differenziandosene tuttavia notevolmente, il giudice conciliatore. La competenza del giudice di pace riguarda tanto la materia civile che quella penale. Inoltre, mentre quest'ultimo svolgeva la sua funzione gratuitamente il giudice di pace riceve un compenso commisurato prevalentemente ai provvedimenti adottati. La durata dell'incarico è di quattro anni, rinnovabile per un ulteriore quadriennio.
Giudice onorario aggregato
[modifica]Con la legge 22 luglio 1997, n. 276 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 1997 n. 192), recante "Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari", per diminuire l'arretrato in materia civile, allora calcolato in circa 500.000 cause pendenti (dati del Ministero della Giustizia) venne istituito un magistrato onorario chiamato giudice onorario aggregato (spesso sostituito dall'acronimo GOA), in numero totale di mille unità, titolare di un'apposita sezione stralcio. Attesa la loro origine finalizzata allo smaltimento dell'arretrato essi dovevano durare 5 anni, prorogabili una sola volta per la durata di un anno, ma con alcune proroghe essi sono tuttora in attività. Si può dire che la loro funzione al 2007 sia del tutto terminata, rimanendone alcuni per le cause ancora pendenti.
Giudice onorario di tribunale
[modifica]Con la riforma operata col d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 vennero istituite due nuove figure: il giudice onorario di tribunale e il vice procuratore onorario. In realtà, le due figure scindono quella che era l'attività del vice pretore onorario, magistrato onorario soppresso con la figura del pretore dalla riforma del 1998. La disciplina piuttosto è stata poi integrata da apposite circolari del Consiglio superiore della magistratura pubblicate con Decreti Ministeriali. Gli ultimi decreti sono il Decreto 26 settembre 2007 "Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina e la conferma dei vice procuratori onorari" e il Decreto 26 settembre 2007 "Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina e la conferma dei giudici onorari di tribunale".
Il giudice onorario di tribunale (GOT) ha competenza in materia civile e penale in tutti i casi in cui la competenza è monocratica, salvo per i reati per i quali è prevista l'udienza preliminare, ovvero di un unico giudice secondo le norme dei codici di rito. La sua durata è di 3 anni rinnovabili per un ulteriore triennio. Anche in questo caso ricevono un compenso per l'attività svolta ma, a differenza del giudice di pace, in forma di gettone di presenza per ciascuna udienza svolta, a prescindere dal numero di provvedimenti emessi.
Vice procuratore onorario
[modifica]L'art. 71 dell'ordinamento giudiziario (R.D. n. 12/1941), stabilisce che alle procure della Repubblica presso il tribunale Ordinario possano essere addetti magistrati onorari per l'espletamento delle funzioni che sono elencate nel successivo art. 72 nonché delle altre funzioni a essi attribuite dalla legge. Il vice procuratore onorario (VPO) è un magistrato inquirente che rappresenta l'ufficio del pubblico ministero in tutte le cause penali di competenza del tribunale in composizione monocratica, e del giudice di pace, nonché nelle cause civili in cui la legge ne impone la presenza (ad es. nei procedimenti per interdizione).
Essi svolgono le funzioni di pubblico ministero in udienza per delega nominativa del procuratore della Repubblica a cui sono sottoposti gerarchicamente. Infine, possono anche coordinare le indagini dei casi di competenza del giudice di pace. Le funzioni proprie del pubblico ministero sopra descritte, sono delegabili ai vice procuratori onorari in forza del disposto dell'art 72 dell'Ordinamento giudiziario (r.d.30.1.1941 nr. 12). Tale norma dispone che le funzioni del pubblico ministero delegabili ai vice procuratori onorari (V.p.o.) siano quelle dell'udienza dibattimentale, di convalida dell'arresto nel giudizio direttissimo (funzione delegabile quest'ultima solo a vice procuratori onorari con almeno 6 mesi di esercizio delle funzioni),della richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi degli articoli 459, comma 1, e 565 del codice di procedura penale, nonché nelle udienze in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 c.p.p.e nelle altre attività elencate nella lettera d) dell'art. 72. Sono altresì delegabili ai vice procuratori onorari le funzioni del pubblico ministero stabilite dalla legge in materia civile. Il comma 3 dell'art. 72 funge da regola di chiusura rispetto alle funzioni delegabili dal procuratore della Repubblica ai vice procuratori onorari, in quanto stabilisce che le funzioni delegabili ai V.p.o. devono essere di norma quelle che fanno riferimento ai procedimenti monocratici a citazione diretta, cioè quelli in cui è il pubblico ministero a esercitare l'azione penale mediante la citazione a giudizio dell'imputato. Il legislatore nella norma usa la locuzione "si segue il criterio di non delegare le funzioni del pubblico ministero ai V.p.o. e alle altre figure di delegabili descritte nell'art. 72, per i reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta a giudizio". Tale specificazione si è resa necessaria in quanto l'art. 33-ter, comma 2 del codice di procedura penale dispone che il tribunale giudica in composizione monocratica per tutti i reati che non sono di competenza del tribunale in composizione collegiale, criterio residuale di attribuzione della competenza, che si basa sull'elencazione contenuta nell'art. 33-bis codice di procedura penale. Tra i reati non compresi in tale elencazione, vi è quello di cui all'art. 589 c.p.(omicidio colposo), per il quale il pubblico ministero non può esercitare la citazione diretta a giudizio, visto il massimo della pena edittale per esso previsto, ma che è di competenza del tribunale in composizione monocratica in quanto non elencato nell'art. 33-bis. Per tali reati il procuratore della Repubblica, dovrebbe seguire il criterio di non delegare le funzioni di pubblico ministero di udienza ai delegabili di cui all'art. 72 del R.D. n. 12/1941 (tra cui vi sono i V.p.o.), tuttavia il mancato rispetto di tale criterio non dovrebbe costituire motivo di nullità per irregolare costituzione del pubblico ministero.