Appalto

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lezione
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Appalto
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto commerciale

art. 1655

Nozione

L'appalto è il contratto con cui una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere in favore di un'altra (committente o appaltante) un'opera o un servizio verso un corrispettivo in denaro

Le obbligazioni dell'appaltatore[modifica]

L'appaltatore (che solitamente è imprenditore) è tenuto ad organizzare i mezzi e Svolgere ogni attività necessaria alla realizzazione dell'opera secondo le modalità pattuite nel contratto e la regola dell'arte. È quindi un'obbligazioni di risultato: il pieno adempimento coincide solo con la completa realizzazione dell'opera.

La garanzia per vizi e difformità dell'opera[modifica]

Qualora l'opera realizzata presenti vizi (ovvero difformità rispetto al progetto) il committente può richiedere (a sua scelta):

  • L' eliminazione dei vizi a cura e spese dell'appaltatore
  • La riduzione del prezzo pattuito
  • Il risarcimento del danno (qualora l'emersione dei vizi o delle difformità sia conseguenza di una condotta colposa dell'appaltatore)
  • La risoluzione del contratto se la ‘'res'' oggetto del contratto risulta del tutto inadatta all'uso a causa dei vizi.

Se al momento della consegna, l'opera è stata accettata dalla committenza, la garanzia è limitata a

  • Vizi “occulti” (cioè non immediatamente riconoscibili)
  • Vizi dolosamente taciuti dall'appaltatore

Termini[modifica]

L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dalla consegna, ma la garanzia opera solo se il vizio o la difformità sono denunciati all'appaltatore entro 60 giorni dalla loro scoperta. Si prescinde da tale termine solo se i vizi sono stati occultati dall'appaltatore o se sono stati da lui riconosciuti.

Garanzia per vizi di cose immobili destinate a lunga durata[modifica]

Parzialmente diversa è la disciplina in caso di vizi che interessano un edificio o altro immobile destinato a lunga durata. La rovina del bene o altri gravi difetti che ne compromettano il normale utilizzo possono farsi valere entro dieci anni dall'esecuzione dell'opera, purché il vizio sia stato denunziato entro un anno dalla scoperta.

Fornitura della materia[modifica]

Salvo diverso accordo tra le parti, l'appaltatore fornisce, oltre ai mezzi, anche la materia prima necessaria alla realizzazione dell'opera. Nei casi in cui la materia prima venga fornita dal committente, l'appaltatore è tenuto a denunciare prontamente eventuali difetti di essa che dovessero emergere in corso d'opera.

Le obbligazioni del committente[modifica]

L'obbligazione principale del committente è il pagamento del prezzo. Il corrispettivo per l'opera può essere stabilito globalmente (“a forfait”) o a misura (X euro al metro), se stabilito a forfait, si ritiene comprensivo anche di eventuali variazioni (autorizzate) al progetto originario.

Se le parti non hanno pattuito l'ammontare del corrispettivo questo viene calcolato riferendosi alle eventuali tariffe esistenti e agli usi. In mancanza di usi o tariffe, deve essere determinato dal giudice. E' permesso ad entrambe le parti richiedere la revisione del prezzo qualora, per effetto di circostanze imprevedibili, dopo la conclusione del contratto si siano verificate variazioni sensibili (superiori a 1/10) nel prezzo di materiali o mano d'opera (art. 1664 cc). Spesso sono previste dal contratto Clausole di revisione del prezzo.

Variazioni del progetto[modifica]

Tre tipologie:

Variazioni concordate tra le parti[modifica]

Se c'è accordo tra le parti, il progetto si può modificare liberamente. Se il prezzo è determinato a forfait, il committente non è tenuto a pagare le variazioni e le aggiunte, salvo diverso accordo. Ai fini della prova, l'accordo (o l'autorizzazione del committente) deve avere forma scritta.

Variazioni necessarie.[modifica]

Se le variazioni sono necessarie per eseguire il lavoro a regola d'arte, ma le parti non si accordano, spetta al giudice determinare le variazioni opportune e il relativo corrispettivo.

Queste possono portare alla recessione dal contratto:

1. L'appaltatore può recedere dal contratto se l'importo delle variazioni supera 1\6 del prezzo a forfait convenuto. Il committente è in ogni caso tenuto a corrispondergli un'equa indennità per il lavoro prestato.

2. Il committente può recedere dal contratto se le variazioni sono "di notevole entità", corrispondendo comunque all'appaltatore un equo indennizzo.

Variazioni richieste dal committente.[modifica]

Il committente può apportare unilateralmente variazioni al progetto, purché il costo complessivo delle aggiunte non superi di 1\6 il prezzo convenuto a forfait. Le opere in aggiunta devono comunque essere pagate anche se il prezzo era determinato a forfait. Il committente non può tuttavia apportare variazioni che comportino notevoli modificazioni della natura dell'opera.

Collaudo e verifiche[modifica]

Il committente ha diritto, prima di ricevere l'opera in consegna, di sottoporre la stessa ad opportune verifiche per constatare se è stata bene eseguita (articoli 1665 e 1666 cc).

Se la verifica ha esito positivo, l'opera si considera accettata e l'appaltatore ha diritto a ricevere il corrispettivo.

Il committente può inoltre verificare lo stato dei lavori anche in corso d'opera. Se dalla verifica emergono inadempienze, il committente può fissare un congruo termine entro cui l'appaltatore deve conformarsi alle indicazioni del progetto, trascorso inutilmente il quale il contratto si considera risolto.

Recesso dal contratto[modifica]

Il committente può sempre recedere dal contratto, anche ad esecuzione iniziata, con il solo obbligo di tenere indenne l'appaltatore da:

  • Spese sostenute per l'esecuzione della parte di lavoro completato
  • Dal mancato guadagno

Se il contratto si risolve per impossibilità sopravvenuta, il committente deve pagare la parte di opera realizzata solo se è per lui di qualche utilità.

Il committente può inoltre recedere dal contratto in caso di morte dell'appaltatore se la persona del contraente era stata ragione determinante del contratto o se gli eredi non danno affidamento sulla buona esecuzione dell'opera.

Subappalto[modifica]

Il subappalto non è consentito, salva autorizzazione del committente. Per l'appalto non è infatti consentita sostituzione non autorizzata del soggetto obbligato.

Differenze rispetto ad altri istituti[modifica]

  • Rispetto al contratto d'opera. Oggetto del contratto è pur sempre un'opera o

servizio, ma l'appaltatore, a differenza del mero prestatore d'opera, impiega i suoi mezzi ed assume la gestione dell'affare a proprio rischio.

  • Rispetto alla compravendita. Oggetto dell'obbligazione è un dare, non un

facere. La distinzione non è però agevole quando si tratti di vendita di cosa futura che il venditore deve fabbricare. Per la giurisprudenza, si ha vendita se il prodotto da costruire rientri nella produzione abituale del venditore.