Calcolo del punteggio all'Esame di Stato

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Calcolo del punteggio all'Esame di Stato
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Nozioni generali sull'Esame di Stato

A partire dalla maturità 2019 anche il calcolo dei crediti è cambiato in adeguamento alle modifiche sulle prove dell'Esame e all'aumento dei crediti scolastici maturati nel corso degli ultimi tre anni di liceo. Il voto finale resta in centesimi. I crediti scolastici salgono a 40 maturabili sempre solo negli ultimi tre anni di liceo. Ogni prova d'esame attribuisce fino ad un massimo di venti punti. Ugualmente l'esame orale. I voti delle prove sono quindi in ventesimi pertanto per il loro calcolo dovrà moltiplicarsi il voto in decimi, che è la modalità di voto consuetudinaria a scuola, per 20 e dividere il tutto per 10. Per tutte e tre le prove (i due scritti e la prova orale) la sufficienza è fissata a 12 punti. Inoltre, a discrezione della commissione d'esame, possono essere aggiunti altri punti (chiamati anche punti bonus) per un massimo di cinque, assegnati a conclusione dell'esame. Tali punti bonus potranno essere assegnati solo se il maturando è stato ammesso all’Esame di Stato con almeno 30 crediti scolastici ed aver ha totalizzato almeno 50 punti alle prove.

Ricapitolando:

  • 40 punti per i crediti scolastici durante il triennio;
    • 12 punti massimi al terzo anno di studi;
    • 13 punti massimi al quarto anno di studi;
    • 15 punti massimi al quinto anno di studi;
  • 40 punti per le prove scritte (20 punti per ogni prova);
  • 20 punti per la prova orale;
  • 5 punti di bonus.

Il punteggio minimo per la promozione è di 60/100, mentre il massimo è di 100/100. A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire del bonus, l'integrazione della commissione, può essere attribuita la lode dalla commissione. Ciò vuol dire che bisognerà arrivare agli esami con 40 punti di credito scolastico e ottenere 40 punti alle prove scritte e 20 punti all'orale. Per riuscire ad ottenere la lode c’è quindi bisogno di una media del 9 durante il triennio e del massimo punteggio in tutte le prove dell’esame di Maturità.

Il calcolo del punteggio nel passato[modifica]

Secondo la vecchia normativa (regolata dalla legge 425 del 10 dicembre 1997), i maturandi ottenevano durante il triennio (gli ultimi tre anni di scuola superiore) un punteggio – i cosiddetti crediti scolastici –, definito alla fine di ogni anno in base ai seguenti criteri in ordine di importanza: la media dei voti ottenuti, la condotta, le attività svolte durante il corso dell'anno scolastico e altri fattori ritenuti più o meno rilevanti dai docenti. Durante il terzo e il quarto anno venivano assegnati 6 punti massimi per anno (12 in totale), mentre nell'ultimo anno, il quinto, si poteva arrivare ad un limite di 8 punti annuale (20 in tutto). Questi costituivano parte integrante del voto finale dell'esame, insieme ai 45 punti massimi delle prove scritte (15 per ogni prova) e ai 35 della prova orale. Inoltre, a discrezione della commissione d'esame, possono essere aggiunti altri punti (chiamati anche punti bonus) per un massimo di cinque, assegnati a conclusione dell'esame. Il punteggio minimo per la promozione è di 60/100, mentre il massimo è di 100/100. Per gli studenti che avessero raggiunto i 100/100 senza l'aggiunta dei cosiddetti "punti bonus" la commissione poteva assegnare la lode (quest'ultima non prevista fino al 2007).

Nell'anno scolastico 1998/1999, il primo in cui entrò in vigore la votazione in centesimi, i punti di credito erano attribuiti solo agli studenti dell'ultimo anno, nel 1999/2000 a quelli degli ultimi due anni. La distribuzione dei punti "6+6+8" entrò a regime solo nel 2000/2001.

Con la legge n. 1/2007 furono attuate le seguenti modifiche:

  • Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame rimase di 60/100.
  • Credito scolastico: la nuova legge sull'esame di Stato ne modificava il punteggio, portandone il massimo da 20 a 25 punti, per valorizzare la carriera scolastica dello studente.
  • Prove scritte: era sempre 45 il totale dei punti, tripartiti in ugual misura tra le prove (da 0 a 15 punti ciascuna). A ciascuna delle prove scritte giudicata sufficiente non poteva essere attribuito un punteggio inferiore a 10.
  • Colloquio orale: il punteggio passava da 35 a 30 e i 5 punti tolti al colloquio erano stati aggiunti, distribuiti negli ultimi tre anni del percorso scolastico, al punteggio di credito scolastico, rispettando le fasce corrispondenti alla media dei voti riportati dallo studente nello scrutinio finale. [1]
  • Il bonus di 5 punti, ove il candidato avesse ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti (su un massimo di 25) e un risultato complessivo della prova di esame pari almeno a 70 punti (su un massimo di 75: 45 punti per le prove scritte e 30 punti per il colloquio orale).

Il punteggio minimo per la promozione era di 60/100, mentre il massimo era di 100/100. A coloro che avessero conseguito il punteggio massimo di 100 punti senza fruire del bonus, l'integrazione della commissione, poteva essere attribuita la lode dalla commissione a condizione che avesse riportato negli ultimi 3 anni scolastici valutazioni uguali o superiori a 8 per tutte le materie.

Tale modalità di assegnazione dei punti alla maturità è iniziata con l'anno scolastico 2008/2009 ed è terminata con l'anno scolastico 2018/2019.

Note[modifica]

  1. Tabella A - D.M. 99 del 16 dicembre 2009