Ambito di validità della legge penale
Ambito di validità della legge penale
[modifica]Introduzione
[modifica]L'ambito di validità della legge penale può essere determinato in due diverse prospettive: la validità della legge penale nel tempo e la validità della legge penale nello spazio.
La validità della legge penale nel tempo
[modifica]Sul piano della validità temporale e, in particolare, della successione delle leggi penali, si alternano, in dottrina generale, due concezioni opposte: il principio di irretroattività e il principio di retroattività.
Secondo il principio di irretroattività la legge penale può essere applicata solo ai fatti successivi alla sua entrata in vigore. Complementare ad esso è il principio di non ultrattività per il quale la legge penale non può essere applicata a fatti successivi alla sua estinzione. L'applicazione congiunta di questi due principi permette di risalire al superiore principio di attualità (tempus regit actum) per il quale la legge penale è valida solo ed esclusivamente nel periodo in cui è in vigore.
Se il principio di irretroattività così inteso è completamento logico del principio di riserva di legge e del principio di tassatività, tutti volti a garantire la libertà dell'individuo contro gli arbitri del legislatore, esso si presta ad essere strumentalizzato dalla cosiddetta delinquenza di Stato, che potrebbe utilizzarlo per assicurare l'impunità di certi fatti.
Il contrapposto principio di retroattività si fonda sull'esigenza di una più efficace difesa sociale di una più sostanziale giustizia, per cui non sarebbe giusto lasciare impuniti gli autori di fatti antisociali che abbiano dato causa alla nuova legge penale. È evidente come anche questo principio sia strumentalizzabile a fini di terrorismo e vendetta politica. Non a caso una simile concezione del diritto penale era stata accolta dal totalitarismo staliniano e da quello nazista. Da ricordare è anche il fatto che furono retroattive le leggi fasciste per la difesa dello Stato.
Il principio di Irretroattività, da annoverarsi tra le colonne portanti del Diritto Penale Italiano, è incluso nell'art.2 c.p., il quale disciplina l'istituto delle successioni di leggi penali nel tempo, al comma 1:
"Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso"
... e al comma 3
"Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile"
Dalla lettura di questi due commi si può evincere che