Prontuario di diritto romano/I contratti consensuali
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[modifica] Contratti consensuali
Elemento caratterizzante e costitutivo era il consensum (sufficit eos, qui negotium gerunt, consensisse), per cui anche tra assenti, o per lettera, o tramite un messo, poteva essere stipulato un contratto consensuale.
Le quattro figure scaturite dallo ius gentium erano la compravendita,la locazione, il mandato e la società.
[modifica] La compravendita
È un contratto consensuale con effetti obbligatori. La emptio-venditio, secondo il diritto giustinianeo, "si perfeziona non appena sarà convenuto il prezzo, sebbene non sia stato ancora pagato e non sia stata data caparra. Ma occorre formalizzare quelle compravendite stipulate senza scrittura ... finché infatti manca qualche requisito, concediamo alle parti di recedere impunemente, se non fu data la caparra ... è necessario che anche il prezzo sia stabilito: infatti non può esserci compravendita senza prezzo, ed il prezzo deve anche essere certo ... deve consistere in denaro contante... Non appena viene pattuito il prezzo, il rischio della cosa venduta passa subito sul compratore, sebbene la cosa non sia stata ancora consegnata... la compravendita tanto puramente quanto sotto condizione può essere stipulata".
Queste le regole principali relative al contratto di compravendita; altre norme riguardavano la rescissione consentita al venditore che (senza raggiri) avesse venduto un immobile per meno della metà del suo valore.
Vi erano poi regole sull'esistenza di un naturale negotii quale la stipulatio habere licere (garanzia per l'evizione) eventualmente escludibile da un contrario patto, e l'obbligo per il venditore di custodire la cosa fino alla consegna e di garantire il trasferimento della vacua possessio.
Anche la responsabilità per i vizi della cosa fu considerata un naturale negotii, da far valere con l'actio empti.
La compravendita poteva essere corredata da clausole particolari, quali
- il pactum de retrovertendo e de retroemendo (patto di riscatto),
- il pactum displicentiae (cd. vendita ad arra)
- il pactum degustationis (cd. vendita a prova)
- il pactum addictionis in diem (clausola risolutiva della vendita se il venditore trova un terzo che gli offre un prezzo maggiore).
[modifica] Obbligazioni sorte
- Il Compratore era obbligato a pagare il prezzo stabilito (con gli interessi se moroso)
- Il Venditore era invece obbligato a far conseguire al compratore il pacifico godimento del bene e a garantire per l’evizione. Sarebbe inoltre stato responsabile del perimento del bene al momento della vendita.
[modifica] La locazione
La locazione, più che un unico contratto, era un genus nel quale i Romani facevano rientrare figure diverse:
- la locatio rei
- la locatio operis
- la locatio operarum
Diceva Giustiniano: La locazione è simile alla compravendita ed è disciplinata dalle medesime regole di diritto. Infatti, la compravendita si contrae appena pattuito il prezzo, e così la locazione si contrae appena stabilito il fitto. Ed al locatore spetta l'actio locati, mentre al conduttore spetta l'actio conducti.
La locatio rei consisteva nel godimento di una cosa mobile o immobile per un certo tempo, diero pagamento di un "fitto".
La locatio operis era il contratto mediante il quale il conduttore si obbligava a raggiungere un determinato risultato col proprio lavoro e il locatore si obbligava a pagare la mercede.
La locatio operarum era il contratto con cui il locatore metteva a disposizione del conduttore i propri servigi, dietro corrispettivo (es. trasformazione dell'uva in vino). La locatio operarum era quindi sostanzialmente un contratto di lavoro, ma oggetto del contratto era sempre la cosa e non l'attività del locatario.
Mentre il contratto di locatio rei era trasmissibile all'erede o al successore universale (emptio non tollit locatum), la locatio operis e la locatio operarum si estinguevano alla morte del conduttore.
[modifica] La societas
La societas era un contratto consensuale bilaterale con cui le parti si obbligavano a mettere in comune beni e attività al fine di dividersi i profitti e le perdite. Essendo un contratto, la societas non creava alcuna figura autonoma di persona giuridica o di ente collettivo, come accade negli odierni ordinamenti, ma si limitava a regolare i rapporti interni tra i soci (compito che oggi spetta all'atto costitutivo).
Era vietata la societas leonina, in cui taluno dei soci veniva escluso dai profitti o dalle perdite; non era però necessario che profitti e perdite fossero divisi in parti uguali, poiché in tal senso avevano valore le pattuizioni individuali.
Nei rapporti interni, ciascuno dei soci poteva agire contro gli altri con l'actio pro socio, nei limiti del beneficium competentiae.
Regole particolari si rinvengono nelle fonti giustinianee:
- la società rimane in vita finché fra i soci rimane il consenso: ma se si rinuncia alla società, essa si scioglie
- la società inoltre si scioglie per morte del socio, poiché chi stipula un contratto di società sceglie una certa persona (cfr. contratti intuitu personae). E anche se la società sia fondata con l'accordo di più persone, sebbene più siano i sopravvissuti, la morte di un solo socio la scioglie, a meno che un altro non pattuisca di entrare nella società.
[modifica] Il mandato
Il mandato entrò nel mondo giuridico romano relativamente più tardi rispetto alle altre figure dello ius gentium.
Infatti, quando i traffici commerciali erano poco estesi, il pater si serviva dei suoi sottoposti per concludee negozi. Con l'incrementarsi del commercio, gli operatori ebbero bisogno di persone fidate cui affidare la conclusione dei propri affari, e così si affermò il mandatum, contratto consensuale gratuito con cui il mandatario si obbligava a fare qualcosa di cui il mandante lo incaricava.