Effetti del Fallimento

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Effetti del Fallimento
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto commerciale

Per il fallito[modifica]

Il fallito, fino alla riforma introdotta con il decreto legislativo n° 5, del 9.01.2006, veniva iscritto nel “pubblico registro dei falliti” ciò comporta per lui l'assoggettamento ad alcune incapacità e a determinate limitazioni della libertà personale quali:

  • Non può essere amministratore né sindaco di società commerciali
  • Non può iscriversi nel registro degli esercenti il commercio
  • Non può cambiare residenza senza il permesso del giudice delegato
  • Deve permettere al curatore di verificare tutta la sua corrispondenza
  • Deve rimanere a disposizione
  • Perde l'amministrazione e la disponibilità dei beni compresi quelli acquisiti durante la procedura fallimentare

Per i creditori[modifica]

I creditori non possono iniziare o continuare, dal giorno della dichiarazione di fallimento, azioni esecutive nei confronti del fallito.

Il patrimonio è completamente affidato alla procedura che ne disporrà la misura ad essi più idonea. L'unica strada per far valere i propri diritti è la domanda d'ammissione al passivo rivolta al giudice delegato; ciò vale sia per i creditori antecedenti che posteriori alla dichiarazione. I creditori chirografi non producono più interessi ai fini della massa, ma quelli privilegiati si fino a che i beni oggetti della garanzia non siano stati venduti. Chiuso il fallimento il creditore potrà far valere nei confronti del passivo anche eventuali interessi, sempre che il fallito acquisisca nuovo patrimonio.

Tutti i creditori anteriori alla dichiarazione devono sottostare al principio della proporzionalità di soddisfazione, a meno che non abbia diritti di garanzia. Se esistono posizioni di credito e debito comuni ad un solo soggetto si possono compensare in via privilegiata i diritti scaturenti.

Il singolo creditore può esercitare Azione Revocatoria.

Gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti[modifica]

La Legge fallimentare detta una disciplina speciale per alcuni rapporti tipici pendenti. Si possono avere differenti effetti:

  1. Sospensione
  2. Scioglimento o Prosecuzione

Spetta al curatore entro 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento decidere se continuare o no previa autorizzazione del comitato dei creditori. Il contratto resta sospeso fino al momento della decisione del curatore.

Tali elementi non costituiscono disciplina generale, ma sono tratti dalle legislazioni speciali tipiche per ogni tipo di contratto.

Compravendita[modifica]

Si deve distinguere fra fallimento del compratore o del venditore.

  • Il fallimento del venditore. Implica che se la cosa venduta è già passata nella proprietà del

compratore, non si sciogli il contratto, cioè il fallito deve consegnare il bene e il compratore ne pagherà il prezzo. Qualora la cosa venduta non sia ancora divenuta di proprietà del compratore allora si ha la conclusione del contratto o l'esecuzione. Se il compratore ha già adempiuto in tutto o in parte alla prestazione ha diritto ad essere ammesso al passivo.

  • Il fallimento del compratore. In questo caso è prevista la possibilità di adempiere la propria

prestazione, nell'ambito del fallimento.

Se nessuna delle parti ha adempiuto, allora il contratto si scioglie.

Se il venditore non intende far valer alcun diritto, il contratto rimane sospeso, fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato, dichiari di subentrare in luogo del fallito nel contratto, ovvero dichiari di sciogliersi dal medesimo.

Reati commessi dal fallito.[modifica]

Il fallimento di per sé non è un reato ma se lo stato di insolvenza dipende da colpe o da luogo a fatti dolosi possono sorgere diverse figure di reato:

  • Bancarotta semplice. Quando l'imprenditore non ha tenuto o ha tenuto in modo irregolare i

libri e le scritture contabili prescritte dalla legge

  • Bancarotta fraudolenta. Quando l'imprenditore ha distrutto o sottratto o falsificato i libri e

le altre scritture contabili allo scopo di procurare a se stesso o ad altri un profitto ingiusto recando danno ai creditori; oppure ha distrutto, nascosto o dissipato i suoi beni.

Argomenti Collegati[modifica]

Per approfondimenti[modifica]