Il Pubblico Ministero

Da Wikiversità, l'apprendimento libero.
lezione
lezione
Il Pubblico Ministero
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Ordinamento giudiziario
Avanzamento Avanzamento: lezione completa al 100%

Il Pubblico Ministero (spesso abbreviato in P.M. o PM) è un organo dell'amministrazione giudiziaria dello Stato, funzionalmente articolato in più uffici denominati Procure della Repubblica.

Disciplina normativa generale[modifica]

A norma dell'art. 70 del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le funzioni del Pubblico Ministero sono esercitate dal procuratore generale presso la corte di cassazione, dai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni e dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari, o da funzionari subalterni loro sostituti. Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto per ogni dieci sostituti addetti all’ufficio. Negli uffici delle procure della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto può essere istituito un posto di procuratore aggiunto per specifiche ragioni riguardanti lo svolgimento dei compiti della direzione distrettuale antimafia. Presso le sezioni distaccate di corte di appello le funzioni del procuratore generale sono invece esercitate dall’avvocato generale, a norma dell’articolo 59 del medesimo provvedimento. Sovente, ma impropriamente, nel linguaggio corrente, specie giornalistico, i magistrati funzionari del Pubblico Ministero sono chiamati "pubblici ministeri", anziché procuratori della Repubblica o avvocati generali, come da loro appropriata ed esatta qualifica.

Gli uffici del Pubblico Ministero sono istituiti altresì presso l'autorità giudiziaria militare e presso quella contabile, a norma degli articoli 52 e 58 del D. Lgs. n. 66/2010 e dell'art. 1 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

A norma degli artt. 74 e 75 del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12 il Pubblico Ministero ha competenza in materia penale, civile e amministrativa; tuttavia le funzioni attribuite in materia penale sono indubbiamente preminenti, se si considera che al Pubblico Ministero è attribuito l'esercizio dell'azione penale e l'esecuzione dei provvedimenti passati in giudicato.

Attribuzioni[modifica]

Il magistrato che svolge le funzioni di P.M. esercita, in base alla Costituzione e ai codici penale e civile, e relative procedure, le funzioni che la legge gli attribuisce; egli vigila sull'osservanza delle leggi, sulla regolare amministrazione della giustizia, sulla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di legge, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari; promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza; fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice.

In ambito penale il pubblico ministero esercita l'azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione (art. 50 c.p.p.). Tali funzioni sono esercitate, nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, dai magistrati della Procura della Repubblica (art. 51 c.p.p.). Spettano alla Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario, oltre ai procedimenti di competenza di quest'ultimo, quelli che rientrano nella competenza del giudice di pace e, nelle sedi dove è presente, della corte d'assise; spettano, invece, alla procura della Repubblica presso il tribunale dei minorenni i procedimenti che rientrano nella competenza del medesimo.

Gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario ed esercita, sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce.

Organizzazione degli uffici[modifica]

Ogni ufficio della Procura della Repubblica organizza, secondo un apposito calendario generalmente diramato a tutti gli organi di polizia giudiziaria operanti nel territorio di competenza di tale Procura, i turni di servizio e quello di reperibilità di almeno una unità. Il P.M. è generalmente sempre reperibile tramite apposito cellulare di servizio. Gli adempimenti ed i compiti dei P.M. di turno sono stabiliti dagli atti di organizzazione degli Uffici della Procura della Repubblica.

Gli uffici del pubblico ministero sono organizzati sulla base delle competenze territoriali degli uffici giudicanti. Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate:

  • nei procedimenti di competenza dei giudice di pace, da magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario competente per territorio;
  • nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario o il tribunale per i minorenni competente per territorio;
  • nei giudizi di impugnazione, dai magistrati della procura generale della Repubblica presso la corte d'appello o la Suprema Corte di Cassazione.

Vi è poi una competenza funzionale, relativa ai giudizi su alcuni tipi di delitti previsti dall'art. 51, comma 3-bis c.p.p., di carattere grave, quali associazione per delinquere di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, reati sessuali, ecc., per i quali le attribuzioni sono così organizzate:

  • nei giudizi di primo grado: dai magistrati della direzione distrettuale antimafia, presente in ogni capoluogo di distretto di Corte d'appello;
  • nei giudizi di appello o innanzi alla Corte di Cassazione: dai magistrati della Direzione nazionale antimafia, presso la stessa Cassazione a Roma.

Pubblico ministero e polizia giudiziaria[modifica]

Secondo l'art. 109 della[Costituzione, «l'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria». La disponibilità diretta è intesa nel senso che la polizia giudiziaria agisce sotto la direzione e alla dipendenza funzionale del pubblico ministero.

Ogni Procura della Repubblica dispone della rispettiva sezione di polizia giudiziaria. Il personale è quello delle forze di polizia italiane (talvolta anche delle capitanerie di porto) scelto dal Procuratore della Repubblica.

La Procura generale della Repubblica dispone di tutte le sezioni di polizia giudiziaria istituite nel distretto. Queste sezioni dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite, e gli ufficiali ed agenti addetti non possono essere trasferiti o dispensati se non con il loro consenso e su provvedimento del Procuratore della Repubblica.

Competenza penale[modifica]

Nell'ambito penale il Pubblico ministero svolge in massima parte funzioni di tipo inquirente. Infatti, con l'abrogazione del codice di procedura penale del 1930, il PM non ha più poteri di tipo inquisitorio, ove con l'istruttoria formale poteva decidere sulla base delle prove raccolte, e spesso prove di tipo legale, il rinvio a giudizio o l'eventuale assoluzione.

Dal 1988, col nuovo codice l'organo di accusa dirige le indagini preliminari, ossia insieme con la polizia giudiziaria, che dirige, raccoglie gli elementi di prova, ai sensi di quanto disposto nel Libro V del vigente c.p.p.: non esistono più prove precostituite per legge. Solo nel dibattimento innanzi al giudice e nel contraddittorio col difensore si formeranno le prove. Rimane la possibilità di effettuare delle anticipazioni del dibattimento con l'incidente probatorio, ex art. 392 c.p.p. Il PM, pertanto, deve richiedere al Giudice per le Indagini Preliminari, cosiddetto GIP, tanto l'emissione del decreto d'archiviazione, che il rinvio a giudizio ovvero l'emissione del decreto penale di condanna - salvo i casi di citazione diretta a Giudizio - in quanto non può autonomamente decidere se sottoporre a processo penale una persona, come pure archiviare un'indagine penale, se non con l'avallo del GIP.

In caso di inerzia del PM o di contrasto tra due o più PM, le funzioni inquirenti nelle indagini e nei procedimenti penali possono essere avocate da parte del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello ai sensi dell'art. 412 c.p.p.

Presso la Corte di Cassazione la funzione del Pubblico Ministero è solamente requirente. Il PM nelle forme e nei casi preveduti dal codice di rito penale, infine, può proporre l'impugnazione avverso provvedimenti, come ordinanze o sentenze, che siano sfavorevoli, ricorrendo in appello o innanzi alla Corte di Cassazione.

Autonomia del Pubblico ministero in udienza e casi di sostituzione[modifica]

Nell'udienza, il magistrato del Pubblico ministero esercita le sue funzioni con piena autonomia. Il suo superiore gerarchico, o "capo dell'ufficio", ossia il Procuratore della Repubblica o il Procuratore Generale, provvedono alla sua sostituzione nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in altri casi espressamente previsti dalla legge.

Negli altri casi, il Pubblico ministero può essere sostituito solo con il suo consenso qualora egli si astenga ex art. 36 c.p.p. Infatti, il Pubblico ministero a differenza del giudice non può essere ricusato dalle parti per gravi ragioni di convenienza (art. 37 c.p.p.). Il magistrato inquirente secondo la lettera della legge del codice di procedura penale non ha l'obbligo, bensì la "facoltà" di astenersi, qualora vi siano gravi ragioni di convenienza. Tuttavia, il PM, qualora non ritenga di doversi astenere, potrebbe essere sostituito dal superiore gerarchico procedendo alla sostituzione o alla avocazione delle indagini, ma solo nei casi previsti dalla legge, fermo restando l'esercizio della sanzione disciplinare e conseguente responsabilità interna del magistrato del Pubblico ministero di fronte al capo dell'ufficio. Nel caso di contrasti interni nell'ufficio del Pubblico ministero decide la Corte di Cassazione con apposita sezione dedicata. È opportuno sottolineare che la sanzione disciplinare può essere irrogata solo dal Consiglio Superiore della Magistratura con le garanzie previste dalla legge.

Contrasti negativi tra Pubblici ministeri[modifica]

Si verifica un contrasto negativo quando un Pubblico ministero ritiene di non avere competenza su un determinato reato e che tale competenza spetti a un altro magistrato. In questi casi, il magistrato che ritiene di esercitare senza titolarità le funzioni di Pubblico ministero trasmette immediatamente gli atti all'ufficio del Pubblico ministero competente.

Contrasti positivi tra uffici del Pubblico ministero[modifica]

Si verifica un contrasto positivo quando un Pubblico ministero ritiene che un altro magistrato sia titolare di un'indagine a carico della stessa persona e per il medesimo fatto in relazione al quale egli sta già procedendo. In questi casi, il Pubblico ministero che rileva il contrasto positivo deve informare il secondo magistrato, affinché si proceda alla trasmissione degli atti, in analogia a quanto previsto per i contrasti negativi.

Competenza civile[modifica]

Il Pubblico ministero gode sia del potere di azione civile (ex art. 69 del codice di procedura civile) sia del potere di intervento (ex art. 70).

Il primo si concretizza sia nel promuovere interventi positivi del giudice a favore di una persona (come la nomina del curatore di uno scomparso) sia nell'agire quale limite di ordine pubblico alla volontà negoziale delle parti; si può dire anche che il pubblico ministero rileverà attivamente quello che il giudice potrebbe rilevare, passivamente, come eccezione.

Il secondo potere, di intervento, è in effetti il potere-dovere di intervenire nei casi indicati dall'art .pena nullità del procedimento stesso (ex art. 158 del codice di procedura). Per quanto riguarda i poteri specifici del PM durante il processo civile, vedasi l'art. 72.