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Contrattualistica/Risoluzione

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Contrattualistica/Risoluzione
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto civile

«Sezione I: Della risoluzione per inadempimento
Art. 1453 Risolubilità del contratto per inadempimento Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto (1878, 1976, 2652), salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno (1223 e seguenti). La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda (Cod. Proc. Civ. 163) di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.
Art. 1454 Diffida ad adempiere
Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto (1662,1901). Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto.
Art. 1455 Importanza dell'inadempimento
Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra (1522 e seguenti, 1564 e seguente, 1668, 1901).
Art. 1456 Clausola risolutiva espressa
I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica diritto (1517) quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.
Art. 1457 Termine essenziale per una delle parti
Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale all'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni (2964). In mancanza, il contratto s'intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione.
Art. 1458 Effetti della risoluzione
La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti i esecuzione continuata o periodica, riguardo quali l'effetto della risoluzione non si estende le prestazioni già eseguite (1360). La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione (2652; att. 165). Art. 1459 Risoluzione nel contratto plurilaterale Nei contratti indicati dall'Art. 1420 l'inadempimento di una delle parti non importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.
Art. 1460 Eccezione d'inadempimento
Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto (1565). Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede (1375).
Art. 1461 Mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti Ciascun contraente può sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali dell'altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia (1822, 1877, 1956,1959; att. 169).
Art. 1462 Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni
La clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, non ha effetto per le eccezioni di nullità (1418 e seguenti), di annullabilità (1425 e seguenti) e di rescissione (1447 e seguenti) del contratto. Nei casi in cui la clausola è efficace, il giudice, se riconosce che concorrono gravi motivi, può tuttavia sospendere la condanna, imponendo, se nel caso, una cauzione (att. 167; Cod. Proc. Civ.1 19).»

La risoluzione del contratto è un istituto giuridico dell'ordinamento civile italiano che scioglie il vincolo contrattuale. Esso non colpisce il negozio ma il rapporto, si può far valere solo prima che il contratto sia compiutamente eseguito.

La risoluzione può avvenire per:

  • inadempimento;
  • impossibilità sopravvenuta (impossibilità genetica è causa invece di annullamento);
  • eccessiva onerosità.

La risoluzione volontaria avviene quando le parti, con un nuovo consenso, pongono fine alle conseguenze del rapporto obbligatorio esistente tra di loro. Talora è lo stesso contratto che stabilisce il diritto di recesso a favore di una o di ognuna delle parti. Nell'ipotesi il contratto si risolve in seguito alla manifestazione unilaterale di volontà che trae riconoscimento dall'anteriore accordo. Altre volte è la legge che concede il diritto di recesso unilaterale come ad es. nel contratto di mandato. Nei contratti di durata indeterminata è ammessa la estinzione del rapporto per disdetta unilaterale.

La risoluzione legale è prevista per i soli contratti a prestazioni corrispettive. La causa di risoluzione si manifesta durante la vita del rapporto obbligatorio nei tre casi previsti dal Codice civile ossia nell'inadempimento della controparte, nell'impossibilità sopravvenuta di una prestazione e nell'eccessiva onerosità.

Nel caso di risoluzione legale, si dovrà adire un giudice al fine di accertare il verificarsi dei presupposti per ottenere la risoluzione. Il giudice dovrà verificare, inoltre, che l'inadempimento non sia irrilevante. L'eventuale sentenza di accoglimento sarà di tipo costitutivo e gli effetti della medesima saranno retroattivi.

La risoluzione del contratto può avvenire, oltre che per l'intervento di un giudice (ope judicis), anche di diritto (ipso jure). I casi in cui può avvenire tale risoluzione sono espressamente previsti dal codice e sono:

  • Clausola risolutiva espressa.
  • Diffida ad adempiere.
  • Termine essenziale.