I principi generali del processo civile
In generale, si deve indicare una prima grande divisione delle norme esistenti all'interno di un ordinamento giuridico ovvero la partizione tra diritto sostanziale e diritto strumentale: il primo detta norme valide per la convivenza sociale ed il fisiologico svolgimento dei rapporti, il secondo fornisce invece gli strumenti giuridici per l'eventuale tutela delle posizioni sostanziali nonché per la realizzazione coattiva delle stesse, ove necessaria.
In relazione alle diverse forme di tutela il legislatore ne individua tre, ognuna con caratteristiche peculiari: la tutela di cognizione (o cognitiva), la tutela esecutiva e quella cautelare.
Più in particolare, per l'attività di cognizione si può affermare che quando un soggetto asserisca di essere titolare di un diritto soggettivo ed assuma che un consociato non abbia adempiuto una precisa regola e le parti non pervengono a una composizione spontanea del conflitto, l'ordinamento giuridico deve, innanzitutto, accertare l'esistenza del diritto soggettivo dedotto in giudizio e se quest'ultimo è stato violato. In tal modo l'attività cognitiva si estrinseca in tre diverse azioni esperibili: l'azione di mero accertamento, l'azione di condanna, l'azione costitutiva.
Quanto, invece, per la tutela di esecuzione essa mira alla realizzazione concreta del diritto di credito nascente da un rapporto obbligatorio, qualunque sia la sua fonte legale o giudiziale. Bisogna, infatti, considerare che tale forma di tutela è invocabile qualora si sia in possesso di un titolo esecutivo a norma dell'art. 479 c.p.c.
Infine, per quanto concerne la tutela cautelare essa si ha in tutti quei casi nei quali si vuole "preservare" il diritto soggettivo dall'eventuale pregiudizio che può determinare il passare del tempo necessario ad arrivare a una sentenza di merito. L'ordinamento prevede una tutela cautelare conservativa (es. il sequestro) e un'anticipatoria (es. accertamento tecnico preventivo).
È la nostra stessa Costituzione che sancisce all'art. 24 il diritto che tutti i soggetti hanno di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. Tuttavia, il diritto alla tutela giurisdizionale è condizionato dall'interesse ad agire, che nel sistema del diritto processuale civile costituisce presupposto fondamentale dell'azione (art. 100 cpc).
Nel nostro ordinamento statale, le norme relative al processo civile, sono state raggruppate principalmente nel Codice di Procedura Civile. Va segnalato tuttavia che norme processuali, ovvero strettamente attinenti al processo, sono presenti anche in altri codici e leggi. Così ad esempio le norme relative a determinati mezzi di prova, alla loro ammissibilità ecc. o, in relazione alla giurisdizione del giudice, nella legge regolante il diritto internazionale privato. La normativa processuale si presenta quindi come un corpus normativo complesso.
Di peculiare previsione è la normativa relativa al processo del lavoro, che pur integrandosi all'interno del diritto processuale civile, prevede un rito parzialmente differenziato.
Il processo del lavoro prevede particolari tutele a favore della parte "debole" del rapporto di lavoro, ossia, del lavoratore, accelerando i tempi del procedimento e alleggerendo le formalità e prevedendo dei poteri officiosi da parte del giudice, non presenti nel giudizio ordinario di cognizione.
Nel processo del lavoro sussiste l'obbligo, per il giudice, di tentare la conciliazione tra le parti; obbligo non previsto, invece, nel processo di cognizione (quello ordinario) ove è previsto esclusivamente "Quando la natura della causa lo concede".
Norme costituzionali
[modifica]Il processo civile e le sue norme devono uniformarsi al dettato di alcune norme Costituzionali. In prima battuta possiamo prendere in considerazione gli artt. 101 e 104 Cost. che sanciscono l'indipendenza “esterna” della magistratura. La magistratura è potere autonomo dai restanti due poteri legislativo ed esecutivo e si autogoverna mediante il C.S.M. nel rispetto della legge. L'art. 107 Cost. riguarda invece l'indipendenza “interna” della magistratura, disponendo l'uguaglianza di ordine e grado tra i magistrati e la loro differenziazione solo per motivi di competenza. Lo stesso articolo dispone poi l'inamovibilità del giudice (salvo disposizioni del C.S.M.) a cui s'aggancia l'art. 25 Cost. che prevede che il giudice sia precostituito per legge. Per quanto riguarda il processo e le restanti parti tra cui si svolge, l'art. 24 Cost. sancisce due principi estremamente importanti: - Il diritto d'azione per la tutela in giudizio di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo. - Il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento Infine occorre richiamare il dettato dell'art. 111 Cost. che oltre a disporre l'obbligo della motivazione dei provvedimenti prevede il diritto al giusto processo. Il giusto processo si ottiene quando: 1 È disciplinato dalla legge 2 Si svolge nel contraddittorio tra le parti 3 Si svolge di fronte a giudice terzo e imparziale 4 Si svolge in una durata di tempo ragionevole (ricavata poi in norme internazionali)
Legge ordinaria
[modifica]Art. 2907 c.c. Principio Dispositivo La tutela giurisdizionale si attiva su istanza di parte. Chi dispone di un diritto è l'unico, salvo rare ipotesi di legge, che può chiederne la tutela in giudizio. Questo è in sintesi il Pr. Dispositivo “puro” riguardante l'attivazione della tutela. Per l'iter probatorio vale invece il Pr. Dispositivo “temperato” per il quale il mezzi istruttori sono soggetti a regole precise.
Art. 112 c.p.c. Principio corrispondenza chiesto-pronunciato Il giudice deve pronunziare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa. Se incompleta si avrà “omessa pronunzia” e il necessario riesame in appello. Se oltre i limiti si avrà “extrapetizione – ultrapetizione” e la nullità relativa appunto alla sola parte eccedente il “thema decidendum”
Art. 116 c.p.c. Principio del libero convincimento del giudice La decisione del giudice si fonda sulla valutazione delle prove fornitegli dalle parti durante il processo. Le 'prove legali (giuramento – confessione – atto pubblico – scrittura privata autenticata o riconosciuta) hanno un valore probatorio determinato a priori per legge, al giudice quindi non resta altro che constatare un dato di fatto imprescindibile e incontestabile (salvo querela di falso per prove precostituite). Le altre prove sono dette libere e vengono valutate dal giudice secondo il suo “prudente apprezzamento”: per esse il giudice dovrà rendere conto del proprio ragionamento con una motivazione in fatto e in diritto della propria decisione, che dovrà essere comprensibile, logica e razionale.