Il Consiglio Superiore della Magistratura (superiori)
Il Consiglio Superiore Della Magistratura
[modifica]Composizione
[modifica]La Costituzione regola il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) agli artt. 104 e 105. Tale organo è' composto da membri togati e membri laici, infatti i due terzi sono eletti da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio. Infine appartengo al Consiglio Superiore della Magistratura di diritto il Presidente della Repubblica (che lo presiede), il primo presidente e il procuratore generale presso la Corte di Cassazione.
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Funzioni
[modifica]Il ruolo di CSM è di tutelare l'autonomia dei magistrati. Avendo la funzione di prendere tutte le decisioni inerenti alla Magistratura:
- assunzioni a seguito di concorso
- all'assegnazione presso le diversi sedi
- avanzamento in carriera alle sanzioni per i comportamenti errati