Ammissione all'Esame di Stato
Già dall'anno scolastico 2008/09 è stata introdotta l'ammissione all'esame: ciò voleva dire che potevano sostenere l'esame gli studenti dell'ultimo anno che nello scrutinio finale avessero riportato una valutazione sufficiente (almeno 6/10) della media generale e che avessero comunque saldato, entro il 15 marzo dello stesso anno di riferimento, tutti i debiti formativi contratti negli anni scolastici precedenti. Il D.L. 13 aprile 2017, n. 162, ha modificato il suddetto requisito, infatti sarà necessaria la sufficienza in tutte le materie nell'ultimo anno scolastico (anche se il Consiglio di classe potrà ammettere anche studenti con una insufficienza in una materia o in un gruppo di materie) e ne ha aggiunti ulteriori due: uno relativo alla condotta che, oltre a fare media, non dovrà essere insufficiente (ergo non inferiore a 6) e l'altro relativo alle assenze che non devono essere superiori a un quarto del monte orario annuale.
Riassuntivamente, quindi, sono ammessi all'Esame di Stato, gli studenti che rispettano i seguenti requisiti cumulativi tra loro:
- Hanno avuto la sufficienza in tutte le materie dell'ultimo anno scolastico. Il Consiglio di classe potrà, però, ammettere anche studenti con una insufficienza in una materia o in un gruppo di materie.
- Hanno almeno 6 in condotta.
- Hanno rispettato il limite massimo di assenze: Cioè aver frequentato almeno tre quarti dell’orario annuale.
- Per i privatisti, aver sostenuto e superato l'esame di ammissione.
Va ricordato che il maturando dovrà, nelle scadenze indicate dal ministero (solitamente fine Novembre), presentare la Domanda di Ammissione all'Esame di Stato allegando alla domanda anche la ricevuta del Pagamento delle Tasse Erariali.
Alla fine dell'anno scolastico i Consigli di Classe espongono i quadri in cui vengono riportati i crediti ottenuti nel triennio e la somma totale. Gli studenti che risultano soddisfare i requisiti di ammissione sono dichiarati "idonei" e quindi potranno svolgere l'Esame di Stato.