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Il Principio di Legalità Penale e la Riserva di Legge nel Diritto Penale Europeo

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Il Principio di Legalità Penale e la Riserva di Legge nel Diritto Penale Europeo
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto penale europeo
Avanzamento Avanzamento: lezione completa al 100%

Il Principio di Legalità Penale e la Riserva di Legge ha una importanza centrale nel Diritto Penale poiché essa si presenta come baluardo al Potere dello Stato o meglio del Governo di usare la Forza Penale per Punire Reati. Il Prevedere che la Fattispecie Penale possa essere stabilita solo da una Legge appartenente ad una Data Gerarchia delle Fonti, cioè collegare la Fattispecie di Reato ad un dato Formale è stato un pilastro del Movimento Illuministico e dello Stato di Diritto. Tutto questo si è storicamente racchiuso nel Principio di Legalità Penale Formale o Riserva di Legge. Da tale "Principio di Legalità Formale o Riserva di Legge" sono nati altri Subprincipi, che vedremo nell'esame del Diritto Interno Italiano. Guardando invece al Diritto Europeo non si può non tener conto del fatto che in Europa esistono Sistemi, quelli di Common Law, che di fatto non Presentano un "Principio di Legalità Penale Formale o Riserva di Legge" ma si fondano sul "Principio del Precedente Giurisprudenziale". Vedremo come questo avrà effetti nel Diritto Europeo.

Il Principio di Legalità Penale e la Riserva di Legge in Italia

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Per approfondire questo argomento, consulta la pagina Il Principio di Legalità e la Riserva di Legge.

Il Principio di Legalità Penale e la Riserva di Legge in Italia si è consolidato, di fatto, dagli albori dello Stato Italiano ed è rimasto fermo anche durante il Regime Fascista. Oggi esso è stabilito nell'Articolo 25 della Costituzione ed è esplicato, nei Suoi Corrollari, dall'Articolo 1 del Codice Penale "Reati e Pene: Disposizione Espressa di Legge" e dall'Articolo 2 del Codice Penale "Successione di Leggi Penali".

Come abbiamo già anticipato al "Principio di Legalità Penale Formale o Riserva di Legge" fanno seguito vari Corollari di cui alcuni vedremo in dettaglio nelle prossime lezioni:

  • Il Primo Corollario è proprio la Riserva di Legge Cioè la Necessità che la Disciplina Penale sia per i Reati e le Pene che per la Parte Generale sia dettata da una Legge Formale (Sono Esclusi gli Atti Aventi Forza di Legge, Decreto Legge e Decreti Legislativi, e la Legge Regionale).
  • Il Secondo Corollario è il Principio del Divieto di Retroattività delle Norme Penali Cioè le Nuove Fattispecie Penali o le Nuove Pene non si possono applicare se Non a Casi Nuovi.

Non è Previsto come Corollario il Principio di Retroattività della Lex Mitior o Principio di Retroattività della Norma Penale Più Favorevole al Colpevole di Reato. Esso infatti viene collegato, dalla Corte Costituzionale al "Principio di Uguaglianza e Ragionevolezza" di cui all'Articolo 3 della Costituzione Diversamente da quanto fa la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che vedremo lo Collega all'Articolo 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, sul "Nulla Poena Sine Lege [Nessuna Pena Senza Legge]" e quindi al "Principio di Legalità Penale o Riserva di Legge".

Ma non solo sul Piano dei Criteri Formali e quindi del "Principio di Legalità Penale Formale o Riserva di Legge" vi sono anche Criteri Sostanziali o Criteri Materiali o Criteri Contenutistici e quindi del "Principio di Legalità Penale Sostanziale" che si concretizzano nel Principio di Tassatività o Principio di Precisione Cioè che siano Chiare, Precise e Tassative le Leggi in Modo che l'Interprete Non debba avere Spazio di Riempimento.

A seguire vi è il Corollario del Principio di Determinatezza cioè il fatto disciplinato dalla Fattispecie Penale deve essere in grado di essere Dimostrato/Provato in Giudizio. Esso solitamente non è Studiato in Maniera Autonoma ma è da Taluni Autori Collegato al "Principio di Tassatività o Principio di Precisione".

Infine vi è il Principio del Divieto di Analogia che Riguarda le Tecniche Ermeneutiche e Interpretative e che di fatto Vincola anche il Giudice al Dato Formale della Norma altrimenti verrebbe comunque meno il "Principio di Legalità Penale Formale o Riserva di Legge".

Il Principio di Legalità Penale e la Riserva di Legge in Europa

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Il Principio di Legalità Penale e la Riserva di Legge in Europa lo ritroviamo in due disposizioni. Prima di tutto l'Articolo 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo "Nulla Poena Sine Lege [Nessuna Pena Senza Legge]" e a seguire l'Articolo 49 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea ["Carta di Nizza"] "Principi della Legalità e della Proporzionalità dei Reati e delle Pene" che è quasi una copia dell'Articolo 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, sul "Nulla Poena Sine Lege [Nessuna Pena Senza Legge]".

Iniziando dall'Articolo 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo "Nulla Poena Sine Lege [Nessuna Pena Senza Legge]" presenta molte cose diverse rispetto alle Norme del Diritto Italiano:

  1. Prima di tutto la Norma recita "Nessuno è Condannato", a differenza dell'Italia che recita "Nessuno è Punito" (In Realtà la Traduzione Corretta Sarebbe "Nessuno Può Essere Colpevolizzato" dato che in Inglese è "Gulty" e in Francese "Culpable").
  2. La Disposizione Segue per la Norma Europea "Azione o Omissione" mentre in quella Italiana è "Fatto".
  3. Segue in Italia "In Forza di una Legge" mentre in Europea la Norma Continua "Secondo Diritto Interno e Internazionale" (Si fa quindi Riferimento, e Non Potrebbe Essere Diversamente, al Diritto Internazionale quindi Consuetudini Internazionali, Trattati Internazionali e Fonti Terze Internazionali ma ancora più Importante si fa Riferimento al Diritto e Non alla Legge quindi apre le Porte anche alla Giurisprudenza).
  4. La Disposizione Europea Parla solo di "Pena Più Grave" e non anche di Pena Nuova (Irretroattività Sanzionatoria).
  5. Infine al Secondo Comma della Disposizione Europea si stabilisce che il Fatto di Reato Possa Derivare anche da "Un Crimine Secondo i Principi Generali Riconosciuti da Tutte le Nazioni".

Si riporta di seguito l'Estratto dell'Articolo 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo "Nulla Poena Sine Lege [Nessuna Pena Senza Legge]":

«Articolo 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, sul "Nulla Poena Sine Lege [Nessuna Pena Senza Legge]"

1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.»

L'Articolo 49 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea ["Carta di Nizza"] "Principi della Legalità e della Proporzionalità dei Reati e delle Pene" è quasi una copia dell'Articolo 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo recante rubrica "Nulla Poena Sine Lege [Nessuna Pena Senza Legge]" come detto ma presenta Tre Principali Novità:

  1. È Previsto come Corollario il "Principio di Retroattività Penale della Lex Mitior".
  2. Al Terzo Comma è previsto il "Principio di Proporzionalità".
  3. Infine non è Previsto il Richiamo al fatto che il Fatto di Reato Possa Derivare anche da "Un Crimine Secondo i Principi Generali Riconosciuti da Tutte le Nazioni" che era un riferimento datato e superato al momento dell'Emanazione della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea ["Carta di Nizza"].

Si riporta di seguito l'Estratto dell'Articolo 49 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea ["Carta di Nizza"] recante rubrica "Principi della Legalità e della Proporzionalità dei Reati e delle Pene":

«Articolo 49 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea ["Carta di Nizza"], sul "Principi della Legalità e della Proporzionalità dei Reati e delle Pene"

1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.

2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.

3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.»

Il Dato più innovativo, però, viene dal fatto che si possa parla Non più di una Semplice "Riserva di Legge" ma di Riserva di Diritto. Dallo studio sia dell'Articolo 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo "Nulla Poena Sine Lege [Nessuna Pena Senza Legge]" che dell'Articolo 49 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea ["Carta di Nizza"] "Principi della Legalità e della Proporzionalità dei Reati e delle Pene" si nota infatti una Apertura anche al Diritto Giurisprudenziale. Tutto ciò non può non derivare dal fatto che l'Europea si trova a dover mediare tra Due Sistemi, quello di Civil Law e quello di Common Law, accogliendo di fatto con la Nozione "Riserva di Diritto" sia la "Riserva di Legge" che la "Riserva di Giurisprudenza", o meglio il "Principio del Precedente Giurisprudenziale".

Su questo Dato Innovativo si è maggiormente concentrata la Giurisprudenza Europea della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

Una primissima volta la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si è Interrogata sulla Questione nella Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo "Sunday Times C. Regno Unito" del 29.04.1979 (Il Caso del Farmaco Talidomide che provocava alterazione agli arti dei feti) che è anche dove la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo più chiaramente afferma che indipendentemente se ci troviamo in un caso di Legge o di Giurisprudenza essa deve essere "Prevedibile" e "Accessibile" cioè il Cittadino deve poter "Prevedere" che compiendo una determinata azione ricade in una Sanzione Penale e poi la Legislazione o la Giurisprudenza deve essere "Accessibile" da parte del Cittadino cioè Conoscibile e Non Complessa o Confusionaria nel suo Recepimento.

Una Identica Statuizione fu fatta nella Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo "Kokkinakis C. Grecia (Articolo 9 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo recante rubrica "Libertà di Pensiero, di Coscienza e di Religione")" del 25.05.1993 che riguardava un caso di Proselitismo da un Corpo Giurisprudenziale Ben Stabilito e in questo caso quindi Non vi era Violazione dell'Articolo 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo "Nulla Poena Sine Lege [Nessuna Pena Senza Legge]".

Infine, ultimamente, la Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo "Rio Del Prada Contro Spagna" del 10.07.2012 riguardante il Caso di una Terrorista Separatista Basca dell'ETA ["Euskadi Ta Askatasuna" (In spagnolo "País Vasco y Libertad", Letteralmente "Paese Basco e Libertà")] che si era vista cambiare la Norma sugli Sconti di Pena per i Lavori in Carcerazione a seguito di una Matuazione Giurisprudenziale (Cosiddetta "Doctrina Parot") così che Tale Sconto Ricadesse non sugli Anni Contratti che erano 32 ma sui circa 3000 anni (3828 anni) della Condanna. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo riafferma quando detto nella Sentenza "Kokkinakis". La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo deve, quindi, vagliare che anche i Mutamenti Giurisprudenziali siano "Prevedibili" e "Accessibili" e non solo la Norma Legislativa.

Si riporta di seguito l'Estratto della Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo "Rio Del Prada Contro Spagna" del 10.07.2012:

«Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo "Rio Del Prada Contro Spagna" del 10.07.2012

77. La garanzia sancita all’articolo 7, che è un elemento essenziale dello stato di diritto, occupa un posto preminente nel sistema di protezione della Convenzione, come sottolineato dal fatto che non è permessa alcuna deroga ad essa ai sensi dell’articolo 15 neanche in tempo di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione. Come deriva dal suo oggetto e dal suo scopo, essa dovrebbe essere interpretata e applicata in modo da assicurare una protezione effettiva contro le azioni penali, le condanne e le sanzioni arbitrarie (S.W. c. Regno Unito e C.R. c. Regno Unito, 22 novembre 1995, rispettivamente § 34, serie A n. 335-B, e § 32, serie A n. 335-C, e [Kafkaris c. Cipro [GC], n. 21906/04, § 137, CEDU 2008].

78. L’articolo 7 della Convenzione non si limita a proibire l’applicazione retroattiva del diritto penale a svantaggio dell’imputato (si vedano, per quanto riguarda l’applicazione retroattiva di una pena, Welch c. Regno Unito, 9 febbraio 1995, § 36, serie A n. 307 A, Jamil c. Francia, 8 giugno 1995, § 35, serie A n. 317 B, Ecer e Zeyrek c. Turchia, nn. 29295/95 e 29363/95, § 36, CEDU 2001 II, e Mihai Toma c. Romania, n. 1051/06, §§ 26-31, 24 gennaio 2012). Esso sancisce anche, in maniera più generale, il principio della legalità dei delitti e delle pene – «nullum crimen, nulla poena sine lege» – (Kokkinakis c. Grecia, 25 maggio 1993, § 52, serie A n. 260 A).
Se vieta in particolare di estendere il campo di applicazione dei reati esistenti a fatti che, in precedenza, non costituivano dei reati, esso impone anche di non applicare la legge penale in modo estensivo a svantaggio dell’imputato, ad esempio per analogia (Coëme e altri c. Belgio, nn. 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 e 33210/96, § 145, CEDU 2000-VII; per un esempio di applicazione di una pena per analogia, si veda la sentenza Başkaya e Okçuoğlu c. Turchia [GC], nn. 23536/94 e 24408/94, §§ 42-43, CEDU 1999 IV).

79. Di conseguenza la legge deve definire chiaramente i reati e le pene che li reprimono.
Questo requisito è soddisfatto se la persona sottoposta a giudizio può sapere, a partire dal testo della disposizione pertinente, se necessario con l’assistenza dell’interpretazione che ne viene data dai tribunali e, se del caso, dopo aver avuto ricorso a consulenti illuminati, per quali atti e omissioni le viene attribuita una responsabilità penale e di quale pena è passibile per tali atti (Cantoni c. Francia, 15 novembre 1996, § 29, Recueil des arrêts et décisions 1996 V, e Kafkaris, sopra citata, § 140).

80. Pertanto, il compito della Corte è, in particolare, quello di verificare che, nel momento in cui un imputato ha commesso l’atto che ha comportato l’esercizio dell’azione penale e la condanna, esistesse una disposizione di legge che rendeva l’atto punibile, e che la pena inflitta non eccedesse i limiti fissati da tale disposizione (Coëme e altri, sopra citata, § 145, e Achour c. Francia [GC], n. 67335/01, § 43, CEDU 2006 IV).»
La Corte rammenta anche che non ha il compito di sostituirsi ai giudici nazionali nella valutazione e nella qualificazione giuridica dei fatti, purché queste si basino su un’analisi ragionevole degli elementi del fascicolo (si veda, mutatis mutandis, Florin Ionescu c. Romania, n. 24916/05, § 59, 24 maggio 2011). Più in generale, la Corte rammenta che sono in primo luogo le autorità nazionali, in particolare le corti e i tribunali, a dover interpretare la legislazione interna. Il suo ruolo si limita dunque a verificare la compatibilità con la Convenzione degli effetti di tale interpretazione (Waite e Kennedy c. Germania [GC], n. 26083/94, § 54, CEDU 1999-I, Korbely c. Ungheria, [GC], n. 9174/02, §§ 72-73, CEDU 2008, e Kononov c. Lettonia [GC], n. 36376/04, § 197, CEDU 2010). Tuttavia, la Corte deve godere di un potere di controllo più ampio quando il diritto tutelato da una disposizione della Convenzione, in questo caso l’articolo 7, richiede che vi sia una base legale per poter infliggere una condanna e una pena. L’articolo 7 § 1 esige che la Corte esamini se la condanna del ricorrente si fondasse all’epoca su una base legale. In particolare, essa deve assicurarsi che il risultato al quale sono giunti i giudici nazionali competenti fosse conforme con l’articolo 7 della Convenzione. L’articolo 7 diverrebbe privo di oggetto se si accordasse un potere di controllo meno ampio alla Corte (si veda Kononov, sopra citata, § 198).
In definitiva, la Corte deve esaminare se la condanna del ricorrente si fondasse su una base sufficientemente chiara (si veda Kononov, sopra citata, § 199; Rohlena, sopra citata, § 51-53).»

In Sintesi Possiamo Dire Che":

  1. "La Prevedibilità": Va Intesa Come Possibilità per il Cittadino di Poter Prevedere il Significato del Precetto e le Eventuali Conseguenze Giuridiche del Suo Comportamento.
  2. "L'Accessibilità": Va Intesa Come Conoscibilità del Precetto.

I Requisiti della "Prevedibilità" e della "Accessibilità" li rivedremo quando parleremo del Principio di Irretroattività Penale e si rinvia a Tale Lezione per Maggiori Chiarimenti.

In Conclusione il "Principio di Legalità Penale" o "Riserva di Legge" Non regge più essendosi Trasformato in "Riserva di Diritto" che si Fonda sui Requisiti di "Prevedibilità" e "Accessibilità" cioè che al Cittadino sia Consentito di Poter "Prevedere" cioè che sia consentito e ciò che è vietato dalla Legge e che questa sia "Accessibile" in modo da sapere se la Sua Condotta lo Esporrà a Responsabilità Penale ed a quale Responsabilità Penale.

I Requisiti di "Prevedibilità" e "Accessibilità" sono stati Analizzati Bene nella Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo "Contrada C. Italia" del 14.04.2015 che vedremo tra poco.

L'Impatto della Visione Europea, del Principio di Legalità Penale e la Riserva di Legge, sul Diritto Penale Interno

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Per Comprendere l'Impatto della Visione Europea, del Principio di Legalità Penale e la Riserva di Legge, sul Diritto Penale Interno possiamo analizzare le Sentenze della Corte Europea dei diritti dell'Uomo Contro l'Italia Emanate tra il 2009 e il 2017 tutte sfociate in una Condanna per l'Italia per Violazione dell'Articolo 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo "Nulla Poena Sine Lege [Nessuna Pena Senza Legge]". L'Italia, alla pari di altri ordinamenti ha una Concezione della Legalità diversa dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. La Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo "Sud Fondi S.r.l. Ed Altri C. Italia" del 20.01.2009 e la Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo "Varvara C. Italia" del 30.10.2013 sono Essenziali per Fotografare l'Atteggiamento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo rispetto al "Principio di Legalità Penale" o "Riserva di Legge" In Senso Ampio all'Interno della Costruzione che riguardano la "Confisca" Mentre la Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo "Contrada C. Italia" del 14.04.2015 e la Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Grande Camera) "De Tommaso C. Italia" del 23.02.2017 sono specificatamente in tema di "Principio di Legalità Penale" o di "Riserva di Legge".

La Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo "Sud Fondi S.r.l. Ed Altri C. Italia" del 20.01.2009 sancisce che il "Principio di Legalità Penale" o di "Riserva di Legge" sancito nell'Articolo 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo "Nulla Poena Sine Lege [Nessuna Pena Senza Legge]" è il Cuore dei Diritti Sanciti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e ciò si Evince anche dal Suo Carattere Inderogabile. La Legge deve Chiaramente Definire i Reati e le Pene. Tale Chiarezza di Definizione però, nell'Ottica della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Non è Compiuta solo dalla Legge ma anche dall'Interpretazione Giurisprudenziale (Di qui la Nozione di "Riserva di Diritto") e quindi il Concetto di "Prevedibilità" e il Concetto di "Accessibilità" Devono Estendersi anche alla Interpretazione Giurisprudenziale. Di qui che la Concezione del "Principio di Legalità Penale" o di "Riserva di Diritto" è molto più Garantista da Parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo Ma allo Stesso Tempo presenta anche Profili di Anti-Garantismo Perché si Sostituisce il Giudice alla Legge Scivolando la Dimensione di Ancoraggio dalla Concezione Formale della Legge a un Dimensione di Giurisprudenza che è Molto Più Incerta. Insomma l'Individuo Deve Poter Prevedere Come Garanzia della Sua Condotta sulla Base del Diritto Scritto e Giurisprudenziale e deve Poter Accedere ai Diritti in Essi Contenuti. Nella Sentenza "Sud Fondi S.r.l.", quindi, ci si chiede se la Legge Applicata alla Società Sud Fondi S.r.l. fosse o meno "Prevedibile" e "Accessibile". Gli Imputati erano Stati Scagionati perché in Errore Inevitabile sulla Legge Penale (Ai Sensi dell'Articolo 5 del Codice Penale "Ignoranza della Legge Penale") Ma ciò Nonostante gli era Stata Applicata la Sanzione della "Confisca" e per questa Ragione la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia per aver Violato l'Articolo 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo "Nulla Poena Sine Lege [Nessuna Pena Senza Legge]" sulla "Prevedibilità" e "Accessibilità". Quindi nella Sentenza "Sud Fondi S.r.l." troviamo una Precisa Indicazione dei Parametri della "Riserva di Diritto" così come Sviluppato nella Giurisprudenza Consolidato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

La Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo "Varvara C. Italia" del 30.10.2013 è Sostanzialmente Analoga alla Sentenza "Sud Fondi S.r.l." (Sempre riguardo alla "Confisca" e la Violazione dell'Articolo 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo "Nulla Poena Sine Lege [Nessuna Pena Senza Legge]") Ma è Importante Perché ha Generato la Reazione Anti-Convenzionalista della Corte Costituzionale nella Sentenza della Corte Costituzionale Numero 49/2015 che vedremo tra poco. Quindi è proprio la Direzione Interpretativa della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo cioè che ha Generato la Reazione di Chiusura ad Opera della Corte Costituzionale da cui Discendono i Parametri della "Sentenza Pilota" e del "Diritto Consolidato".

La Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo "Contrada C. Italia" del 14.04.2015 riguarda, invece, un "Caso di Concorso Esterno in Associazione Mafiosa". I "Reati Associativi" hanno Diverse Caratteristiche, la Prima è che sono "Reati a Concorso Necessario" Cioè Reati che presuppongo la realizzazione del Fatto ad Opera di una Pluralità di Soggetti (Un'Ulteriore Peculiarità e Cioè che si Apprezzano Se Si Comprende la Loro "Finalità Politico-Criminale"). I "Reati Associativi" Vengono a Costruirsi per la Semplice Realizzazione di un Vincolo Associativo tra Più Soggetti Finalizzato alla Realizzazione di Reati. Ad Esempio Se Tizio, Caio e Sempronio Si Associano tra di Loro al Fine di Commettere una Pluralità di Reati (Furti, Rapine, Estorsioni, Eccetera) Risponderanno per il Fatto Solo di Essersi Associati del Reato di "Associazione Per Delinquere" (Ai Sensi dell'Articolo 416 del Codice Penale "Associazione Per Delinquere") Anche Se Non Realizzano Ulteriori Reati (Cioè il Fine per la Quale Si Sono Associati), Se Invece Commetteranno i Reati per i Quali l'Associazione era Preordinata Risponderanno di "Concorso di Reati" e dell'"Associazione Per Delinquere". La "Finalità dei Reati Associativi" è quella di Estendere la Punibilità ad un Numero di Soggetti Più Ampio, Quella di Anticipare la Soglia di Punibilità Rispetto al Momento della Commissione del Fatto e Quella di Aggravare il "Trattamento Sanzionatorio". È Importante Non Confondere il "Reato Associativo" Con il "Concorso di Persone", Disciplinato dall'Articolo 110 del Codice Penale "Pena Per Coloro Che Concorrono Nel Reato", (Il "Reato Associativo " è un Figura "Delittuosa Autonoma" Mentre il "Concorso di Persone Eventuale" è invece un Istituto di Parte Generale del Codice Penale che Consente di Punire Qualsiasi Soggetto che Abbia Contribuito alla Realizzazione di un "Fatto di Reato"). I "Reati Associativi" creano Problemi nel Nostro Ordinamento Perché si Pongono in Contrasto con Alcuni "Principi Fondamentali" come quello del "Principio di Offensività" (Si Può Punire Solo una Fattispecie Lesiva di un Bene Giuridico) e quello del "Principio di Materialità" (Non Vi è Reato Se Non Vi è una Materializzazione Esterna dello Stesso) e Nonostante Ciò Invece di Diminuire i "Reati Associativi" Sono Aumentati. Il Più Significativo dei "Reati Associativi" è quello dell'Articolo 416 del Codice Penale "Associazioni di Tipo Mafioso Anche Straniere" Sui "Reati Associativi di Associazioni di Tipo Mafioso Anche Straniere" che Risale al 1982. In un Primo Momento la Giurisprudenza Ricorreva in Modo Alternativo o alla Figura del "Reato Associativo" o alla Figura del "Concorso di Persone" Ma ad un Certo Punto si è Resta Conto della Potenzialità Repressiva di una Combinazione tra "Reati Associativi" e "Concorso di Persone Necessario o Eventuale" e Se n'è Resa Conto Prendendo Atto che era Mutata la Fenomenologia delle Organizzazioni Criminali (Ad Esempio il Magistrato Compiacente che Manipola una Sentenza per Favorire l'Organizzazione Criminale o il Medico che Presta il Suo Ausilio agli Associativi o l'Imprenditore che Offre Strumenti di Copertura per il Riciclaggio di Denaro, Eccetera). Di Fronte a questi Fenomeni la Giurisprudenza ha Ritenuto che Potesse Farsi ricorso al Cosiddetto "Concorso Eventuale In Associazione Mafiosa" creando un "Combinato Disposto" tra l'Articolo 416 del Codice Penale avente rubrica "Associazioni di Tipo Mafioso Anche Straniere" e l'Articolo 110 del Codice Penale "Pena Per Coloro Che Concorrono Nel Reato". Il Risultato di questa Combinazione è Stato un'Ulteriore Estensione dell'Area della Punibilità che Nasceva dalla Legislazione in Vigore (Non Veniva Punito Solo il Partecipe dell'Associazione Criminale o il Capo dell'Associazione Criminale Ma Anche Colui Che Presta un Contributo Singolo All'Associazione Criminale Contribuendo al Rafforzamento del Vincolo Criminale Ma Senza Far Parte del Medesimo. Venendo al Caso il Signor Contrada fu Accusato per il Delitto di "Concorso Esterno In Associazione Mafiosa" e Venne Proposto il Ricorso Presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo Adducendo che nel Momento in Cui Contrada Aveva Commesso i Fatti che gli Vengono Imputati Non Erano "Prevedibile" Che Sarebbe Potuto Incorrere nella "Responsabilità Penale" per "Concorso Esterno In Associazione Mafiosa". Dinanzi ad un Giudice Interno questo Tipo di Gravame Non Avrebbe Avuto Risultati Perché Avrebbero Sostenuto che la Giurisprudenza Aveva Interpretato un Dato Normativo Pre-Esistente Ma nella Logica della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo la Legge è quella che Deriva dal Dato Normativo Così Come Interpretato. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si Interroga, quindi, Se al Momento della Commissione dei Fatti, alla Luce della Legge e della Giurisprudenza, Contrada Poteva Prevedere gli Esiti Penali del Suo Comportamento. Cioè Non era Possibile Poiché Quando Contrada Commise i Fatti Non vi Era Ancora una Giurisprudenza Certa Circa la Figura del "Concorso Esterno In Associazione Mafiosa" Che Si Consoliderà Solo nel 1994 con la Sentenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite Penali) Numero 16/1994 "Dimitry" del 5.10.1994, quindi Condanna l'Italia per Violazione dell'Articolo 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo "Nulla Poena Sine Lege [Nessuna Pena Senza Legge]". La "Non Prevedibilità" Fa Scattare, Di Fatto, anche la Violazione del "Principio di Irretroattività Penale" Infatti Si Applicherebbe un Fattispecie Che Non Esisteva al Momento In Cui i Fatti Furono Commessi. La Sentenza "Contrada" però fa Molto Discutere per un Aspetto In Particolare cioè l'Individuazione di quel Dato di Concretizzazione della "Prevedibilità" del Fatto grazie alla Sentenza della Corte di Cassazione "Dimitry". Questo Però Non è vero per due Motivi: 1) Perché si tratta di un Dato Convenzionale, le Sezioni Unite facevano Seguito ad Orientamenti Discordi delle Sezioni della Corte di Cassazione Molte delle quali si erano già Pronunciate a Favore, 2) Nel Nostro Ordinamento Non Esiste la "Regola del Precedente Vincolante" Infatti Dopo la Sentenza della Corte di Cassazione "Dimitry" si è Proceduto anche ad una Diversa Interpretazione Cioè Non Esiste nel Nostro Ordinamento un Giudice che Possa Avere la Parola Ultima. Il Tipo di Ragionamento Fatto dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo Può Andare Bene in Ordinamenti Vincolati al Precedente Ma Non In Ordinamenti come il Nostro Dove l'Interpretazione è Sempre Progressiva e Mai Definita In Modo Definitivo ergo il Ragionamento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Con la Sua Concezione Sostanziale della Legalità) è Difficilmente Applicabile. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Secondo Alcuni, avrebbe Potuto Seguire un'Altra Strada Cioè Quella del "Divieto di Analogia" anziché quella della "Prevedibilità" Sostenendo che il Giudice Interno si era Spinto Troppo Oltre all'Interpretare il "Concorso Esterno In Associazione Mafiosa". La Sentenza "Contrada", quindi, ci Lascia un Problema Enorme dal Punto di Vista del Recepimento nel Nostro Ordinamento.

La Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Grande Camera) "De Tommaso C. Italia" del 23.02.2017 riguarda il Sistema delle "Misure di Precauzione". Il Sistema delle "Misure di Precauzione" ha Occupato uno Spazio Molto Rilevante nel Corso degli Ultimi Anni e questo Sistema Nasce nell'Ottocento per Neutralizzare i Vagabondi e i Dissidenti Politici e Poi è Stato Esteso, in Particolare In Materia di Anti-Mafia con la Legge del 1982 arrivando così oggi ad una Legislazione, Consacrata nel Codice Antimafia del 2011, che vede un Amplissima Possibilità di Ricorso a Misure Personali e Patrimoniali (Misure Ante-Delictum" e cioè di Prevenzione). Queste Misure Sono in Mano al Giudice Penale Ma Non Presuppongono il Verificarsi della "Responsabilità Penale" Perché si fondano su un "Gravi Indizi di Colpevolezza". Venendo al Caso Trattato nella Sentenza "De Tommaso" il Signor De Tommaso si vedeva Applicata una "Misura di Prevenzione" Prevista dal 1956 e il Ricorrente Faceva Valere che la Situazione Fattuale in Presenza della Quale un Soggetto Poteva Vedersi Applicata una "Misura di Prevenzione" Fosse Prevista dal Legislatore In Forma Totalmente Generica e Senza Nessuna Specificazione dei Presupposti Applicativi della "Misura di Prevenzione". Non siamo nell'Ambito dell'Articolo 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo "Nulla Poena Sine Lege [Nessuna Pena Senza Legge]" Perché Non c'è Né Reato né Pena e la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo Non Qualificherà Tali "Misure di Prevenzione" Come "Materia Penale" Ma Siamo nell'Ambito dei Limiti Ammessi al "Principio di Libera Circolazione delle Persone" (Il "Principio di Libera Circolazione delle Persone" Può Essere Ristretta da una Legge Ma la Legge Deve Avere i Requisiti dell'Articolo 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo "Nulla Poena Sine Lege [Nessuna Pena Senza Legge]" Ovvero la "Prevedibilità"). Così la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con la Sentenza "De Tommaso" Condanna l'Italia Perché la Legge sulla "Misura di Prevenzione" Applicata al Signor De Tommaso Non Rispetta i Requisiti Previsti dall'Articolo 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo "Nulla Poena Sine Lege [Nessuna Pena Senza Legge]".

Abbiamo Visto Queste Sentenze e Viene Spontaneo Chiedersi Chi Debba Reagire a Queste Condanne. La Risposta Non Puo' Non Essere Che la Più Indicata sia La Corte Costituzionale.

Vi è in Particolare la Sentenza della Corte Costituzionale Numero 230/2012 del 13.02.2012 che si Pone il Problema: La Giurisprudenza è Diventata Fonte del Diritto Penale ? Cioè un Soggetto Può Essere Punito in Forza di una Legge ed Anche In Forza di una Decisione Giudiziale ? Questo è il Quesito Posto alla Corte Costituzionale e la Corte Costituzionale Rigetta la Questione. Il Giudice Che Pone Il Quesito Afferma che Esiste una Norma del Codice di Procedura Penale che Obbliga a Revocare la Sentenza o a Rivedere il Processo Se c'è Stata una Nuova Legge Che ha Abrogato il Reato Oppure una Sentenza della Corte Costituzionale che ha Dichiarato Illegittima Quella Legge. Il Giudice Che Pone Il Quesito Si è Chiesto Se Dovesse Accadere, A Questo Punto, Anche Per i Casi in Cui la Modifica Proviene dalla Giurisprudenza (Cioè Se un Reato Non è Più Considerato Reato dalla Giurisprudenza si ha Comunque "Abolitio Criminis" ?). Inoltre il Giudice Chiedeva alla Luce della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (Che Affermava che la Legge è Sia Quella Scritta Che Quella Non Scritta) di Dichiarare l'"Illegittimità Costituzionale" dell'Articolo 673 del Codice di Procedura Penale "Revoca Della Sentenza Per Abolizione Del Reato" nella Parte in Cui Non Prevedeva Che una Nuova Decisione Giurisprudenziale Più Favorevole Che Abbia "Effetti Ultra-Retroattivi" (Cioè Che Determini il Venir Meno del "Giudicato"). La Corte Costituzionale con la Sentenza Numero 230/2012, come detto, Rigetta la Questione Prendendo le Mosse dal "Principio di Legalità Penale" della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo Affermano che è Meno Comprensivo di Quello Accolto nella Costituzione Italiana Perché nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo Resta Estraneo il "Principio della Riserva di Legge", "Principio Fondamentale" nel Nostro Ordinamento. Quindi per la Corte Costituzionale il "Principio di Legalità Penale" Non è Mutato cioè Non è Entrata la Giurisprudenza tra le Fonti del Diritto e quindi Si Ribadisce il "Principio della Riserva di Legge".

Che ne Sarà e che ne è Stato di Tutti quei Soggetti che Si Trovavano nella Stessa Condizione di Contrada e di De Tommaso e che Non si Sono Visti Destinatari di una Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ? Restano in Prigione per "Concorso Esterno in Associazione Mafiosa", gli Verranno Applicate "Misure di Prevenzione"? O Devono Essere Liberati Con "Effetto Immediato" ? Sono Domande Importanti che Riguardano gli Effetti delle Sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo cioè la Loro "Generalizzazione", e il Recepimento Interno delle Sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Recepimento Che Avviene Solo in Caso di "Sentenza Pilota" o "Diritto Consolidato". Ci Si Chiede allora Se queste Sentenze che Condannano l'Italia per Violazione dell'Articolo 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo "Nulla Poena Sine Lege [Nessuna Pena Senza Legge]" Se Esprimono una "Regola Generale" o un "Principio Applicabile al Solo Caso di Specie" ? Quindi il Trattamento Diverso Riservato agli Altri Soggetti Sono "Violazioni Strutturali" o "Violazioni Constatate Solo Nel Caso Di Specie"? Verrebbe da Dire che Sono "Violazioni Strutturali" Ma Secondo la Corte di Cassazione Non è Così (C'è una Fortissima Resistenza dei Giudici Interni a Dare Ingresso al "Principio di Legalità Penale" Come Letto dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo Nei Casi Nei Quali Ciò Dovrebbe Essere Palese).