Matrimonio canonico

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Matrimonio canonico
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto canonico

Il matrimonio canonico è quella forma di matrimonio celebrata nelle forme, liturgiche e sostanziali, tipiche del codice di diritto canonico e delle norme della Chiesa Cattolica. Negozio che la Chiesa considera di diritto naturale, è elevato a sacramento dallo stesso codice:

«Il patto matrimoniale [...] è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento»

(can. 1055)

Il matrimonio canonico di per sé produce effetti solo all'interno dell'ordinamento canonico, e va tenuto distinto dal matrimonio concordatario, di cui invece potrebbe far parte, dal quale la legge degli stati secolari legittima ed in certi casi disciplina, il sorgere di effetti civili propri del matrimonio civile.

Fonti[modifica]

Il matrimonio ha innanzitutto basi solide nelle Sacre Scritture, ovvero nel diritto divino rivelato, a partire dalla Genesi fino ad ognuno dei quattro Vangeli. Le Sacre Scritture vengono completate dalla traditio orale dei Padri della Chiesa, nonché dal diritto naturale.

Ovviamente il matrimonio trova numerosi e incisivi richiami nel diritto canonico umano, 1917 che abbandona la vecchia concezione materialistica di stampo medievale e poi la successiva riforma del 1983.

Se il primo codice non definiva il matrimonio, ritenendo la questione superflua, la riforma ha portato alla stesura della definizione consortium totius vitae, ordinato al bene dei coniugi e della prole e fondato su foedus tra uomo e donna, oltre che necessariamente sacramento per i battezzati.

Matrimonio come sacramento[modifica]

Secondo la Chiesa non può esistere, fra battezzati, un contratto matrimoniale canonico senza il sacramento, né viceversa. Il matrimonio è stato elevato a sacramento dallo stesso Gesù Cristo, come unione lecita e qualificante verso la grazia divina. È solo la natura sacramentale che lo rende indissolubile.

Matrimonio come contratto[modifica]

Il matrimonio, anche nel diritto canonico, è costituito dal consenso di entrambi i nubendi, che deve essere prestato da soggetti capaci, ovvero senza impedimenti, ovviamente nelle forme prescritte.

Requisiti[modifica]

I requisiti per contrarre matrimonio nel diritto canonico sono, oltre alla volontà piena e libera dei nubenti (che forma il valido e pieno consenso), la capacità e la forma:

  • I fini: uno dei requisiti è il fine, da distinguere dalla mera finalità (ovvero il motivo che spinge i due soggetti a sposarsi), dato che i nubenti possono tranquillamente celebrare un matrimonio totalmente valido anche se spinti da motivazioni differenti da quelle ispirate dalla Chiesa. L'unico fine che interessa ed è fondamentale, è l'intenzione generale di porre in essere il negozio matrimoniale. Attualmente i fini che interessano la Chiesa sono essenzialmente due:
    • bonum coniugum
    • generatio et educatio prolis

Proprietà[modifica]

Il matrimonio canonico gode di due proprietà essenzialmente, l'unicità e l'indissolubilità. Il vincolo pertanto rimane unico una volta contratto valido matrimonio, con la stessa persone e in maniera permanente fino a che entrambi i coniugi rimangono in vita.

Elementi[modifica]

Gli elementi essenziali ricalcano i requisiti: sono tre e sono il bonum prolis, ovvero il diritto di generare ed educare dei figli, il bonum fidei, ovvero il diritto a richiedere l'esclusività del rapporto coniugale al coniuge, ed il bonum sacramenti, ovvero l'indissolubilità del rapporto.

Impedimenti[modifica]

«Omnes possunt matrimonium contrahere qui jure non proibentur»

Gli impedimenti sono dei fatti che riguardano uno dei coniugi (o entrambi) e delle condizioni particolari circostanti che non permettono la valida celebrazione delle nozze. Il diritto canonico condivide alcuni di questi impedimenti col matrimonio civile ma ne prevede anche alcuni peculiari. Se in passato si parlava di impedimenta dirimenta[1]. e impedimenti impedienti, l'attuale disciplina canonica considera solo i primi. Sono:

  • Età, fissata per un minimo di 16 anni per l'uomo e di 14 per la donna.
  • Impotenza, considerata solo per l'impotentia coëundi e non generandi
  • Vincolo precedente
  • Disparità di culto
  • Ratto
  • Ordine sacro
  • Voto pubblico di castità
  • Crimine
  • Adozione
  • Pubblica onestà (vita in comune con persone di sesso opposto)
  • Consanguineità, in ogni grado in linea diretta ed entro il quarto grado in linea collaterale
  • Affinità, in linea diretta soltanto

Entro certi limiti ben prefissati gli impedimenti possono essere dispensati dall'autorità competente, solitamente l'Ordinario diocesano qualora non sia stabilito che spetti alla Santa Sede espressamente.

Consenso[modifica]

Il consenso è uno degli elementi essenziali del matrimonio canonico, e deve essere prestato da entrambi i connubendi con piena capacità. Sebbene possa essere prestato per procura, il consenso originale è insostituibile e deve essere espresso direttamente dalla persona interessata.

Difetti[modifica]

Il difetto del consenso si verifica qualora uno dei soggetti abbia manifestato durante la celebrazione del matrimonio una volontà che in realtà interiormente non aveva. In questo caso si verifica l'invalidità del matrimonio.

La discrasia tra volontà e manifestazione può avvenire in situazioni e casi diversi. Si ha una differenza tra estrinseco ed intrinseco involontaria quando:

  • uno o entrambi i soggetti non sono capaci di intendere e di volere, ovvero:
    • insufficiente uso della ragione, dovuto ai più svariati motivi che rendono il soggetto non capace di capire nemmeno cosa sia un matrimonio
    • Grave difetto di discretio iudicii, distinta dall'ipotesi sopra in quanto il soggetto non sarebbe capace nel dato momento di prefigurarsi i diritti ed i doveri che scaturiscono dal matrimonio
    • Incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio, si presenta quando un soggetto è capace di intendere e di volere ma delle anomali psichiche o fisiche non lo rendono idoneo ad assumere quanto ha accettato nel matrimonio (esempio ricorrente l'omosessuale, la ninfomane..)
  • Violenza: uno dei connubendi sceglie di sposarsi perché ha subito una violenza fisica.[2]
  • Errore ostativo: una falsa rappresentazione interiore riguardo a:
    • Le proprietà del negozio giuridico compiuto, ovvero la consapevolezza, a meno che il matrimonio sia un consortium fra i due soggetti permanente e sia finalizzato alla procreazione dei figli
    • Le proprietà del negozio-sacramento, invalidanti solo nel caso uno dei soggetti ritenesse che il matrimonio non fosse perpetuo, non comportasse esclusione della poligamia ecc.
    • Errore sull'identità della persona, ovvero l'identità fisica, generica, dell'altro nubente[3]

La situazione di differenza tra manifestazione e volontà è volontaria per:

  • Simulazione, ovvero una volontà contraria a quanto si accingono a manifestare i nubendi, manifestata a sua volta da un positivo atto di volontà. A sua volta la simulazione può essere
    • Bilaterale / Unilaterale, a seconda che provenga da uno o entrambi i soggetti
    • Totale / Parziale, a seconda che non sia voluto l'intero matrimonio o un suo elemento fondamentale
  • "Iocus" (gioco)
  • "Docendi causa" (a fini istruttivi, come nel caso del docente di diritto canonico che vuol mostrare in pratica come si sposa validamente)

Vizi[modifica]

A volte il matrimonio è comunque invalido, sebbene il consenso ci sia, ma sia influenzato o sviato da alcuni vizi. Il consenso è viziato in tre occasioni:

  • Errore-vizio: diverso dall'errore ostativo, che invalida automaticamente il matrimonio ed è un difetto, si basa sull'errore di una qualità di una persona che il nubente considera fondamentale e che lo ha effettivamente spinto a sposarsi
  • Dolo: uno dei nubenti ha, volontariamente, ingannato con raggiri o tacendo l'altro soggetto riguardo a qualità o aspetti che riguardano la propria persona. I requisiti per il dolo sono tre, ovvero l'effettivo inganno (con menzogna, ma anche tacendo e nascondendo), il fatto che l'errore ricada su una qualità dell'altra parte e la possibilità che la vita coniugale ne rimanga compromessa.
  • Violenza morale (vis vel metus): un'azione, anche non volontaria o indiretta, che ponga il nubente nella scelta di sposarsi al fine di evitarla. L'azione deve essere dell'altro nubente o di un terzo, ma necessariamente un comportamento umano, il timore che ne sorge deve essere grave.

Consenso condizionato[modifica]

Se nel diritto civile, il matrimonio non può essere sottoposto a condizione (in caso contrario si ha come non apposta), nel diritto canonico è prevista una possibilità di condizione, ma solo su situazioni assolutamente incerte e non future (pena l'invalidità), bensì passate o presenti.

Note[modifica]

  1. celebre il passo manzoniano "Error, conditio, votum, cognatio, crimen, Cultus disparitas, vis, ordo, ligamen, honestas, Si sis affinis,..." cominciava don Abbondio, contando sulla punta delle dita
  2. La violenza morale non esclude il consenso come quella fisica, ma lo vizia
  3. L'errore su una qualità dell'altro nubente non rende invalido il matrimonio, ma al massimo determina un vizio del consenso

Bibliografia[modifica]

  • G. CAPUTO, Introduzione allo studio del Diritto Canonico moderno. Padova, Cedam, 1987
  • A. ZANOTTI, Il matrimonio nell'età della tecnica,