Soggetti della contabilità pubblica
La legge n. 468 del 1978, recante la riforma della contabilità di Stato, ha introdotto il concetto di «settore pubblico allargato», un concetto che fronteggia l'esigenza specifica di creare una sorta di reductio ad unitatem di tutti i fenomeni di spesa pubblica (l'aggettivo allargato indica l'ampliamento dell'originario settore statale ad altri enti che dispongono di poteri di spesa del denaro pubblico).
La norma afferma infatti che tutti i centri erogatori (soggetti attivi) di spesa pubblica, rientranti nel settore pubblico allargato, sono tenuti ad avere rapporti con gli organi di spesa dello Stato (ed in particolare con la tesoreria) in modo da far conoscere i flussi finanziari propri di ciascun centro di spesa.
Questo significa che la Tesoreria (rappresentata dalla [[w:Banca d'Italia|Banca d'Italia]], che funge da gestore del servizio di tesoreria dello Stato) diventa in sostanza il punto di riferimento del coacervo dei flussi dei vari centri di spesa.
In questo senso, il concetto di settore pubblico allargato significa non guardare più -come unico centro erogatore- allo Stato, ma a tutti i molteplici centri di erogazione in cui la funzione di spesa si è frammentata, e riportarli in questo unico ambito di riferimento per ricondurre tutto il fenomeno di finanza pubblica ad un unico punto (la tesoreria) che può ricostruire anche a livello quantitativo questi flussi.
Tutto ciò nell'ottica di consentire una gestione migliore della finanza pubblica, dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo, che è poi il filo conduttore di tutta la riforma: risulta difficile concepire un programma di gestione della finanza senza conoscere esattamente l'entità e le modalità della spesa globale, effettuata non solo da enti pubblici istituzionali ma anche da imprese pubbliche e imprese di pubblica utilità.
Articolazione soggettiva del settore pubblico allargato
[modifica]I soggetti di questo settore sono quelli studiati nell'ambito del Diritto pubblico dell'economia:
- banche
- Amministrazioni centrali
- Autorità indipendenti
- enti previdenziali
- enti dotati di "particolare autonomia": Regioni, Province, Comuni (così Corte cost. n. 384/1992 nel giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione),
- Università
- aziende municipalizzate, come Poste italiane e Ferrovie dello Stato s.p.a. (ad es. la Corte costituzionale, con sentenza n. 191/1992, afferma che il nuovo ente Ferrovie dello Stato è incluso nel settore pubblico allargato al medesimo titolo della cessata Azienda autonoma).
- enti pubblici non economici nazionali
- ASL e Aziende Ospedaliere
- Istituti Autonomi Case Popolari (IACP)
- Camere di commercio
- Comunità montane
- l'ACI
- l'ISTAT,
- l'IPSE,
- il CNR,
- l'ENEA,
- Croce Rossa Italiana,
- Cassa depositi e prestiti,
- Centro Sperimentale di Cinematografia,
- CONI,
- ICE,
- ANAS