La Legge Cirinnà (Unioni Civili e Convivenza ex legem)
"Dal Diritto di Famiglia al Diritto delle Famiglie".
Apriamo questa lezione con una frase dell'Onorevole Monica Cirinnà riferita in Senato il 25 Febbraio 2016 durante la Seduta Pubblica che ha portato alla prima votazione del voto di fiducia, al Senato, del testo che ci accingiamo ad analizzare. Apriamo con questa frase per richiamare un fatto di non poco conto: la mutazione genetica del Diritto di Famiglia. Le novità introdotte da questo testo, infatti, aprono le porte a cinque nuove tipologie di famiglia. Fino al 5 Giugno 2016, data dell'entrata in vigore della Legge Cirinnà, tre erano le tipologie di famiglie: Il Matrimonio Religioso, il Matrimonio Civile (anche definibile l'Unione Civile delle coppie etero) e la Convivenza more uxorio. Con la Legge Cirinnà (Legge n. 76/2016), le tipologie di famiglie diventano cinque: Il Matrimonio Religioso, il Matrimonio Civile (Unione Civile Eterossessuale), l'Unione Civile Omosessuale, la Convivenza ex legem (o secundum contractum) e la Convivenza more uxorio. È chiaro che ci troviamo di fronte ad un nuovo Diritto di Famiglia e su questo si farà, sicuramente, in futuro riflessione per un aggiornamento complessivo di tutto il Settore di Lezioni del Diritto di Famiglia.
Gli Obiettivi della Legge Cirinnà
[modifica]Vari sono gli obiettivi della Legge Cirinnà riassumibili nei principi dettati dall'Emendamento Marcucci (il famoso Emendamento Canguro che ha molto fatto discutere il Senato e ha contribuito a rendere travagliato l'iter di questa legge) che poi non è stato neppure votato a seguito del maxi-emendamento del Governo. Per rifarci a ciò che la legge prevede quindi usiamo comunque il testo di questo emendamento:
1. La presente legge disciplina l'introduzione nell'ordinamento giuridico dell'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (di seguito unione civile) e reca altresì disposizioni in materia di convivenza di fatto.
2. La disciplina dell'istituto dell'unione civile stabilisce che:
a) l'unione civile è qualificata quale specifica formazione sociale che si costituisce mediante dichiarazione dinanzi all'ufficiale di stato civile di due persone maggiorenni, non legate da rapporti di parentela, affinità, adozione e da preesistenti vincoli matrimoniali o di unione civile, secondo quanto previsto dalla presente legge;
b) con la costituzione dell'unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri e da questa deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione e ciascuna delle parti è tenuta, in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni;
c) all'unione civile si applicano le disposizioni del codice civile in materia di regime patrimoniale della famiglia e in materia di alimenti, fatte salve le eccezioni previste dalla presente legge;
d) le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole: "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile, salvo che per le norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge e per le disposizioni di cui al Titolo II della legge 4 maggio 1983, n. 184;
e) alle unioni civili si applica la normativa del codice civile in materia di diritti successori relativa alla famiglia;
f) la parte dell'unione civile può fare richiesta di adozione del figlio minore anche adottivo dell'altra parte dell'unione;
g) alle unioni civili si applica la vigente normativa in materia di scioglimento del matrimonio e divorzio;
h) lo scioglimento dell'unione civile si determina anche nel caso di sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso;
i) nel caso di rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio, fra di essi si instaura automaticamente un'unione civile.
3. In relazione alla disciplina della convivenza di fatto, la presente legge regolamenta i diritti e i doveri dei "conviventi di fatto" , per i quali s'intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile».
In sostanza dal testo originario della Cirinnà a quello del maxi-emendamento governativo i principi non sono cambiati ecco perché possiamo dire che tali principi obiettivi sono ancora quelli del testo che andremo ad esaminare. D'altronde anche il primo comma del testo dell'emendamento recita così:
1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle convivenze di fatto.
Rimarcando più brevemente che l'intento di questa legge è regolare proprio l'unione civile tra coppie di persone dello stesso e le convivenze di fatto il tutto come attuazione dell'articolo 2 (cioè il riconoscimento dei diritti come formazione sociale) e dell'articolo 3 (cioè l'uguaglianza in generale) della Costituzione.
Le Unioni Civili
[modifica]La costituzione di una unione civile tra persone dello stesso sesso
[modifica]Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni (comma 2). L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile (comma 3). Al comma 4 sono riportate le cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Esse sono:
- (A) La sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.
- (B) L'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato.
- (C) La sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile (cioè parentela affinità, adozione); non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87.
- (D) La condanna definitiva di un contraente per omicidi o consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare, la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
La sussistenza di una delle cause impeditive appena dette comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 (nuovo matrimonio del coniuge) e 68 (nullità del nuovo matrimonio), nonché le disposizioni di cui agli articoli 119 (interdizione), 120 (incapacità di intendere e di volere), 123 (simulazione), 125 (azione del pubblico ministero), 126 (separazione dei coniugi in pendenza del giudizio), 127 (intrasmissibilità dell'azione), 128 (matrimonio putativo), 129 (diritti dei coniugi in buona fede) e 129-bis (responsabilità del coniuge in mala fede) del codice civile (comma 5). L'unione civile costituita in violazione di una delle cause impeditive, ovvero in violazione dell'articolo 68 del codice civile (cioè la persona ritenuta morta ritorni o sia accertata la sua esistenza), può essere impugnata da ciascuna delle parti dell'unione civile, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e attuale. L'unione civile costituita da una parte durante l'assenza dell'altra non può essere impugnata finché dura l'assenza (comma 6). Ai sensi del comma 7, l'unione civile può essere impugnata dalla parte il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità determinato da cause esterne alla parte stessa. Può essere altresì impugnata dalla parte il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell'altra parte. L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che è cessata la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore. L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altra parte, si accerti che la stessa non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi:
- (A) L'esistenza di una malattia fisica o psichica, tale da impedire lo svolgimento della vita comune.
- (B) Le circostanze di cui all'articolo 122, comma terzo, numeri 2) (riguardante l'esistenza di una condanna per delitto non colposo ad anni di reclusione non inferiore a cinque, l'azione di annullamento non può avvenire prima che la sentenza si divenuto irrevocabile), 3) (riguardante la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale) e 4) (riguardante la condanna per prostituzione ad anni non meno di due, l'azione di annullamento non può avvenire prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile), del codice civile.
La parte può in qualunque tempo impugnare il matrimonio o l'unione civile dell'altra parte. Se si oppone la nullità della prima unione civile, tale questione deve essere preventivamente giudicata (comma 8). L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni (comma 9). Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile (comma 10).
Diritti e doveri derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso
[modifica]Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni (comma 11). Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato (comma 12). Il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni. In materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali si applicano gli articoli 162 (che regola la sua forma), 163 (che regola la modificazione), 164 (che regola i casi di simulazione) e 166 (che regola la questione attinente alla capacità dell'inabilitato) del codice civile. Le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni II, III (comunione legale), IV (comunione convenzionale), V (regime di separazione dei beni) e VI (impresa familiare) del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile (comma 13). Quando la condotta della parte dell'unione civile è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altra parte, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter del codice civile (cioè l'ordine di protezione) (comma 14). Nella scelta dell'amministratore di sostegno il giudice tutelare preferisce, ove possibile, la parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse anche dalla parte dell'unione civile, la quale può presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa (comma 15). La violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni dell'altra parte dell'unione civile costituita dal contraente o da un discendente o ascendente di lui (comma 16). In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 (riguardo al recesso dal contratto a tempo indeterminato) e 2120 (riguardo alla disciplina del trattamento di fine rapporto) del codice civile devono corrispondersi anche alla parte dell'unione civile (comma 17). La prescrizione rimane sospesa tra le parti dell'unione civile (comma 18). All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano altresì le disposizioni di cui al titolo XIII (riguardo agli alimenti) del libro primo del codice civile, nonché gli articoli 116, primo comma (riguardando il matrimonio dello straniero nello Stato), 146 (riguardo all'allontanamento dalla residenza familiare), 2647 (riguardo alla costituzione del fondo patrimoniale e separazione dei beni), 2653, primo comma n. 4) (riguardo alle domande di separazione degli immobili dotali e lo scioglimento della comunione tra coniugi avente per oggetto beni immobili) e 2659 (riguardo alla nota di trascrizione) del codice civile (comma 19). Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione precedenti non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia). Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti (comma 20).
Diritti successori
[modifica]Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal capo III (riguardo all'indegnità) e dal capo X (riguardo ai legittimari) del titolo I, dal titolo II (riguardo alle successioni legittime) e dal capo II (riguardo alla collazione) e dal capo V-bis (riguardo al patto di famiglia) del titolo IV del libro secondo del codice civile (comma 21).
Scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso
[modifica]La morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell'unione civile ne determina lo scioglimento (comma 22). L'unione civile si scioglie altresì nei casi previsti dall'articolo 3, n. 1) (quando c'è una condanna dopo il matrimonio dell'altro coniuge anche per fatti avvenuti in precedenza) e n. 2) lettera a) (assolto per vizio di mente), c) (procedimento penale promosso per i delitti visti e terminato con una stenza di non doversi procedere per estinzione del reato), d) (procedimento penale per incesto terminato con proscioglimento o di assoluzione) ed e) (l'altro coniuge straniero ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio) della legge 10 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) (comma 23). L'unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data di manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione (comma 24). Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4 (riguardante la domanda per lo scioglimento), 5, primo comma e dal quinto all'undicesimo comma (riguardante le operazioni in tribunale), 8 (riguardante la pronuncia di scioglimento e le conseguenze), 9 (riguardante la revisione della pronuncia di scioglimento), 9-bis (riguardo alla corresponsione dell'assegno di mantenimento in caso di decesso), 10 (riguardo alla trasmissione della sentenza a seguito del passaggio in giudicato), 12-bis (riguardo alla titolarità di una percentuale sul trattamento di fine rapporto per il coniuge separato percepente l'assegno di mantenimento), 12-ter (riguardo a pensione di reversibilità per i genitori del figlio morto), 12-quater (riguardo alla competenza territoriale del giudice rispetto a questi fatti), 12-quinquies (estende l'applicazione di tali norme anche al coniuge straniero) e 12-sexies (prevede le pene per il coniuge che non versa l'assegno di mantenimento), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, nonché le disposizioni di cui al Titolo II del libro quarto del codice di procedura civile (riguardanti i procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone) ed agli articoli 6 (riguardo alla convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio) e 12 (riguardo alla separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile) del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile) (comma 25). La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile fra persone dello stesso sesso (comma 26).
Costituzione dell'unione civile in caso di scioglimento automatico del matrimonio
[modifica]Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (comma 27).
Delega al Governo per l'ulteriore regolamentazione dell'unione civile
[modifica]Ai sensi del comma 28, fatte salve le disposizioni viste, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di unione civile fra persone dello stesso sesso nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
- (A) Adeguamento alle previsioni della presente legge delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni.
- (B) Modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo.
- (C) Modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.
I decreti legislativi appena detti sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro degli esteri (comma 29). Ciascuno schema di decreto legislativo appena detti, a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto prima, quest'ultimo termine è prorogato di tre mesi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati (comma 30). Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato nel modo appena visto, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi appena detto, con la procedura appena dette (comma 31).
Altre disposizioni
[modifica]All'articolo 86 del codice civile (riguardo alla libertà di stato), dopo le parole: “da un matrimonio” sono inserite le parole: “o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso” (comma 32). All'articolo 124 del codice civile (riguardo al vincolo di precedente matrimonio), dopo le parole: "impugnare il matrimonio" sono inserite le seguenti: "o l'unione civile tra persone dello stesso sesso” (comma 33).
Disposizioni finali e transitorie
[modifica]Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 28, lettera a) (i decreti del governo detti prima) (comma 34). Tutte le disposizioni precedenti acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima (comma 35).
La Disciplina della Convivenza
[modifica]Nozione di Convivenza di fatto
[modifica]Ai fini delle disposizioni che andremo ad analizzare si intendono per: «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile (comma 36). Ferma restando la sussistenza dei presupposti detti, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 (riguardo alla famiglia anagrafica) e alla lettera b), comma 1, dell'articolo 13 (riguardante la dichiarazione anagrafica di costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) (comma 37).
Reciproca assistenza
[modifica]I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (comma 38). In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari (comma 39). Ai sensi del comma 40, ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
- (A) In caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute.
- (B) In caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
La designazione di cui prima è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone (comma 31).
Permanenza nella casa di comune residenza e successione nel contratto di locazione
[modifica]Salvo quanto previsto dall'articolo 337-sexies del codice civile (riguardante l'assegnazione della casa familiare e prescrizione in tema di residenza), in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni (comma 42). Il diritto appena detto viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto (comma 43). Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto (comma 44).
Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare
[modifica]Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto (comma 45).
Diritti nell'attività di impresa
[modifica]Ai sensi del comma 46, nella sezione VI (riguardanti le imprese familiari) del capo VI (riguardante il regime patrimoniale della famiglia) del titolo VI (riguardante il matrimonio) del libro primo (riguardante le persone e le famiglie) del codice civile, dopo l'articolo 230-bis (riguardante l'impresa familiare) è aggiunto il seguente:
«Art. 230- ter. - (Diritti del convivente). -- Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato».
Forma della domanda di interdizione e di inabilitazione
[modifica]All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile (riguardante la forma della domanda di interdizione e in particolare riguardo al nome e cognome e residenza che va inserito nella domanda), dopo le parole: «del coniuge» sono inserite le seguenti: «o del convivente di fatto» (comma 47). Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile (riguardante l'amministrazione di sostegno) (comma 48).
Risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti del contratto di convivenza
[modifica]In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (comma 49).
Contratto di convivenza
[modifica]I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza (comma 50). Il contratto appena detto, le sue modifiche e la sua risoluzione, sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico (comma 51). Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione come detta deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 (riguardo alla convivenza anagrafica) e 7 (riguardo all'iscrizione anagrafica) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) (comma 52). Ai sensi del comma 53, il contratto di appena detto reca l'indicazione dell'indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo. Il contratto può contenere:
- (A) L'indicazione della residenza.
- (B) Le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo.
- (C) Il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III (riguardo alla comunione legale) del capo VI (riguardo al regime patrimoniale della famiglia) del titolo VI (riguardo al matrimonio) del libro primo (riguardo alle persone e alle famiglie) del codice civile.
Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le modalità appena dette (comma 54). Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza (comma 55). Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti (comma 56).
Cause di nullità del contratto di convivenza
[modifica]Ai sensi del comma 57, il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso:
- (A) In presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza.
- (B) In violazione del comma 36 della legge in esame (che stabilisce la nozione di convivenza di fatto)
- (C) Da persona minore di età.
- (D) Da persona interdetta giudizialmente.
- (E) In caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile (riguardante il delitto).
Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile (riguardante il delitto), fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento (comma 58).
Risoluzione del contratto di convivenza
[modifica]Ai sensi del comma 59, il contratto di convivenza si risolve per:
- (A) Accordo delle parti.
- (B) Recesso unilaterale.
- (C) Matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona.
- (D) Morte di uno dei contraenti.
La risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme appena dette. Qualora il contratto di convivenza preveda, a norma del comma 53, lettera c), della legge in esame (riguardante la comunione dei beni), il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione medesima e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla sezione III (riguardo alla comunione legale) del capo VI (riguardo al regime patrimoniale della famiglia) del titolo VI (riguardo al matrimonio) del libro primo (riguardo alle persone e alle famiglie) del codice civile. Resta in ogni caso ferma la competenza del notaio per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque discendenti dal contratto di convivenza (comma 60). Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza il professionista che riceve o che autentica l'atto è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui al comma 52 (riguardante gli adempimenti in capo al professionista), a notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo risultante dal contratto. Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l'abitazione (comma 61). Nel caso di cui alla lettera c) dell'appena visto comma 59 (riguardo al matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona), il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all'altro contraente, nonché al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, l'estratto di matrimonio o di unione civile (comma 62). Nel caso di cui alla lettera d) dell'appena visto comma 59 (riguardo alla morte di uno dei contraenti), il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l'estratto dell'atto di morte affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza (comma 63).
Norme applicabili
[modifica]Ai sensi del comma 64, dopo l'articolo 30 (riguardante i rapporti patrimoniali tra coniugi) della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), è inserito il seguente:
«Art. 30-bis. - (Contratti di convivenza). -- 1. Ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata. 2. Sono fatte salve le norme nazionali, internazionali ed europee che regolano il caso di cittadinanza plurima».
Obbligo di mantenimento o alimentare
[modifica]In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'articolo 438, secondo comma, del codice civile (riguardante la misura degli alimenti e in particolare si stabilisce la proporzionalità al bisogno di chi li domanda e le condizioni economiche di chi li deve somministrare essi comunque non devono superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando avendo riguardo però alla sua posizione sociale). Ai fini della determinazione dell'ordine degli obbligati ai sensi dell'articolo 433 del codice civile (riguardante le persone obbligate), l'obbligo alimentare del convivente che stiamo trattando è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle (comma 65).
Copertura finanziaria
[modifica]Si riportano di seguito per intero gli ultimi commi della legge che prevedono proprio le coperture finanziarie:
66. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 35 della presente legge, valutati complessivamente in 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 6,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 8 milioni di euro per l'anno 2018, in 9,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 11,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 13,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 20,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 22,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 1,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 7 milioni di euro per l'anno 2021, a 9,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 6,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
67. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati comunicati dall'INPS, provvede al monitoraggio degli oneri di natura previdenziale ed assistenziale di cui ai commi da 11 a 20 della presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 66, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
68. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli s costamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 67.
69. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le Disposizioni presenti nell'ex DDL Cirinnà ma poi stralciate dal maxi-emendamento del Governo
[modifica]Il Legge Cirinnà ha avuto una vita parlamentare molto travagliata. Lo scontro politico e sociale su di esso ha portato a varie conseguenze anche parlamentari, al Senato, che hanno avuto come capolinea un maxi-emendamento del Governo Renzi che in buona parte ha recepito l'ex DDL Cirinnà, stralciando dal testo però tre disposizioni importanti, l'articolo 5 sulla Stepchild Adoption (l'Adozione del Figliastro), l'Obbligo di Fedeltà e l'Assegno di Mantenimento per il Convivente.
La Stepchild Adoption
[modifica]L’adozione del figlio del partner (con termine inglese definita “Stepchild Adoption”) è sicuramente il tema su cui si è incentrato maggiormente il dibattito che si è fomentato nel Paese e in Senato nei giorni della approvazione di questa legge. Per Stepchild Adoption si intende la pratica, già presente in Giurisprudenza, di permettere al "Patrigno" o alla "Matrigna" di adottare, con adozione speciale, il figlio della compagna o del compagno. Il DDL Cirinnà normativizzava questa pratica all'articolo 5 del testo che viene ora riportato per intero di seguito:
Art. 5.
(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184)
1. All'articolo 44, comma 1, lettera b), della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo la parola: «coniuge» sono inserite le seguenti: «o dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» e dopo le parole: «e dell'altro coniuge» sono aggiunte le seguenti: «o dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».
Questo articolo ha destato scalpore soprattutto perché, da parte di alcuni gruppi politici e sociali, in maniera forse ideologica più che giuridica è stato ritenuto come l'apriporta alla possibilità da parte delle coppie omosessuali di porre in essere la pratica, criminosa, dell'utero in affitto. In realtà la disposizione non ha, palesemente, nulla a che fare con la stessa ma la fiera opposizione ad essa ha comportato la necessità dello stralcio di tale disposizione. La maggioranza parlamentare però ha già annunciato un nuovo testo contenente tale disposizione e riguardante una generale revisione di tutta la materia dell'adozione. Nel frattempo però nel nuovo testo post maxi-emendamento del Governo è stata precisato che i giudici che pongono in essere tale pratica possono continuarlo a fare ai sensi della normativa sull'adozione ora vigente così il comma 20:
20. Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.
La norma quindi delega ai giudici il trovare la risoluzione più opportuna nei singoli casi concreti.
L'Obbligo di Fedeltà
[modifica]È scomparso dal testo della legge, post maxi-emendamento governativo, l'obbligo di fedeltà tra i coniugi. Tale rimozione è stata motivata con l'intento di non equiparare in modo totale l'unione civile omosessuale al matrimonio eterosessuale. È però stato detto dalla maggioranza degli esperti, e chi scrive anch'esso lo sostiene, che la previsione o meno di tale obbligo non muta la sostanza che l'unione debba essere per forza fondata sulla fedeltà tra le parti quindi la previsione o meno di tale obbligo è puramente un fatto letterale ma non giuridico.
L'Assegno di Mantenimento per il Convivente
[modifica]Una modifica, che possiamo definire di certo minore rispetto alle altre due, ma comunque da considerare è che a seguito del nuovo maxiemendamento il testo previsto dall'articolo 15 del disegno di legge Cirinnà è stato rivoluzionando prevedendo la scomparsa dell'obbligo di mantenimento a seguito della cessazione della convivenza di fatto. Permane però la previsione dell'obbligo agli alimenti. La decisione della rimozione è stata motivata con l'opinione che la convivenza, essendo una forma più flessibile di famiglia, non possa essere possa sotto l'irrigidimento di vincoli, come il mantenimento, che la renderebbe simile alla scelta dell'unione civile o del matrimonio religioso.