Controlli e sanzioni

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Controlli e sanzioni
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto ambientale

Illeciti e sanzioni[modifica]

Gli illeciti, in materia ambientale, possono essere di due tipi: amministrativi o penali, a seconda della gravità e, di conseguenza, delle pene previste.

Illeciti amministrativi[modifica]

Un illecito è considerato amministrativo quando la legge non prevede per esso una sanzione penale (non è quindi un reato, e non viene registrato nel casellario penale, la cosiddetta "fedina penale"), ma al suo posto impone una sanzione amministrativa pecuniaria. In aggiunta alla sanzione pecuniaria può essere disposto il sequestro.

Illeciti penali[modifica]

Gli illeciti penali, chiamati anche reati, possono essere di due tipi a seconda della loro gravità:

  • contravvenzioni, che vengono punite con
    • l'ammenda (pagamento di denaro)
    • o l'arresto (incarcerazione a tempo determinato);
  • delitti, che possono essere puniti con
    • la multa (pagamento di denaro),
    • la reclusione (incarcerazione a tempo determinato)
    • o l'ergastolo (incarcerazione a vita, non previsto però per nessun reato ambientale).


Polizia[modifica]

In Italia, la vigilanza sugli illeciti ambientali è affidata indistintamente a tutti gli organi di polizia. Anche se, di fatto, esistono alcuni organi più specializzati in alcuni campi, nessun compito è specifico di alcuni organi o escluso ad altri.

Polizia amministrativa[modifica]

Le funzioni di polizia amministrativa, cioè la vigilanza sulle normali attività civili e l'accertamento di illeciti amministrativi, è svolta non solo da quella che comunemente è considerata "polizia" (la polizia giudiziaria), ma anche tutti quelli che la legge definisce Organi di controllo (Stato, Enti locali, Guardie volontarie etc).

Polizia giudiziaria[modifica]

La Polizia Giudiziaria è quella che si occupa dei reati: tra i suoi compiti, deve prendere notizia dei reati, impedire che si verifichino ulteriori conseguenze, ricercarne gli autori e raccogliere tutto ciò che può essere fonte di prova[1]. I soggetti che svolgono la funzione di polizia giudiziaria sono[2]:

  • Polizia di Stato;
  • Polizia Provinciale;
  • Polizia Municipale;
  • Corpo di Polizia Penitenziaria;
  • Arma dei Carabinieri;
  • Guardia di Finanza;
  • Corpo Forestale dello Stato;
  • Sindaco (dei Comuni dove non è presente un comando degli altri organi).

Oltre a questi, le leggi possono prevedere che, in alcune occasioni, altri possono svolgere ruolo di Polizia Giudiziaria, ad esempio gli ufficiali sanitari[3], i Vigili del Fuoco[4], gli ispettori provinciali esercenti funzioni di controllo in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque[5], etc.

Procedimento in caso di illecito[modifica]

L'accertamento[modifica]

In caso di (possibili) illeciti, il primo passo è quello dell'accertamento, cioè del verificare che in un certo luogo ad un certo momento si è verificato un illecito, che può essere amministrativo o penale. Nel campo ambientale, spesso l'accertamento consiste in un prelievo di campioni seguito da un'analisi in laboratorio.

Il prelievo[modifica]

Gli accertatori non sono tenuti a dare un preavviso del prelievo: anzi, agire senza preavviso evita che un trasgressore possa occultare le prove.[6]

Nel caso di prelievi su acque reflue in stabilimenti industriali, i prelievi devono sempre essere effettuati nel punto in cui lo scarico esce dallo stabilimento[7]; inoltre gli agenti accertatori possono anche effettuare analisi in altri punti dello stabilimento, se lo ritengono opportuno[8].

Le analisi[modifica]

Nel caso si possa verificare un illecito penale, cioè un reato, il risultato delle analisi sarà considerato una prova nel processo. Per questo, se non era richiesto il preavviso per il prelievo, è invece necessario informare la parte dell'effettuazione delle analisi, in modo che possa essere presente (eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico).[9]

Il risultato delle analisi deve essere comunicato per raccomandata alla parte[10], e comunque, in caso di accertata violazione, nella contestazione dell'illecito (la comunicazione con la quale l'agente accertatore informa la parte di aver compiuto un illecito) deve contenere i risultati delle analisi[11].

La parte a cui è stato contestato l'illecito può chiedere (pagando) una revisione delle analisi all'ente che le ha effettuate. Anche in questo caso ha diritto ad essere presente.

La comunicazione dell'illecito[modifica]

Nel caso di un illecito di tipo amministrativo, l'agente deve verbalizzare la violazione subito, o entro 90 giorni dall'accertamento: questo per dare il tempo di studiare a fondo la situazione, cosa importante soprattutto in campo ambientale. Successivamente ne darà comunicazione al trasgressore o ad una persona a lui legata.[12]

Nel caso di un reato, la Polizia Giudiziaria è tenuta a comunicare, entro un certo periodo di tempo, la notizia del reato al Pubblico Ministero, e nel frattempo è autorizzata a condurre indagini autonomamente.[13]

Note[modifica]

  1. Cod. proc. pen., art. 55
  2. Cod. proc. pen., art. 57
  3. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
  4. Legge 27 dicembre 1941, n. 1570
  5. D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 133
  6. Corte Cost. 28 luglio 1983, n. 248
  7. Consiglio di Stato, sez. V, 9 settembre 2005, n. 4648
  8. D.Lgs. 152/2006 Norme in materia ambientale, art. 101, c. 4
  9. Cod. proc. pen., art. 223
  10. Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 15
  11. Legge 689, art. 14; Cass. civ., 13 luglio 2004, n. 12952
  12. Cod. proc. civ., art. 136 ss.
  13. Cod. proc. pen., art. 347

Bibliografia[modifica]