Contrattualistica/Risoluzione
« Sezione I: Della risoluzione per inadempimento Art. 1453 Risolubilità del contratto per inadempimento
Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto (1878, 1976, 2652), salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno (1223 e seguenti). La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda (Cod. Proc. Civ. 163) di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione. |
La risoluzione del contratto è un istituto giuridico dell'ordinamento civile italiano che scioglie il vincolo contrattuale. Esso non colpisce il negozio ma il rapporto, si può far valere solo prima che il contratto sia compiutamente eseguito.
La risoluzione può avvenire per:
- inadempimento;
- impossibilità sopravvenuta (impossibilità genetica è causa invece di annullamento);
- eccessiva onerosità.
La risoluzione volontaria avviene quando le parti, con un nuovo consenso, pongono fine alle conseguenze del rapporto obbligatorio esistente tra di loro. Talora è lo stesso contratto che stabilisce il diritto di recesso a favore di una o di ognuna delle parti. Nell'ipotesi il contratto si risolve in seguito alla manifestazione unilaterale di volontà che trae riconoscimento dall'anteriore accordo. Altre volte è la legge che concede il diritto di recesso unilaterale come ad es. nel contratto di mandato. Nei contratti di durata indeterminata è ammessa la estinzione del rapporto per disdetta unilaterale.
La risoluzione legale è prevista per i soli contratti a prestazioni corrispettive. La causa di risoluzione si manifesta durante la vita del rapporto obbligatorio nei tre casi previsti dal Codice civile ossia nell'inadempimento della controparte, nell'impossibilità sopravvenuta di una prestazione e nell'eccessiva onerosità.
Nel caso di risoluzione legale, si dovrà adire un giudice al fine di accertare il verificarsi dei presupposti per ottenere la risoluzione. Il giudice dovrà verificare, inoltre, che l'inadempimento non sia irrilevante. L'eventuale sentenza di accoglimento sarà di tipo costitutivo e gli effetti della medesima saranno retroattivi.
La risoluzione del contratto può avvenire, oltre che per l'intervento di un giudice (ope judicis), anche di diritto (ipso jure). I casi in cui può avvenire tale risoluzione sono espressamente previsti dal codice e sono:
- Clausola risolutiva espressa.
- Diffida ad adempiere.
- Termine essenziale.