Diritti reali/Diritti reali di garanzia

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Nota: Giurisprudenza

Sono il pegno e l'ipoteca.

[modifica] Il pegno

È contratto reale (serve la consegna ) con cui un bene mobile è dato a garanzia di un credito. All'adempimento il bene è restituito. In caso di mancato adempimento il creditore può soddisfarsi sul bene: tale viene venduto all'asta ed il ricavato va al creditore. L'eventuale eccedenza, coperti spese ed interessi, spetta al debitore. È fatto divieto al creditore di tenersi il bene.


[modifica] L'ipoteca

È contratto consensuale ( basta l'accordo ) con cui un bene immobile è dato a garanzia di un credito. Va trascritto. Il debitore conserva tuttavia il possesso del bene: può abitarvi o locarlo. Può anche venderlo, ma l'ipoteca trascritta è opponobile al terzo acquirente. All'adempimento l'ipoteca è cancellata. In caso di mancato adempimento il creditore può vendere all'asta il bene, come nel pegno.

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