Soggetti del diritto privato/Persona giuridica

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Soggetti del diritto privato/Persona giuridica
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto privato

In diritto, con la locuzione persona giuridica si intende un soggetto di diritto costituito da persone fisiche e beni che si uniscono per raggiungere fini comuni, a cui l'ordinamento giuridico riconosce la capacità giuridica.

La persona giuridica è perciò distinta, innanzitutto per il suo carattere pluralistico, dalla persona fisica, cui si attribuisce una sfera di titolarità di diritti e doveri più prossima alle esigenze della vita dell'essere umano (ad esempio la materia del diritto di famiglia, che non riguarda la persona giuridica - secondo la dottrina prevalente - se non in modo incidentale e del tutto strumentale).

Le persone giuridiche sono, tradizionalmente, distinte in primo luogo per la qualità della loro capacità giuridica, in genere riflettente gli scopi e le motivazioni alla base della loro creazione o istituzione, avendosi perciò la persona giuridica pubblica (che persegue interessi di utilità pubblica) e la persona giuridica privata (i cui interessi sono squisitamente privati e possono comprendere fini di lucro). La persona giuridica pubblica è generalmente considerata corrispondente all'ente pubblico.

Fra le persone giuridiche private, spiccano le associazioni, le società e le fondazioni. Di queste, una prima distinzione si suole individuare nella prevalenza del carattere umano ovvero patrimoniale dei rispettivi elementi costitutivi: per talune il carattere patrimoniale ha una sua prevalenza, riconoscibile perché in mancanza appunto di un patrimonio non ne avrebbe senso la costituzione (si pensi ad una società di capitali, oppure ad una fondazione, la quale nasce proprio per destinare un fondo economico-patrimoniale al perseguimento di determinati obiettivi), mentre per altre il carattere personale è prevalente anche quando si abbia un patrimonio, anche eventualmente cospicuo, inevitabile e necessario per garantirne strumentalmente l'attività (si pensi alle associazioni culturali, le quali pur in presenza, ad esempio, di una sede sociale di proprietà, cioè di un rilevante patrimonio immobiliare, non hanno ragion d'essere se non vi siano le persone che perseguano le immateriali finalità di statuto).

In materia di associazioni, inoltre, si ha la distinzione fra persone giuridiche riconosciute e persone giuridiche non riconosciute: la distinzione classica ravvisa ancora una volta in un riferimento di tipo indirettamente patrimoniale la differenza, consistente - secondo tale visione - nel diverso status attribuito all'associazione riconosciuta, la quale con il riconoscimento perfeziona la sua figura di soggetto di diritto completamente separato dai singoli soggetti di diritto che la costituiscono. I soci, persone fisiche, continuano infatti a rispondere in proprio dei diritti e degli obblighi dell'associazione sino all'eventuale riconoscimento, con il quale l'associazione acquista invece "autonomia patrimoniale" rispetto ai soci e, per quanto di maggior rilievo per l'ordinamento, gestisce in proprio tutte le partite economiche e patrimoniali verso i terzi, perfettamente distinta dalle persone fisiche associate. L'associazione non riconosciuta, in realtà, non è del tutto priva di una sua autonomia, tanto che si parla per essa di una condizione di "autonomia patrimoniale imperfetta", ma si tratta a ben guardare di una condizione grosso modo provvisoria, riconducibile al fine ai patrimoni dei singoli soci.

La persona giuridica si origina con un atto, che in genere è detto atto costitutivo (per le fondazioni è l'atto di fondazione, che può essere incluso in un testamento); per l'ordinamento italiano, deve usarsi la forma di atto pubblico.

L'atto costitutivo deve comprendere dati correttamente estesi affinché l'ordinamento possa acquisire precisamente le necessarie informazioni su:

  • denominazione della persona giuridica
  • tipo di persona ed eventuali specificazioni
  • scopo (oggetto sociale)
  • durata
  • tipo, natura degli organi e persone fisiche di riferimento.

La persona giuridica si scioglie (è scorretto parlare di "estinzione") per:

  • raggiungimento dello scopo sociale o sopravvenuta impossibilità di raggiungerlo
  • raggiungimento del termine di durata prevista
  • mancanza di soci (per le associazioni)
  • fallimento (per le società commerciali)

Allo scioglimento segue la liquidazione del patrimonio.

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