Corpus iuris Canonici
Il Corpus Iuris Canonici è un corpo normativo sul materia:diritto canonico della chiesa Cattolica, pubblicato ufficialmente nel 1582 e comprendente il Decretum Gratiani e le successive cinque raccolte : il "Liber Extra" (o decretales) emanato da Gregorio IX nel 1234, il "Liber Sextus" emanato da Bonifacio VIII nel 1298 e le "Clementinae" promulgate da Clemente V.
In seguito, se ne considerarono parte anche le "Extravagantes Johannis XXII", raccolta di decretali redatta verso il 1317 e le "Extravagantes communes", raccolta privata realizzata da Giovanni di Chappuis.
Del corpus, si sono avute diverse edizioni nel tempo, dovute ad aggiunte di nuovi testi da parte di canonisti come il Lancelotti: la prima, fu pubblicata a Parigi da Giovanni di Chappuis nel 1500, l'ultima, riveduta e corretta da una commissione di canonisti cosiddetti "correctores", fu solennemente promulgata da papa Gregorio XIII con la bolla "Cum pro munere" del 1580 ed ufficilamente pubblicata nell'editio romana due anni più tardi.
Storia
[modifica]L'evoluzione del diritto canonico nell'arco della storia è solitamente divisa in quattro grandi periodi disomogenei tra loro.
Periodo pregrazianeo: primo Millennio
[modifica]Questo periodo comprende il primo Millennio di vita della Chiesa Cattolica, dalle origini delle prime comunità fino all'avvento della figura pivotale di Graziano.
Nella prima parte di questo periodo, quindi dalle origini della Chiesa fino all'Editto di Costantino (313) il diritto canonico era basato esclusivamente su quello divino, quindi sulle Sacre Scritture e sul diritto naturale. Poco diritto veniva disciplinato e molto veniva ereditato dal diritto ebraico.
Successivamente, oltre agli Atti degli Apostoli che mostrano un primo assetto della comunità cristiana, si inseriscono altri scritti dal II secolo fino al VII secolo, come Barnaba, Clemente romano, Ignazio, Policarpo, Erma sino ai Padri della Chiesa (Sant'Ambrogio, Sant'Agostino, San Girolamo eccetera). È con l'evoluzione di questi secoli che tra le fonti del diritto sorge la Tradizione, ovvero gli insegnamenti degli apostoli e dei loro successori, ma anche un approfondimento filosofico e non della fede e dei vari principi morali.
Col formarsi di Chiese particolari e forme continuamente diverse di riti e liturgie a secondo dei luoghi, specialmente in Medio oriente, sorsero le divisioni territoriali, le figure dei Vescovi che cominciarono ad intraprendere una prima forma di legislazione religiosa locale, e soprattutto si cominciarono ad importare vari istituti di diritto romano.
Dal [[w:IV secolo|IV secoloimportanti sono i Concili ecumenici, che fissano i vari dogmi della fede cristiana e le varie regole giuridiche (i "canoni" appunto), raccolte in decisioni conciliari.
Periodo classico: XII-XVI secolo
[modifica]Il cosiddetto periodo classico del diritto canonico inizia nel XII secolo, più precisamente dal 1140 circa, periodo in cui Graziano compie la prima effettiva opera giuridica su testi canonici, il famoso decretum: il monaco camaldolese colleziona un'enorme raccolta di fonti canoniche ed elabora numerose interpretazioni su quelle contrastanti, che entreranno a far parte del corpus Iuris Canonici.
Successivamente, in coincidenza col fiorire delle univerisità italiane e della dottrina giuridica, il Decretum riceve molti commenti, glosse ed è oggetto di numerosi studi, mentre al contempo prende piede un'altra fonte di diritto canonico di origine pontificia, ovvero l'iniziativa in base a causae maior (questioni importanti di natura immediata).
Il fatto storico che chiude questo periodo, e stravolge nettamente l'assetto della Chiesa, è la Riforma protestante, col conseguente e necessario Concilio di Trento che fissa regole dottrinarie ma anche e soprattutto disciplinari, contribuendo all'aspetto giuridico dell'organizzazione ecclesiastica in maniera rilevantissima.
Periodo moderno: XVII-XIX secolo
[modifica]Questo periodo è caratterizzato da un forte e sempre maggiore accentramento del potere in seno a Roma a discapito delle Chiese particolari e locali: una tendenza, a dire il vero, iniziata già nel XVI secolo, e naturale reazione al fenomeno protestante che toglie tutte le autonomie che non siano strettamente necessarie alle chiese particolari per mantenere salda l'unità della Chiesa.
Sorge anche un sempre maggior conflittuale rapporto con gli Stati temporali, che porta al periodo del cosiddetto giurisdizionalismo dove i canonisti si sforzano di affermare che la Chiesa e lo Stato nei loro ambiti siano due società perfette, e che la prima ha diritto e necessità di tutte le sue libertà, specialmente la non soggezione alla realtà politica.
È dopo la Rivoluzione francese che il distacco si compie definitivamente tra le due realtà e che il diritto canonico si scinde definitivamente da quello secolare: gli Stati non danno più sostegno alla Chiesa (c.d. separatismo), che si trova a dover codificare da sola le proprie regole.