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Creazioni intellettuali

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Creazioni intellettuali
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto commerciale

Le opere dell'ingegno (campo culturale) e le invenzioni industriali (campo della tecnica) sono le creazioni intellettuali regolate dal nostro ordinamento.

Le opere dell'ingegno formano oggetto del diritto d'autore, mentre le invenzioni industriali possono formare oggetto del brevetto per invenzioni industriali, del brevetto per modelli di utilità o della registrazione per disegni e modelli.

La brevettazione nelle invenzioni industriali serve a rendere di pubblico dominio il contenuto dell'invenzione stessa. Il diritto di esclusiva è limitato a 70 anni dopo la morte dell'autore per le opere dell'ingegno; 20, 10 o 5 anni dalla domanda di brevetto per invenzioni industriali, modelli di utilità e per i disegni e modelli. Decorsi questi periodi, l'opera è liberamente riproducibile e l'invenzione liberamente sfruttabile.

Il diritto d'autore.

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Formano oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno scientifiche, letterarie, musicali, figurative, architettoniche, teatrali e cinematografiche, qualunque ne sia il modo e la forma di espressione.

Tali opere sono protette indipendentemente dal loro pregio, tuttavia devono avere “carattere creativo”. La tutela è sia morale (rivendica nei confronti di chiunque la paternità dell'opera. È un diritto inalienabile: non si perde con la cessione dei diritti patrimoniali e possono essere esercitati anche dopo la morte) sia patrimoniale (diritto di utilizzazione economica esclusiva dell'opera in ogni forma e modo, originale o derivato. Ha durata limitata).

Il diritto d'autore è protetto con sanzioni civili, amministrative pecuniarie e penali. Il diritto di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno è liberamente trasferibile, sia unitariamente che nelle sue singole manifestazioni, sia fra vivi, sia a causa di morte.

Invenzioni industriali.

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Appartengono al campo della tecnica. Sono la soluzione originale di un problema tecnico. Il diritto si acquista tramite la concessione del brevetto da parte dell'Ufficio Italiano brevetti e marchi. Possono formare oggetto di brevetto per invenzione industriale:

  • Invenzioni di prodotto (nuovo prodotto)
  • Invenzioni di procedimento
  • Invenzioni derivate (sviluppo di una precedente invenzione).

Devono rispondere a certi requisiti:

  • Liceità;
  • Implicare un'attività inventiva;
  • Avere un'applicazione industriale. Il trovato deve poter essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.

Il brevetto per invenzione industriale è emesso dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Dura 20 anni dalla data di deposito della domanda e non c'è possibilità di rinnovo. Il diritto di esclusività si può perdere per nullità del brevetto o decadenza dello stesso. Il brevetto conferisce al suo titolare la facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e trarne profitto nel territorio dello Stato. Il brevetto è liberamente trasferibile sia fra vivi sia mortis causa.

L'invenzione brevettata è tutelata con sanzioni civili e penali e possono essere esercitate azioni di contraffazione nei confronti di chi sfrutti abusivamente l'invenzione.

Modelli industriali.

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Sono creazioni intellettuali applicate all'industria di minor rilievo rispetto alle invenzioni industriali. I modelli sono distinti in

  • modelli di utilità. Nuovi trovati destinati a conferire particolare funzionalità a macchine, strumenti, utensili e oggetti d'uso) – durata 10 anni -
  • Disegni e modelli. Nuove idee destinate a migliorare l'aspetto dei prodotti industriali) - 5 anni, prorog fino 25 -

I modelli industriali riguardano la foggia funzionale o estetica dei prodotti.

La tutela dei modelli industriali continua a fondarsi sull'istituto della brevettazione. Disegni e modelli sono anche tutelati dal diritto d'autore quando presentino carattere creativo e valore artistico.