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Iter legislativo e referendario

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Iter legislativo e referendario
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto costituzionale

APPUNTI DA LEZIONE

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Formazione della legge

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Art 70: la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle 2 camere. Innovazione rispetto ai prerepubblicano, in cui la legge era un accordo fra parlamento e corona, atto complesso voluto da 2 soggetti distinti. Il parlamento approvava con un deliberato, il re la sanzionava (sanzione regia).

Secondo la C.C. la funzione legislativa non è definibile in termini sostanziali ma è lo svolgimento di un procedimento che produce un atto legge e che quindi non è necessari che contenga una disposizione dallo specifico contenuto in forma generale ed astratta, senno tutte le disposizioni non astratte o non generali sarebbero incostituzionali. Procedimento: serie di atti distinti posti in essere anche da soggetti diversi, legati all'obiettivo di voler produrre il medesimo risultato; nel caso dell'art 70 è il procedimento legislativo che conosce 3 fasi: fase introduttiva dell'iniziativa, fase costitutiva, fase integrativa dell'efficacia.

bicameralismo perfetto e paritario: non esistono differenze sostanziali ma solo organizzative fra i 2 rami del parlamento. La legge può iniziare il suo iter in qualunque camera, ma entrambe devono deliberare lo stesso testo. In termini di efficienza e produttività si discute per una modifica dell'assetto: il bicameralismo ha senso se una camera rappresenta le autonomie; il senato potrebbe essere la camera delle Regioni.

Parlamento in seduta comune: funzioni […]

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Collegio elettorale previsto dalla Cost. presieduto dal presidente della camera. Non è una terza camera, ma si tratta di collegio elettorale imperfetto, poiché non è padrone del proprio ordine del giorno. All'iniziativa legislativa è dedicato l'art 71:soggetti titolari del potere di iniziativa legislativa: il governo, ciascun membro del parlamento, il popolo. Bisogna integrarlo con altre disposizioni: consiglio nazionale economia e del lavoro (art 99) riguardo solo alle materie economiche, e alle regioni(art 121.2). Le regioni sono anche enti legiferanti(117), perciò l'iniziativa legislativa avrà ad oggetto solo materie di competenza statale. Il popolo (figura soggettiva attiva titolare di alcune competenze) può presentare atto di iniziativa se raggiunge i 50.000 cittadini e deve redatto in articoli. È una petizione, forma di democrazia diretta, ma la nostra macchina Cost. funziona secondo i principi della democrazia rappresentativa, per questo gli atti di iniziativa popolare sono guardati con occhio critico. Il parlamentare può presentare una proposta (camera) e un disegno di legge( Senato). Questi atti vengono prodotti secondo tecnica specifica: egli deve presentare una relazione di accompagnamento delle finalità da raggiungere e l'articolato. La calendarizzazione, votata a maggioranza, riserva spazi ristretti alle proposte della minoranza.

Il governo avvia il 98% delle iniziative poiché, essendo sostenuto da maggioranza parlamentare, le sue iniziative saranno calanderizzate per prime. Il disegno di legge deve essere accompagnato da alcune particolarità: deve essere redatto in articoli, accompagnato da due schede tecniche che indicano l'impatto nella sfera economica e nell'ordinamento costituzionale se il testo fosse approvato. Essendo un organo Cost. complesso, l'esercizio dei poteri di iniziativa è espresso da un atto deliberato dal CdM. È preceduta da attività preliminari solitamente la proposta è avanzata dal ministro competente e la invierà a tutti i membri dell'esecutivo; i singoli dicasteri risponderanno con o senza osservazioni. Il ministro le prende in considerazione e viene calendarizzato. Il giovedì della settimana prima la riunione, vi è il preconsiglio dei ministri in cui si discute di eventuali correzioni. La presentazione del disegno alla camere deve essere curata e trasmessa dal presidente previo decreto del Presidente della Repubblica. Egli ha potere di veto? Teoricamente si, ma esercitabile solo di fronte ad atti di iniziativa palesemente incostituzionali (mai successo): riserverà le sue osservazioni nella fase di promulgazione. Il governo deciderà da quale ramo inizierà l'iter legis, ma nella scorsa legislatura si instaurò una prassi di monocameralismo, poiché la battaglia politica sarebbe avvenuta in un senato a maggioranza risicata. Se il disegno di legge era approvato (a gran fatica), la camera dei deputati non poteva che approvare il testo senza apportare modifiche. Nella delibera del senato si approvava sostanzialmente l'atto. Ora invece torna la prassi della navette.

La fase dell'approvazione della legge è il cuore del procedimento: fase costitutiva, in cui il parlamento manifesterà o no la volontà di approvare l'atto.

Art 72: ogni atto di iniziativa verrà assegnato ad una commissione composta in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Le commissioni, organi collegiali interni, sono incaricate di dar corpo alle funzioni del parlamento: funzione legislativa, di controllo e di indirizzo dell'attività del governo. La loro disciplina la ritroviamo nei regolamenti parlamentari. La disciplina del procedimento legislativo deriva dal combinato di disposizioni Cost. e di regolamenti parlamentari. Quest'ultimi prevedono l'esistenza di commissioni permanenti riguardo a materie specifiche, che rispecchiano le competenze dell'esecutivo: commissione giustizia, lavoro, finanze e bilancio, cultura … ad ogni soggetto dell'esecutivo possiamo concettualmente contrapporre una commissione permanente.

art 72,II stabilisce che il procedimento può subire accelerazioni. III attiene al cuore del procedimento. IV pone la riserva di legge di assemblea e presuppone che per queste materie si usi una procedura normale.

Commissione in sede referente (sempre per i casi del 72) dominus:aula

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Il disegno di legge viene affidato ad una commissione competente in materia, questa assegnazione chiama in causa le presidenze che inviano il disegno indicando un termine entro il quale la commissione deve riferire in aula. La discussione interna alla commissione è preceduta dall'individuazione del relatore: si discute art x art, si propongono emendamenti. Il relatore deve riferire in camera sui contenuti, sui lavori svolti; al presidente dell'assemblea spetterà di presiedere alla fase costitutiva. L'approvazione è art per art con votazione finale. Si possono proporre e approvare emendamenti soppressivi, sostitutivi o aggiuntivi. Adesso vi un regime di pubblicità. Richiesto il numero minimo di partecipanti, quorum funzionale. Richiesta la maggioranza semplice, voto elettronico con impronta digitale. La commissione può chiedere ad altre commissioni di esprimere un parere; “affari costituzionali” e “bilancio” intervengono sempre, sono commissioni filtro. Il presidente comunicherà il disegno di legge al presidente dell'altra assemblea, che potrà usare un'altra procedura.

Procedimento legislativo decentrato;dominus:commissione legiferante

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I disegni estranei al 72, IV possono subire anche un'approvazione diversa: la commissione può essere investita di un potere legislativo deliberante, grazie al quale può votare art per art con votazione finale il disegno, esaurendo l'attività di quel ramo del parlamento. Al senato il presidente decide o per la commissione in sede referente o legislativa Questo procedimento, di origine fascista, non viene usato per legislazioni di grande respiro perche i parlamentari vogliono occupare le pagine dei giornali, poiché sono scontri decisivi. Sono usati per le leggine con poche disposizioni di contenuto provvedimentale (non richiedono pubblicità coi cittadini e il conflitto potrebbe non sussistere). Non esclude che il disegno possa tornare all'aula (72, III): alcuni soggetti possono chiedere che riprenda l'inter normale, con la commissione in sede referente. Il procedimento legislativo con commissione in sede redigente è una via di mezzo: essa approva il disegno di legge art per art e lo rimette all'aula per la votazione finale. Non si possono presentare emendamenti. Andrea Manzella: è opera di artigianato legislativo. Ci sono, infatti, materie che hanno bisogno di un notevole apporto tecnico (disciplina processuale, telecomunicazione …) dato dalla commissione che abbandona la contrapposizione politica per dare all'aula un quadro normativo ottimale. Lo scontro politico si condenserà nella votazione finale.

Il ministro per i rapporti con il parlamento informa il presidente che per una certa questione il governo pone la questione di fiducia. Non sempre le iniziative dell'esecutivo sono volute dalla sua maggioranza. La questione di fiducia fa mettere a votazione l'articolo, senza poter proporre emendamenti. Se non passa, il governo va a casa e potrebbe esser sciolto il parlamento. Poiché la fiducia si può porre solo sull'articolo, il governo Prodi ha presentato una finanziaria di un articolo composto da 800 commi.

Conclusa la fase costitutiva, abbiamo un atto perfetto che comunque deve passare per la fase integrativa dell'efficacia, che non incide sull'essenza dell'atto. Essa consta di due atti di due organi distinti.

Oggi il nostro quadro costituzionale ci consegna (art 70 e 73) un atto estraneo alla funzione legislativa, la promulgazione del Presidente della Repubblica. Che natura ha? Escluse alcune ricostruzioni obsolete, è assente la tesi secondo la quale il Presidente della Repubblica partecipa alla funzione legislativa. Il Presidente adotta un decreto nel quale accerta che la legge è stata approvata nel medesimo testo in entrambe le camere; infatti, il presidente dell'ultima camera approvante trasmetterà il testo al Presidente della Repubblica che, tranne ulteriori informazioni, ha trenta giorni per promulgarlo. Manifesta la propria volontà di promulgare la legge e ordina al ministro della giustizia di pubblicarlo nella gazzetta e ordina ai cittadini di ubbidire alla legge.

Il ministro della giustizia curerà la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale e sulla raccolta ufficiale delle leggi. La legge può avere effetto dopo 15 giorni o diversamente se specificato (73).

Secondo alcuni il Presidente da esecuzione alla legge stessa, sottolineando l'importanza della prima parte del testo decretale. La maggior parte degli studiosi invece ritiene che vada sottolineata la volontà di promulgare, che va colta in riferimento non solo del 73, ma anche del 74, grazie al quale il presidente può con un messaggio motivato alle camere chiedere una nuova deliberazione. Quindi ha un ruolo di controllo preventivo della costituzionalità della legge.

All'87, quando si parla delle funzioni del Presidente., si nota che può inviare messaggi alle camere. Questo potere trova il suo fondamento in 2 disposizioni e quindi esistono due tipologie: messaggi vincolati(al contenuto: messaggi di rinvio art 74) e messaggi liberi (contenuto indeterminato, controfirmati dal Presidente del CdM, 87).

Ma nell'ordinamento Cost. la volontà di esternazione del presidente non dovrebbe avere altra forma e interlocutore che quella scritta e il parlamento. Si estranea dal circolo di consenso, poiché eletto dal parlamento più i delegati regionali: non ha rapporto col corpo elettorale. Dalla presidenza Pertini, si è invalsa la prassi che il presidente esternasse le sue volontà anche attraverso forme atipiche, con mezzi di comunicazione di massa, nelle conferenze ecc … esisterebbe l'istituto della controfirma che può essere anche tacita o implicita: la presenza di un esponente del governo durante il messaggio pubblico indica la copertura del Governo.

Tornando al 74, ragionando sulla motivazione del messaggio di rinvio, si ritiene che data la funzione di controllo costituzionale, vada escluso il rinvio per ragione meramente politico-contenutistiche. È garanzia della rigidità Cost., ma ogni capo dello stato ha rappresentato quest'istituto in modo diverso. Buona parte dei rinvii hanno riguardato il rispetto del vincolo finanziario dell'art 81, III. Da Cossiga il messaggio si è caricato di una valenza ulteriore: certezza del diritto, art 77, libertà tutelate dalla Cost. … ha assunto una sfumatura diversa, quasi a occuparsi di ragionevolezza, ma sempre diversa dal compito della C.C. Il presidente non ha potere di veto assoluto sul medesimo testo, quindi se cambia una virgola la può rinviare nuovamente. Se la legge è violentemente incostituzionale, il presidente è tenuto a promulgarla per il 74, ma, avendo responsabilità penale riguardo all'attentato alla Cost., non può promulgarla se violentemente incostituzionale. Ciò non è mai successo.

Referendum abrogativo

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Art 75, strumento di democrazia diretta attraverso il quale il popolo partecipa alla decisione politica. La Cost. affida le funzioni principali al circuito elettorale, ciò si evince dalla stessa struttura referendaria, ma anche dalla sua storia. La legge istitutiva del referendum è del 1970, riflettendo la sfiducia negli strumenti di democrazia diretta. Tra le ragioni che spinsero il parlamento ad approvare la legge vi era la possibilità di ostacolare l'ingresso dell'istituto del divorzio nel nostro ordinamento. La DC acconsente alla riforma della famiglia, purché potesse contare sul referendum (che comunquesi pronuncio con un no). La legge del 70 prevede che non si può svolgere il referendum, se c'è un fine naturale nel parlamento. L'abrogazione può avvenire solo con un atto equiparabile all'atto abrogato. Il referendum è pari ordinato, stessa efficacia della legge. L'abrogazione ha solo una fittizia forza negativa demolitrice: il venire meno di una disposizione allargherà il campo d'azione normativo di altre. Si procede al referendum se lo richiede un comitato promotore che raccolga 500000 firme con la formula abrogativa, oppure 5 consigli regionali. Il comitato promotore, svolgendo una funzione costituzionalmente rilevante, può entrare in conflitto con altri poteri.

Il 2° comma pone limiti. Certe leggi non possono essere abrogate (tributarie, di bilancio …): esse sono più resistenti, in ragione degli effetti che producono nell'ordinamento. Le leggi tributarie disciplinano il rapporto economico fra cittadini e stato, le leggi di autorizzazione alla ratifica hanno un forte impatto costituzionale … Il corpo elettorale è diverso dal popolo: insieme dei cittadini che hanno maturato le qualità psichiche e morali tali da poter incidere sul circuito di rappresentanza. È annoverato fra gli organi costituzionali perche deriva le proprie competenze (limitate all'abrogazione referendaria) dalla costituzione.

L'ultimo comma prevede un quorum strutturale della maggioranza del corpo elettorale. Se non si raggiunge il quorum di validità, non si procede allo scrutinio delle schede. L'astensione solitamente è un comportamento Cost. lecito, anche se costituisce un disvalore. Prima erano previste sanzioni per chi non partecipava all'elezione. Nel certificato dei diritti civili poteva essere bollata la mancata partecipazione. Dalla riforma del 93, il voto rimane doveroso Cost., ma senza sanzioni. Ma la mancata partecipazione alla votazione referendaria è un comportamento Cost. valido e lecito, data la grande sfiducia dei padri costituenti nutrita nei confronti dei mezzi di democrazia diretta. Il quesito referendario è disposto in un modo particolare poiché ha un potere abrogativo parziale: voglio l'abrogazione del comma 1 art 1 legge 1 limitatamente a “x”? anche se la disposizione rimarrebbe con un significato diverso. Nel 78 il partito radicale, di fronte alla timidezza verso le riforme, propone una sfilza di referendum che avrebbe aggredito una serie di atti che assumono un'importanza centrale nella vita dell'ordinamento.

Il comitato promotore, che raccoglie un numero largamente maggiore di firme, deve presentarle all'ufficio centrale del referendum, presso la Corte di Cassazione. È controllato, per la validità, il numero di firme, la correttezza della raccolta, e che l'oggetto sia una disposizione vigente. Controllo di legittimità formale . se il controllo è positivo, l'ufficio emette un'ordinanza che verrà trasmessa alla C.C. alla quale spetta il giudizio di legittimità sostanziale sull'ammissibilità del referendum: verificare che non stia toccando l'art 75. Dalla tornata referendaria del 78, la C.C. ha ritenuto che il suo compito fosse giudicare l'ammissibilità rispetto a tutta la Cost. la C.C. aggiunge che sono esclusi dall'istituto tutti quei quesiti referendari che si rivolgono a leggi atipiche, come la legge d'accordo fra stato e chiesa. Vi sono leggi a contenuto Cost. vincolato, come le riserve di legge rinforzate per contenuto.

Non devono essere leggi Cost. obbligatorie (per esempio le leggi della composizione e formazione di organi Cost.), il quesito deve essere chiaro e omogeneo, e chiara deve essere la normativa di risulta: non si può operare manipolazione creativa occulta.

L'ultimo parametro, criticato, è la coerenza del quesito, che va verificato in concreto caso per caso. La C.C. ha inoltre dato un'interpretazione estensiva del comma 2: qualsiasi legge che attiene ai rapporti finanziari, e dentro la ratifica dei trattati ha inserito il diritto comunitario(come la Bossi-Fini e gli accordi Schengen). Leggi costituzionali

L'art 138 si occupa della disciplina delle leggi costituzionali. Il titolo VI sezione II.

Solo fase costitutiva e pertanto posiamo richiamare le fasi della legge formale ordinaria. I soggetti titolari di questo procedimento vadano ricostruiti seguendo la disciplina della formazione della legge ordinaria (tranne il potere d'iniziativa del CNEL). Il governo o i parlamentari presentano una proposta di legge Cost. il dominus stavolta è il parlamento.

Il potere presidenziale di rinvio è consentito? La prassi non ci dice nulla; la maggior parte sostiene di no, perche i poteri sono attribuiti non in via analogica/interpretativa ma espressamente dalla Cost.

La distinzione fra revisione della Cost. e legge Cost. è suggerita dall'art 138 e altre disposizioni Cost. Alcuni sostengono che la legge di revisione modifica il quadro Cost. vigente, la legge Cost. entra in gioco tutte le volte in cui la Cost. lo chiede e con la quale si costituzionalizza una materia. Per altri la distinzione è insignificante per il legislatore: l'atto normativo interagisce, sul piano delle fonti, con la Cost., sarà prerogativa dell'interprete catalogare l'atto. Questa dialettica fino a che punto si può estendere? Il 134 estensivamente ammette il controllo di costituzionalità delle fonti primarie e anche superprimarie.

L'abate Seyes: potere costituente si esaurisce nel momento in cui nasce la Cost. che legittima la nascita di un potere costituito. Il potere costituente è dentro l'assemblea che conduce alla creazione della Cost., con la quale entrata in vigore, si esaurisce dando vita al potere costituito. Può un potere costituito dalla Cost. modificare le scelte fondamentali della costituzione stessa? Sarebbe potere costituente. La legge di revisione della Cost. deve essere pertanto oggetto di controllo di costituzionalità. L'unico limite esplicito, l'art 139, non può essere modificato. 138 neanche perche disciplina il gioco democratico, è un limite logico. L'affermazione dell'art 2”diritti inviolabili” non solo nei rapporti fra autorità giudiziaria e cittadini, ma anche riguardo al potere del legislatore. Cosi prima la dottrina ritiene che le prime 12 disposizioni sono limiti impliciti alle leggi di revisione, poiché si consumerebbe una rottura con lo stato costituzionale dei diritti; poi arriva la storica sentenza 1148/88 della C.C.: la Cost. contiene principi supremi immodificabili e si erge a garante di esse.

168/63 C.C.: le leggi in materia costituzionale (72 IV) sono le leggi del 138, I. per questo hanno riserva di assemblea, per combinato disposto. Il bicameralismo perfetto e paritario prevede che la legge sia promulgata solo se approvata in entrambe le camere con lo stesso testo. La seconda deliberazione deve avvenire con un intervallo non minore di 3 mesi, perche il parlamento rifletta una meditata volontà popolare e non un'occasionale volontà parlamentare. Non ci dice come debba avvenire la doppia deliberazione. camera-camera-senato-senato? Ci vorrebbe più di un anno! Si svolge invece camera-senato-camera-senato, con un tempo di 6-9 mesi. la difficoltà di modifiche Cost. sono quindi politiche,non procedurali.

Non si possono presentare emendamenti nella seconda tornata deliberatoria. Per fare una legge di amnistia e di indulto ho bisogno di una maggioranza più alta e seguire una procedura più dura.

Ove una legge di revisione sia approvata dal parlamento con una maggioranza assoluta, il parlamento comunicherà al ministro della giustizia con la maggioranza del primo comma. Il ministro pubblicherà un avviso nella GU nel quale darà notizia della venuta approvazione della legge con la suddetta maggioranza. Scatta un periodo nel quale i soggetti previsti dal II comma possono chiedere un referendum sul disegno di legge. non potrà con se la promulgazione della legge, ma scatta solo il termine (3 mesi) per la richiesta del referendum. Se nessuno lo richiede, l'iter procedimentale della legge ordinaria riprende il suo procedimento: promulgazione e pubblicazione della legge.

se qualcuno lo chiede, si sospende l'iter legis in attesa del referendum popolare. Se vincono i no, il Ministro pubblicherà e comunicherà ai presidenti i risultati del referendum e la legge non verrà promulgata. Se vincono i sì, ricomincia l'iter legis. È manifestazione particolare del referendum abrogativo = si può abrogare una disposizione in vigore ed efficace, non un disegno! Referendum confermativo: la consultazione referendaria del corpo elettorale è incorporata nel processo della promulgazione. Non è richiesto un quorum di validità.

Il referendum è eventuale perche è facoltativo, e se nella 2° tornata deliberativa si raggiunge la maggioranza di 2/3, non si può dar luogo al referendum.

Maggio 46 statuto siciliano, approvato con regio decreto, caratterizzato da forte autonomia e istituzioni particolar: istituti di credito che battono moneta, il governato ha il controllo delle forze pubbliche … è sull'orizzonte delle autonomie spagnole (Catalogna) ma per verde si rifà al diritto coloniale usato per il rapporto tra Italia ed Etiopia. Prevedeva il primo organo di giustizia Cost.: l'Alta Corte. Ma possono coesistere due organi di giustizia Cost.? una sentenza della C.C. afferma l'unita del controllo di legittimità, dichiarando illegittime alcuni disposizione dello statuto, che ha libello Cost.! la riforma del titolo V ha decostituzionalizzato gli statuti: non è previsto il referendum.

Legge delega

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Procedimenti legislativi duali: per il dl e dlg governo e parlamento instaurano un rapporto speciale. Trovano negli art 76 e 77 la loro disciplina generale e nei regolamenti parlamentari la normativa di dettagli e nella legge 400/88 art 14 e seguenti contribuisce per quanto possibile per una fonte ordinaria.

Contenuto minimo della legge delega: oggetto, principi e criteri, tempo: circoscrive il potere dell'esecutivo. Delegato il governo (organo Cost. compresso). Non esclude qualche ulteriore passaggio per emanare il dlg: ascoltare commissioni parlamentari. Sottoponibile al controllo della C.C., non in via incidentale perche irrilevante il qualunque lite (essendo rivolta al governo) ma nei conflitti fra stato e regioni. I vizi che può presentare sono quelli attinenti ai parametri della Costituzione più la legge delega (oggetto principi e criteri tempo) che costituisce parametro interposto.

Decreto legge

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Decretazione d'urgenza art 77, regolamenti parlamentari, legge 400 art 15.

Il governo è abilitato alla produzione di regole giuridiche con fonte secondaria o primaria (vale la chiave di lettura che prevede un rapporto duale fra governo e parlamento).

Art 77, II: ansia costituzionale! Non è contemplato nello Statuto Albertino, ma la decretazione d'urgenza fra la fine dell'800 e inizi ‘900 era ampiamente usata nella prassi. La legge 100/1926 contempla il potere normativo dell'esecutivo. Alcuni eventi determinano il governo ad assumere provvedimenti d'urgenza con stessa efficacia della legge, presentandoli poi al parlamento. Romano ritiene che è la necessità di dover provvedere che legittima l'esecutivo ad adottare il dl. È questa necessità la fonte normativa. Ma gli studiosi del tempo lo ritengono un atto extra ordinem, e la legge di riconversione sana il vulnus. Manco il c.c. lo nomina. Ancora oggi una parte minoritaria(Sorrentino ed Esposito) ritiene che il dl sia un atto illegittimo la cui fonte è la necessità, che turba l'intero sistema delle fonti fino alla legge di conversione. La maggior parte ritiene che il governo non può assumere l'atto senza che lo preveda la Cost.: non è la necessità la fonte. Oggi l'art 77 fonda i poteri dell'esecutivo: il dl non è illegittimo da sanare, ma va analizzato lungo le direttrici del 77.

L'espressione intera” casi straordinari di necessità e urgenza” è una locuzione che indica la necessita di decretare d'urgenza, ma questa urgenza va ricostruita in termini oggettivi come catastrofe naturale o è rimessa alla valutazione soggettiva del governo? La maggior parte degli studiosi ritiene che è il governo a decidere quando intervenire d'urgenza, adottando del resto il dl sotto sua responsabilità giuridica. L'art 15 stabilisce do viziosamente che le materie del 72, IV non sono suscettibili di essere oggetto di dl, e il governo comunque dovra motivare la decretazione. Il governo è chiamato in causa come CdM, il Presidente della Repubblica lo emana, nella GU è pubblicato come dl dove ritroveremo anche le motivazioni; produce effetti dal giorno di pubblicazione con forza di legge. Ma è un atto provvisorio: ha una validità di 60 giorni entro i quali se non avverrà la conversione, decadrà ex tunc.

La giurisprudenza Cost. si è soffermata su due questioni: la C.C. è tenuta ad accertare che il dl abbia rispettato i presupposti del 77? Sì, dichiarandone eventualmente l'incostituzionalità (1993,2007,2008).

la sentenza 360/96 sanziona e vieta la reiterazione del dl. il governo nel momento in cui adotta il dl, adotta anche un disegno di legge che ha per oggetto la conversione di legge del dl. Lo presenta alle camere il giorno stesso, a partire dal quale la sorte è rimessa alle camere. I regolamenti parlamentari prevedono un iter d'urgenza per questo disegno di legge. I tempi sono ridotti del 50%, alternando il lavoro parlamentare. Procedimento accelerato e garantito.

al senato la commissione affari Cost. è tenuta ad esprimere un parere sui presupposti di necessità e urgenza. Se il parere è positivo l'iter proseguirà senza particolarità, se è negativo verrà convocata l'aula per deliberare sui presupposti. Se la camera dice no, Il dl non è convertito. Alla camera dei deputati, invece, il rispetto dei presupposti è affidato al comitato per la legislazione, organo tecnico di armonizzazione normativa, i cui pareri sui presupposti del 72,II e art 15 legge 400 riguardo all'omogeneità fra le disposizioni del dl verranno presi in considerazione dalle commissioni che si occuperanno del dl, anche se i tempi corti restringono la possibilità di accoglierle pienamente. la sostanza del procedimento legislativo nella fase costitutiva è uguale, ma gli eventuali emendamenti influiranno su una norma che è già efficace. Una parte aveva ritenuto che il parlamento fosse messo di fronte ad un aut-aut, senza possibilità di emendare. Le prassi parlamentari tuttavia ritengono ammissibile la presentazione di emendamenti, che avranno efficacia dal momento della promulgazione e pubblicazione della legge di conversione. Se si effettuano emendamenti soppressivi si ha una mancata conversione parziale del dl con decadenza della parti soppresse ex tunc. L'emendamento sostitutivo invece nella parte in cui sopprime ha effetti ex tunc, nella parte in cui aggiunge pro futuro.

il dl è uno strumento che mette in moto un iter particolare: il governo ha un'iniziativa legislativa violenta! La tesi principale è che ci troviamo di fronte ad un procedimento in cui decreto legge e disegno di legge interagiscono. L'avvenuta conversione non sana i vizi di incostituzionalità. L'art 15 legge 400 non è stato in grado di impedire al governo di disciplinare materie oggetto di disciplina d'assemblea (materia elettorale), poiché sono fonti pari ordinate. I decreti legge perdono efficacia per la Cost. ex tunc (con responsabilità del governo) ma alcuni effetti sono irreversibili. Il parlamento potrebbe disciplinare l'avvenuta decadenza con la legge di sanatoria che avrebbe efficacia retroattiva. Nel 96 con il divieto di reiterazione, mentre stavano scadendo molti dl, il parlamento fu costretto ad approvare una legge di sanatoria, ritenuta da molti una legge di conversione tardiva. Provvedimenti di clemenza

I soggetti condannati possono essere graziati singolarmente su invito del Presidente della Repubblica che con un provvedimento personale, anche se controfirmato dal ministro della Giustizia, può far uscire il condannato dalla patrie galere. le leggi di amnistia e di indulto, che hanno portata generale, sono disciplinate dall'art 79 recante disposizioni generali ed astratte. Il favor rei non le sottrae dal controllo di costituzionalità. con la legge Cost. 1/1992 (piena tangentopoli) si è aggravato a tal punto l'iter legis da rendere più difficile approvare una legge di amnistia o indulto che una legge costituzionale, in modo da escludere che un provvedimento di clemenza sia frutto del condensarsi di interessi di partiti diversi nel'intento di salvare la classe politica criminalizzata.

L'amnistia è un provvedimento che estingue il reato e conseguentemente la pena, l'indulto agisce invece soltanto sulla esecuzione della pena, quindi risulterà la commissione del reato. Ove venisse accertata la commissione di un altro reato, gli organi giudiziali potranno notare un'inclinazione a delinquere. III comma: in ogni caso amnistia e indulto non avranno efficacia sui reati commessi dal giorno della presentazione del disegno di legge. II: si devono rivolgere al passato, non pro futuro. il destinatario dell'amnistia o indulto può rifiutare il provvedimento e richiedere di essere processato affinché l'innocenza sia acclarata con sentenza.

Ormai sono impraticabili (tranne l'indulto del II governo Prodi). Ma l'esigenza di clemenza verso alcuni soggetti e classi sociali non è scomparsa: si sviluppano politiche di interventi di clemenza sostanziale all'interno di procedimenti e sistemi giudiziali. L'art 80 si riferisce alle leggi di ratifica di trattati internazionali (il diritto internazionale non pattizio ma consuetudinario è recepito automaticamente). È una legge in modo formale , ma può esser sottoposta a controllo di costituzionalità. La legge consente pure alle disposizioni del diritto internazionale pattizio di esplicare gli effetti nel nostro ordinamento.

Legge di bilancio

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81: legge di approvazione del bilancio, frutto della lotta fra parlamento e potere regio: imporre la volontà sia all'esecutivo sia alla corona, no taxation without representation. Modifiche nel provvedimento in corso per l'esigenza del processo di unificazione comunitaria:; gli accordi di Maastricht e quelli economici in generali impongono al Paese di mantenere alcuni limiti (rapporto debito/PIL, disoccupazione …) e per il federalismo fiscale.

I comma: la legge di bilancio e il rendiconto muovono da una iniziativa riservata al governo e vincolata al rispetto di una tempistica precisa: ogni anno. Sul farsi dell'estate l'esecutivo mette in moto il processo legislativo, i regolamenti parlamentari prevedono la sessione di bilancio (fine estate) perche entro l'anno si deve approvare la legge di bilancio. Gli effetti giuridici sono preannunziati dall'81: possibilità del governo di riscuotere i tributi e di procedere alle spese. Nel caso in cui non si riesca ad approvare la legge, bisogna approvare una legge di esercizio provvisorio non superiore a 4 mesi sulla base del precedente bilancio (diviso in dodicesimi). Le conseguenze politiche della mancata approvazione della legge di bilancio sono enormi: essendo un atto di iniziativa riservata all'esecutivo, è venuto meno il vincolo fiduciario e esecutivo deve dimettersi.

III: con la legge di bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. In governo dovra proporre un programma finanziario a legge vigente: la valutazione di bilancio è un puro dato statico. Si tende ad aggirare la staticità accompagnando la legge di bilancio con la legge finanziaria che cerca di equilibrare le entrate con le uscite (si possono introdurre tasse e spendere soldi), inventata nel 78. La legge di bilancio da una fotografia della cassa e della competenza, che tenute insieme danno un quadro preciso, per quanto preventivo, della finanza pubblica. IV (ricorda il potere di rinvio del Presidente della Repubblica): indicare la copertura finanziaria dei provvedimenti. La distinzione fra legge formale e sostanziale nasce del XIX secolo: il parlamento approva una legge fatta di numeri non ragionando in termini di generalità astrattezza e innovazione. La dottrina tedesca asserisce che la legge di bilancio è una legge in senso formale. La sessione parlamentare di bilancio consta di atti diversi ma volti alla stessa finalità: legge di bilancio e finanziaria, anche se distinte perfino nella pubblicazione, rispondono alla stessa logica. La C.C. ci spiega che la sessione di bilancio è unica, ma dà vita a due atti. Quindi m'interessa dire che la manovra finanziaria è una legge con carattere normativo sostanziale. Ogni finanziaria è impugnata dalla regione e spesso la C.C. dichiara l0incostituzionalita di alcune disposizioni. Queste sentenze producono un costo, quindi devono rispettare o no il IV comma dell'art 81? No, poiché la C.C. è organo di garanzia; tuttavia ha sviluppato accorgimenti processuali che la spingono ad avere un comportamento leggero.

Art 82: potere d'inchiesta del parlamento; ha una valenza strumentale per l'esercizio della funzione legislativa: un parlamento per legiferare ha bisogno di sapere. Ma ha anche la funzione di controllare il rapporto fiduciario con l'esecutivo.