Titoli di credito
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Sono fonte di obbligazione e forme di ricchezza per esigenze di rapidità. Materialmente il titolo è un documento che esprime l’obbligo, carico del soggetto che lo ha formato, di eseguire la prestazione in esso indicata. Il documento circola come bene mobile.
[modifica] Caratteristiche
- Incorporazione. Il diritto cui si riferisce il titolo di credito è incorporato nel documento in cui il titolo consiste. Un soggetto è titolare del diritto solo se è proprietario del documento. “Possesso vale titolo”.
- Letteralità. Non sono opponibili ulteriori limiti se non quelli espressi direttamente nel documento (per garantire futuri acquirenti).
- Autonomia. Ad ogni passaggio di titolare il titolo si presenta come nuovo enon può così presentare vizi. È autonomo rispetto all’ultimo acquirente.
- Legittimazione del possessore. È possessore legittimato colui che ha per le mani il documento anche se non è il titolare.
[modifica] I titoli di credito si dividono in tre categorie.
- Titoli al portatore. Non indicano il nome del titolare e si trasferiscono con la semplice consegna. Il possessore si legittima semplicemente prestando il titolo che dimostra la consegna. Solo alcuni titoli possono essere al portatore.
- Titoli all’ordine. Si trasferiscono mediante girata all’acquirente seguita dalla consegna. È anche possibile effettuare una girata in bianco (Dichiarazione sottoscritta da girante di volontà senza indicare il giratario).
- Titoli nominativi. Per esempio azioni societarie. L’esistenza e il nome del titolare è iscritta anche sul registro dell’emittente. Quindi il trasferimento di proprietà deve essere trascritto sul registro e sul titolo stesso. Il trasferimento può avvenire anche per girata ma con limiti: può essere soltanto una girata piena e la firma deve essere autenticata dal notaio.
[modifica] Eccezioni.
Sulla base delle quali il debitore può cercare di evitare il pagamento.
[modifica] Eccezioni Reali.
Si possono opporre a qualunque titolare:
- Di forma. Se manca qualche requisito formale;
- Sul contesto letterale del titolo. Se il titolo prevede una prestazione diversa da quella eseguita.
- Non riferibilità del titolo al debitore. Se la firma è falsa, se il debitore è incapace, se falso procuratore…
[modifica] Eccezioni Personali.
Opponibili a determinati possessori:
- Difetto di legittimazione del possessore;
- Illegittimo possesso del titolo
- Presenza di vizi nel rapporto fondamentale, motivazione dell’emissione del titolo.
[modifica] Ammortamento.
Il proprietario del titolo che non ne ha più il possesso può ricorrere al meccanismo dell’ammortamento, con doppio effetto:
- Togli efficacia al titolo smarrito o rubato;
- Ricostituisce la legittimazione del titolare per esercitare il diritto anche senza possesso del titolo.
L’ammortamento avviene attraverso:
- Denuncia al debitore;
- Ricorso al tribunale del luogo dove il titolo è pagabile;
- Pubblicazione presso gazzetta ufficiale.
Per titoli al portatore l’ammortamento avviene solo con la dimostrazione della distruzione.
[modifica] Cambiale.
È un titolo di credito all’ordine che contiene l’obbligazione incondizionata di pagare o far pagare la somma di denaro indicata nel titolo. Si distinguono 2 tipi:
- Pagherò Cambiario. Più semplice. Contiene la promessa formulata dall’emittente di pagare una somma di denaro a un altro soggetto (detto prenditore).
- Cambiale tratta. Implica tre soggetti. Contiene l’ordine che un soggetto (detto traente) rivolge ad un altro soggetto (detto trattario) di pagare una somma al prenditore.
[modifica] Autonomia.
Ogni cambiale è indipendente da ogni altra cambiale girata. Ogni girante ponendo la firma diventa “obbligato cambiario”. Il creditore può quindi contare su una pluralità di obbligati per ottenere il pagamento.
[modifica] Cambiale di favore.
Quella che l’emittente rilascia al prenditore senza avere alcun debito ma solo per consentirgli di monetizzare la cambiale nei rapporti con qualche terzo.
[modifica] Requisiti.
A)Forma. Deve essere redatta per iscritto su appositi moduli filigranati.
B)Contenuto. Deve contenere delle indicazioni:
- a. Denominazione di cambiale;
- b. Promessa o l’ordine di pagare;
- c. Nome del prenditore;
- d. Scadenza;
- e. Data;
- f. Firma.
Chi sottoscrive una cambiale deve avere capacità d’agire, se l’emittente è incapace può essere assistito da un curatore.
[modifica] La cambiale in bianco.
I requisiti devono essere tutti presenti al momento in cui viene presentata per il pagamento. È quindi possibile emettere una cambiale in bianco, ma deve essere riempita entro 3 anni dall’emissione a pena di decadenza.
[modifica] Gli obbligati.
2 categorie: Gli obbligati principali. Sono: Coloro ai quali il portatore del titolo può rivolgersi in prima battuta per ottenere il pagamento.
- Emittente (nel pagherò)
- Trattatario (nella cambiale tratta)
- Gli Avvallanti (dell’emittente o dell’accettante)
Gli obbligati di regresso. Quelli a cui il portatore può chiedere il pagamento in seconda battuta.
- Traente (nella cambiale tratta)
- Giranti (ex titolari della cambiale)
- Gli avvallanti (del traente o dei giranti)
[modifica] La Girata.
La cambiale si trasferisce mediante girata. Il giratario più diventare a sua volta girante. La girata deve essere scritta sul documento e sottoscritta dal girante. La girata non può riguardare una sola parte del credito e non può essere subordinata a condizioni (pena nullità).
[modifica] Avallo.
Rientra fra le garanzie personali del credito. È la garanzia che un soggetto (detto avallante) presta a favore di un altro obbligato cambiario. Se l’avallante non dichiara per chi da l’avallo questo si intende dato per l’emittente o per il traente. L’avallante diventa a sua volta obbligato cambiario.
[modifica] Pagamento.
Al momento della scadenza della cambiale il portatore può esigere il pagamento presentandola agli obbligati principali (e se non pagano agli obbligati di regresso).
[modifica] Assegno.
Anche l’assegno è l’ordine o una promessa di pagamento ma l’ordine è fatto a, e la promessa fatta da, una banca. Si distinguono 2 tipi:
1. Assegno Bancario. Ordine che chi emette l’assegno rivolge alla propria banca di pagare una somma di denaro alla persona cui l’assegno è rilasciato.
Deve esistere un precedente accordo fra banca e traente (sulla cui base la banca consegna un libretto degli assegni). Presso la banca devono esserci fondi a sufficienza per pagare l’assegno emesso (emettere un assegno a vuoto è punito con sanzione amministrativa essendo stata depenalizzata la relativa condotta). È anche vietato emettere assegni post datati.
L’assegno deve essere presentato per il pagamento entro 8 giorni (se pagabile ne comune di emissione) o 15 giorni (se pagabile fuori dal comune di emissione). I tempi si dilatano se pagabile fuori dallo stato o continente di emissione.
2. Assegno circolare. È un titolo di credito all’ordine (contiene la promessa). L’emittente può essere solo una banca, quindi la cifra è sicuramente coperta, a favore del creditore.