Controlli e sanzioni
Illeciti e sanzioni
[modifica]Gli illeciti, in materia ambientale, possono essere di due tipi: amministrativi o penali, a seconda della gravità e, di conseguenza, delle pene previste.
Illeciti amministrativi
[modifica]Un illecito è considerato amministrativo quando la legge non prevede per esso una sanzione penale (non è quindi un reato, e non viene registrato nel casellario penale, la cosiddetta "fedina penale"), ma al suo posto impone una sanzione amministrativa pecuniaria. In aggiunta alla sanzione pecuniaria può essere disposto il sequestro.
Illeciti penali
[modifica]Gli illeciti penali, chiamati anche reati, possono essere di due tipi a seconda della loro gravità:
- contravvenzioni, che vengono punite con
- l'ammenda (pagamento di denaro)
- o l'arresto (incarcerazione a tempo determinato);
- delitti, che possono essere puniti con
- la multa (pagamento di denaro),
- la reclusione (incarcerazione a tempo determinato)
- o l'ergastolo (incarcerazione a vita, non previsto però per nessun reato ambientale).
Polizia
[modifica]In Italia, la vigilanza sugli illeciti ambientali è affidata indistintamente a tutti gli organi di polizia. Anche se, di fatto, esistono alcuni organi più specializzati in alcuni campi, nessun compito è specifico di alcuni organi o escluso ad altri.
Polizia amministrativa
[modifica]Le funzioni di polizia amministrativa – che consistono nella vigilanza sulle normali attività civili e nell'accertamento degli illeciti amministrativi – sono svolte non solo dagli organi di polizia (quali Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Corpi di Polizia Locale), ma anche da tutti i soggetti ai quali la legge attribuisce espressamente compiti di vigilanza e ispezione. Nel contesto del diritto ambientale, tali funzioni sono capillarmente esercitate dagli Organi di controllo dello Stato e degli Enti locali, dalle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale (ARPA), dal Corpo delle Capitanerie di Porto (Guardia Costiera) e dalle guardie giurate volontarie delle associazioni ambientaliste e ittico-venatorie
Polizia giudiziaria
[modifica]Ai sensi dell'Art. 55 CPP la Polizia Giudiziaria è quell'organo di polizia preposto alla repressione dei reati di interesse penale: I compiti della PG sono elencati nell'Art. 55 CPP e sono : prendere notizia di reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale [347-357 CPP]; Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata [131, 370 CPP] dall'autorità giudiziaria . I soggetti che svolgono la funzione di polizia giudiziaria sono elencati nell'Art. 57 CPP :
- Polizia di Stato;
- Polizia Provinciale;
- Polizia Municipale;
- Corpo di Polizia Penitenziaria;
- Arma dei Carabinieri;
- Guardia di Finanza;
- Corpo Forestale dello Stato (soppresso D.Lgs n.177/2016, le cui funzioni e personale sono transitati principalmente nell'Arma dei Carabinieri);
- Sindaco (dei Comuni dove non è presente un comando degli altri organi).
Oltre a questi, le leggi possono prevedere che, in alcune occasioni, altri possono svolgere ruolo di Polizia Giudiziaria, ad esempio gli ufficiali sanitari[1], i Vigili del Fuoco[2], gli ispettori provinciali esercenti funzioni di controllo in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque[3], etc.
Procedimento in caso di illecito
[modifica]L'accertamento
[modifica]In caso di (possibili) illeciti, il primo passo è quello dell'accertamento, cioè del verificare che in un certo luogo ad un certo momento si è verificato un illecito, che può essere amministrativo o penale. Nel campo ambientale, spesso l'accertamento consiste in un prelievo di campioni seguito da un'analisi in laboratorio.
Il prelievo
[modifica]Gli accertatori non sono tenuti a dare un preavviso del prelievo: anzi, agire senza preavviso evita che un trasgressore possa occultare le prove.[4]
Nel caso di prelievi su acque reflue in stabilimenti industriali, i prelievi devono sempre essere effettuati nel punto in cui lo scarico esce dallo stabilimento[5]; inoltre gli agenti accertatori possono anche effettuare analisi in altri punti dello stabilimento, se lo ritengono opportuno[6].
Le analisi
[modifica]Nel caso si possa verificare un illecito penale, cioè un reato, il risultato delle analisi sarà considerato una prova nel processo. Per questo, se non era richiesto il preavviso per il prelievo, è invece necessario informare la parte dell'effettuazione delle analisi, in modo che possa essere presente (eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico).[7]
Il risultato delle analisi deve essere comunicato per raccomandata alla parte[8], e comunque, in caso di accertata violazione, nella contestazione dell'illecito (la comunicazione con la quale l'agente accertatore informa la parte di aver compiuto un illecito) deve contenere i risultati delle analisi[9].
La parte a cui è stato contestato l'illecito può chiedere (pagando) una revisione delle analisi all'ente che le ha effettuate. Anche in questo caso ha diritto ad essere presente.
La comunicazione dell'illecito
[modifica]Nel caso di un illecito di tipo amministrativo, l'agente deve verbalizzare la violazione subito, o entro 90 giorni dall'accertamento: questo per dare il tempo di studiare a fondo la situazione, cosa importante soprattutto in campo ambientale. Successivamente ne darà comunicazione al trasgressore o ad una persona a lui legata.[10]
Nel caso di un reato, la Polizia Giudiziaria è tenuta a comunicare, entro un certo periodo di tempo, la notizia del reato al Pubblico Ministero, e nel frattempo è autorizzata a condurre indagini autonomamente.[11]
Note
[modifica]- ↑ R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
- ↑ Legge 27 dicembre 1941, n. 1570
- ↑ D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 133
- ↑ Corte Cost. 28 luglio 1983, n. 248
- ↑ Consiglio di Stato, sez. V, 9 settembre 2005, n. 4648
- ↑ D.Lgs. 152/2006 Norme in materia ambientale, art. 101, c. 4
- ↑ Cod. proc. pen., art. 223
- ↑ Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 15
- ↑ Legge 689, art. 14; Cass. civ., 13 luglio 2004, n. 12952
- ↑ Cod. proc. civ., art. 136 ss.
- ↑ Cod. proc. pen., art. 347
Bibliografia
[modifica]- Stefano Maglia. Corso di legislazione ambientale. IPSOA, agosto 2007. pp. 49-64 ISBN 978-88-217-2619-4
