Commissione dell'Esame di Stato
Fino all'anno 2006, secondo quanto disposto dalla legge finanziaria n. 448 del 2001, le commissioni d'esame erano costituite soltanto da tutti i docenti componenti i singoli consigli di classe con funzione di commissari interni e da un presidente esterno comune a tutte le commissioni operanti nell'istituto.
Con la nuova legge, ritornano le commissioni miste costituite per metà da commissari esterni e per metà da membri interni della classe e presiedute da un presidente anch'esso esterno. Il numero massimo dei commissari è di 6, tranne che per alcuni indirizzi di studio nei quali ne vengono assegnati 4. Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse. Le materie affidate ai membri esterni, come anche la materia oggetto della seconda prova scritta, sono scelte dal Ministro della Pubblica istruzione.
La nomina del presidente e dei commissari esterni è di competenza dell'Amministrazione, sulla base delle domande avanzate dagli interessati, mentre la designazione dei commissari interni è effettuata dal Consiglio di classe, tra i docenti titolari dell'insegnamento delle materie non affidate ai commissari esterni.
In sede di designazione, i Consigli di classe, devono tener conto dell'esigenza di assicurare un'equa e ponderata ripartizione delle materie oggetto di studio dell'ultimo anno, cercando di favorire, per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza della lingua straniera studiata durante l'anno. Ad ogni Commissione sono assegnati non più di trentacinque candidati.
Ciascuna Commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata ad una commissione di istituto statale o paritario. La presenza nella Commissione di sei componenti, tra i quali alcuni titolari di insegnamenti di più discipline, e quella del Presidente, munito anch'egli di competenze disciplinari specifiche, assicurano allo svolgimento dell'esame, in particolare alla conduzione del colloquio, quel carattere di multidisciplinarità previsto dalla legge.