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Le Forme Contrattuali

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Appalto

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L'Appalto è spesso confuso con la Somministrazione ma le due nozioni vanno fermamente tenute distinte avendo ognuna proprie caratteristiche formalmente e sostanzialmente differenti. Bisogna subito premettere che l'appalto non è una forma contrattuale ma avendo una sua rilevanza nel diritto del lavoro e soprattutto essendo, come detto prima, facilmente confondibile con la Somministrazione è necessario una breve sua trattazione.

L'azienda, oltre a poter usare trumento della Somministrazione, può anche usare l'Appalto per Esternalizzare le attività collaterali alla sua stessa funzione. Prima che venisse reso legale il lavoro in somministrazione l'Appalto spesso era usato proprio per ottenere lo stesso effetto. Vi erano infatti appaltatori fittizi che nella realtà non avevano vere e proprie azienda appaltatrici ma da semplici prestanomi assumevano lavoratori a loro nome per poi farli lavorare alle dipendenze di altri. Fu emanata, tra l'altro, proprio la legge 1369/60 volta a contrastare questo fenomeno. Esistevano, ed esistono, però anche degli appalti genuini. Oggi questa materia è stata di nuovo riformata ed è venuta meno la parità di trattamento tra lavoratori dell'appaltatore e dell'appaltante ma permane un qualche modalità di garanzia in termine di responsabilità solidale. L'articolo 29 della legge 1369/60 rubricato "Appalto" al comma due dispone che salvo i contratti collettivi non disponga diversamente, il committente è in solido per i crediti del lavoratore con l'appaltatore e il subappaltante fino a due anni dalla cessazione dell'appalto. Tale responsabilità solidale è collegato sia al trattamento della retribuzione sia ai contributi previdenziali. Esiste un beneficio di escussione in cui va pagato prima il debitore e poi l'altra parte (non previsto nell'altro caso di responsabilità solidale che è senza beneficio di escussione ed è il caso del trasferimento d'azienda e dei crediti maturati prima del trasferimento). Il comma 1 invece ci mostra quale è la differenza tra somministrazione e appalto. Il contratto di appalto si distingue per due elementi:

  1. L'appaltatore si assume il rischio d'impresa (cioè il conseguimento del risultato). Nella somministrazione invece ciò non accade ma c'è solo un obbligo di fornire manodopera.
  2. L'appaltatore ha una organizzazione di mezzi e di persone atte a realizzare un opera o un servizio (infatti affinché un appaltatore sia genuino dovono essere presenti tali mezzi e persone. Se essi mancano si ritiene che sia un appaltatore fittizio). Bisogna tener presente che oggi l'organizzazione e la direzione non per forza deve avere dei mezzi fisici concreti (è in atto infatti la cosiddetta smaterializzazione dell'impresa).

È bene far menzione alla fine della questione riguardo all'Obbligo di Sicurezza. Nel caso di appalto esso grava in capo sia al datore appaltante che al datore appaltatore. Ognuno per proprio conto deve compiere la propria valutazione dei rischi. Ma le due imprese entrano anche tra di loro in contatto e quindi ci possono essere anche rischi collaterali a tale contatto. Per questo motivo, entrambi i due datori (appaltante e appaltatore) dovranno, oltre che vigilare congiuntamente sulla sicurezza, elaborare un apposito Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DVRI) (si pensi al caso in cui un impresa di elettricisti entra in contatto con un impresa di produzione chimica per poter aggiustare un guasto tecnico pertinente ad impianto aziendale del secondo. In questo caso sia i lavoratori della impresa appaltante che quelli dell'impresa appaltatrice si troveranno a dover fronteggiare oltre che i propri rischi anche quelli connessi al lavoro dell'altra parte ed ecco che quindi i due datori dovranno redigere il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza, il DVRI, per disporre i mezzi per far fronte ad essi).

  • (b) Apprendistato professionalizzante.
  • (c) Apprendistato di alta formazione e ricerca.

L'apprendistato per la qualifica e il diploma professioibutive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS (art. 49 c. 5). In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari (art. 49 c. 6). Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui all'articolo 49 comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del d. lgs. 276/2003 (art. 49 c. 7). Fino al 31 dicembre 2015 resta ferma la previgente disciplina per l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto (art. 49 c. 8). Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio disciplinate dal presente decreto, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico di cui all'articolo 49, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 50).

Contratto di Collaborazione a Progetto (CO.CO.PRO.)

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Sui Contratti di Collaborazione a Progetto (detti anche in sigla CO.CO.PRO.) facciamo solo una piccola menzione di natura, potremmo dire storica, questo per due motivi: 1) i CO.CO.PRO. non instaurano formalmente un rapporti lavoro subordinato ma sono volti semplicemente a regolare quell'area che va sotto il nome di Parasubordinazione e quindi, come si comprende, non trovano il loro studio in questa Materia che si occupa solo del lavoro subordinato, 2) il Jobs Act ha sostanzialmente posto fine a questa forma contrattuale e pertanto ad oggi possiamo dire che il suo studio è meramente a scopo conoscitivo e non più pratico.

Il Contratto di Collaborazione a Progetto (CO.CO.PRO.) nasce come novità con il Decreto Legislativo 276/03. Prima non esisteva un contratto rivolto a quella che è detta Parasubordinazione. I CO.CO.PRO. danno quindi una identità e una tutela alle Collaborazione Coordinate e Continuative (CO.CO.CO. create dalla legge 533/73). Da quanto si capisce questi contratti non creano un lavoro subordinato. I lavoratori restano in una posizione di autonomia rispetto al datore di lavoro ma c'è una sorta di subordinazione di fini.