Il Principio di Colpevolezza nel Diritto Penale Europeo
Il "Principio di Colpevolezza" va distinto, preliminarmente, dalla "Categoria di Reato della Colpevolezza" anche se i Due Concetti sono Sicuramente Collegati. Il "Principio di Colpevolezza" si Presenta come un Vincolo per il Legislatore e l'Interprete infatti si può Usare il Diritto Penale Solo se vi è una "Attribuzione Psicologica del Fatto Materiale Conforme alla Fattispecie Astratta di Reato al Suo Autore (Si Fa Riferimento ai Criteri del Dolo, della Colpa e della Preterintenzione)." Questa Definizione del "Principio di Colpevolezza" non è stata acquisita in modo pacifico e anzi ancora non trova una suo Sostanziale e Pieno Riconoscimento in Europa. Per arrivare a Comprendere questa Formulazione è utile iniziare con lo studio della Visione Italiana del Principio di Colpevolezza.
Il Principio di Colpevolezza in Italia
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Il "Principio di Colpevolezza in Italia" è un Principio sicuramente Sovraordinato e Costituzionalizzato quindi è Inderogabile.
Il "Principio di Colpevolezza" è sancito dall'Articolo 27 della Costituzione che al Primo Comma sancisce il "Principio di Personalità" del Reato, al Secondo Comma il "Divieto di Pene Disumani e Degradanti" e il "Principio della Presunzione di Innocenza" o "Principio di Non Colpevolezza", al Terzo Comma il "Principio di Rieducazione della Pena" e infine al Quarto Comma Prevedeva il "Divieto della Pena Capitale o Pena di Morte come Pena".
Per Molti Anni la Corte Costituzionale ha dato una Lettura Riduttiva al "Principio di Colpevolezza" ritenendolo come "Divieto di Responsabilità per il Fatto Proprio" Cioè Non si poteva Criminalizzare un Soggetto per un Fatto Non Compiuto da Esso (Si pensi ai casi di Responsabilità per Diffamazione di un Diretto di Giornale ad opera dei Propri Giornalisti Sottoposti). Già la Dottrina però l'aveva collegato al "Divieto di Responsabilità Incolpevole" che più propriamente, quindi, impediva il Punire un Soggetto per Casi nei quali mancava una vera e propria Responsabilità Colpevole (Si pensi ai Casi di Responsabilità Civile di cui era farcito, ed in buona parte è farcito, il Codice Rocco). Questa Lettura veniva data in Combinato Disposto con il "Principio di Rieducazione della Pena". Se il Fine della Pena è Rieducare un Soggetto Non Potrà mai essere Punito per un Fatto che Oggettivamente Non ha Colpevolmente Compiuto poiché in quel Caso la Finalità Rieducativa Non ci sarebbe (Per Cosa Sarebbe Rieducato Se Oggettivamente Non ha Colpa?).
Questa Visione sarà Accolta anche dalla Corte Costituzionale però Solo con un Obiter Dictum (Cioè con una "Pronuncia Incidentale") alla "Sentenza della Corte Costituzionale Numero 364/1988" nella quale Afferma la Necessità che sia o "Dolo" o "Colpa" per un Reato.
Nonostante questa Consacrazione anche della Corte Costituzionale Restano nell'Ordinamento Italiano Ipotesi di Responsabilità Oggettiva Addirittura Anche Occulta in Sede Giudiziaria.
Una ulteriore Analisi sul "Principio di Colpevolezza" è quella riportata nel SAGGIO DI DOMENICO PULITANO' INTITOLATO "PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA': PROBLEMI E PROSPETTIVE" [VEDI Alfonso Maria Stile, Stefano Manacorda, Vincenzo Mongillo "I Principi Fondamentali del Diritto Penale Tra Tradizioni Nazionali e Prospettive Sovranazionali", "Dubium Sapientiae Initium Collana dell'Associazione di Studi Penali e Criminologici Silvia Sandano Diretta da Alfonso Maria Stile e Sergio Moccia", Edizioni Scientifiche Italiane 2015, Da Pagina 289 A Pagina 312] in relazione all'"Error Aetatis" nella Sentenza della Corte Costituzionale Numero 322/2007 del 24 Luglio 2007. La Normativa Italiana sull'"Error Aetatis" di fatto escludeva che esso si Applicasse ai Casi dove la Violenza Sessuale riguardava Minori Infraquattordicenni anche se l'Errore Era Scusabile (Il Colpevole di Reato Poteva Essere Punito Anche Se Non Conosceva Davvero l'Età della Minore). La Dottrina, prima della Corte Costituzionale, si è Interrogata se questa Scelta di Politica Criminale fosse Legittima in Relazione al "Principio di Colpevolezza" e si era Data, Quasi Unanimemente, una Risposta Negativa Incitando l'Intervento della Corte Costituzionale Anche Perché era Ferma la Volontà del Legislatore di Non Fare a Meno di questa Misura anche Visto l'Impatto sul Sentimento dell'Opinione Pubblica e il Comunque Rinunciare a Queste Misure Punitive di Natura General-Preventiva (Si Pensi ai "Reati Preterintenzionali"). La Sentenza della Corte Costituzionale Numero 322/2007 del 24 Luglio 2007, anche se Sancisce la "Inammissibilità" del Ricorso (Perché Sarebbe Stato Più Gravosa Se Accolta) Sancisce che il "Principio di Colpevolezza" Non è Derogabile Pertanto Va Interpretato in Modo Compatibile con la Costituzione (E' una "Sentenza Interpretativa di Rigetto"). Da questo Ricaviamo il Rango Elevato del "Principio di Colpevolezza" Che Non è Derogabile, Non è Neppure Bilanciabile Neppure se è in Gioco un "Principio Molto Sensibile" come il "Principio della Tutela dei Minori dalle Violenze Sessuali". La "Ratio" è quella di Dare al Soggetto la Libertà di Scelta di Azione perché Solo così ha Senso la Finalità Rieducativa della Pena. Se Non ci Fosse il "Principio di Colpevolezza" verrebbe Meno lo Stesso "Principio della Tutela della Libertà Personale" (Il "Principio della Tutela del Bene Giuridico" Prevarrebbe sul "Principio della Tutela della Libertà Personale" con la Venuta Meno di Tutte le "Garanzie Penali").
Il Principio di Colpevolezza in Europa
[modifica]Per vedere il "Principio di Colpevolezza" in Europa Possiamo Iniziare da Considerazioni di Tipo Comparativistico. Le Tradizioni Costituzionali degli Stati Europei di Sostanza si Dividono Tra Tradizioni che hanno Avuto un Forte Distacco dal Precedente Ordine (Si Pensi alla "Grundnorm" [La "Costituzione Tedesca"], alla Costituzione Austriaca e alla Stessa Costituzione Italiana) e in Esse vi è un Forte Uso di Istituti Garantistici. Oppure la Costituzioni Greca, la Costituzione Spagnola, e la Costituzione Portoghese o Quelle Successive alla Caduta del Blocco Sovietico (Tre Generazioni che hanno Misure Variabili). Diversamente ci sono Costituzioni che Non Affermano un Forte Distacco con il Precedente Ordine, si pensi alla Costituzione Francese che è una costituzione di Fatto a Blocchi Dove addirittura il Nucleo delle Garanzie è lo stesso del 1778 o la Costituzione Belga. O Addirittura Casi dove è Assente una Vera e Propria Costituzione, si pensi al Regno Unito.
Tutta questa Premessa per dire che Nonostante Molte Costituzioni Nascono da Situazioni Similari il "Principio di Colpevolezza" è un Unicum della Costituzione Italiana. Vero in Germania esiste il "Principio della Dignità" a cui si collega il "Principio di Colpevolezza". In Francia esso Non è Affermato in Costituzione ma nel Primo Articolo del Codice Penale (Ma Questo Significa che è un Principio Sancito da una Legge Ordinaria e quindi Esso è Derogabile) Inoltre esso è più che altro il "Principio di Imputazione Per Fatto Proprio" e Non il "Principio di Imputazione Per Fatto Proprio Colpevole" che sarà anche Più Ampia ma che Non sia Esaurisce nel "Principio di Colpevolezza" ma anzi sono Previste Deroghe Quindi è di Rango Infinitamente Più Debole.
Se questo è il Panorama in Ambito Comparativo Non Stupisce, quindi, che in Ambito Europeo Sia Per l'Ambito Normativo della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo) E Per l'Ambito Giurisprudenziale della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo) Sia Per l'Ambito Normativo dell'Unione Europea (Il Trattato sull'Unione Europea E Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea E La Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea ["Carta di Nizza"]) E Per l'Ambito Giurisprudenziale dell'Unione Europea (La Corte di Giustizia dell'Unione Europea) Non Abbia Avuto una Consacrazione in Nessuna delle Due Principali Carte (Né la Più Vecchia, del 1950, Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo Nè la Più Recente, del 2000, Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea ["Carta di Nizza"], con la Legittima Indignazione di chi ha Ritenuto tale Scelta di Non Inserirlo, come si era fatto per il Principio di Retroattività Penale della Lex Mitior o Principio di Retroattività Penale della Pena Più Mite o Principio di Retroattività Penale della Legge Più Favorevole al Reo, nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea ["Carta di Nizza"] una Occasione Persa) e la Sua Affermazione Dottrinale e Giurisprudenziale (Sia la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo Sia la Corte di Giustizia dell'Unione Europea per il Trattato sull'Unione Europea, il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea ["Carta di Nizza"]) Non Si è Ancora Formato o Essa Presenta Serie Difficoltà ad Affermarsi.
Esistono però alcune Norme che possono far venire in Rilievo una qualche forma di "Principio di Colpevolezza" in Europa. Queste Norme pongono come Fondamento al "Principio di Colpevolezza" o il "Principio di Presunzione di Non Colpevolezza" oppure il "Principio di Legalità Penale" o "Riserva di Legge". Si fa Derivare il "Principio di Colpevolezza" dal "Principio di Presunzione di Non Colpevolezza" dall'Articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo "Diritto a un Equo Processo" e dall'Articolo 48 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea ["Carta di Nizza"] "Presunzione di Innocenza e Diritti della Difesa" mentre si fa Derivare il "Principio di Colpevolezza" dal "Principio di Legalità" o "Riserva di Legge" dall'Articolo 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo "Nulla Poena Sine Lege [Nessuna Pena Senza Legge]" e dall'Articolo 49 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea ["Carta di Nizza"] "Principi della Legalità e della Proporzionalità dei Reati e delle Pene". Ma vediamo gli Articoli nel Dettaglio.
LArticolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo "Diritto a un Equo Processo" al Comma 2 fa riferimento alla "Colpevolezza" ma non è la Colpevolezza come Intesa in Italia ma è un riferimento al "Principio di Presunzione di Innocenza" e quindi ha un dato più di matrice Processuale.
L'Articolo 48 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea ["Carta di Nizza"] "Presunzione di Innocenza e Diritti della Difesa" è quasi identico all'Articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo "Diritto a un Equo Processo".
L'Articolo 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo "Nulla Poena Sine Lege [Nessuna Pena Senza Legge]" al Comma 2 riporta l'Aggettivo "Colpevole" e Non è chiaro se si riferisca al "Principio di Colpevolezza".
Infine l'Articolo 49 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea ["Carta di Nizza"] "Principi della Legalità e della Proporzionalità dei Reati e delle Pene" dove si parla di "Persona Colpevole" e ricalca l'Articolo 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo recante "Nulla Poena Sine Lege [Nessuna Pena Senza Legge]".
Si riporta di seguito l'Estratto dei Menzionati Articoli della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea ["Carta di Nizza"]:
«Articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, sul "Diritto a un Equo Processo" 1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia. 2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. [...] . Articolo 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, sul "Nulla Poena Sine Lege [Nessuna Pena Senza Legge]" 1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. 2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili. Articolo 48 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea ["Carta di Nizza"], sul "Presunzione di Innocenza e Diritti della Difesa" 1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. 2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato. Articolo 49 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea ["Carta di Nizza"], sul "Principi della Legalità e della Proporzionalità dei Reati e delle Pene" 1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima. 2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni. 3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.» |
Nulla è invece detto nei Protocolli Aggiuntivi alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
Le Norme, quindi, Non Parlano Espressamente di un "Principio di Colpevolezza", come abbiamo detto, ma esso è stato, in Modo Parziale e Non Consolidato dalla Giurisprudenza Europea (Per la Convezione Europea dei Diritti dell'Uomo dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo Mentre per il Trattato sull'Unione Europea e il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea ["Carta di Nizza"] dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea).
Prima di tutto la Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo "Sud Fondi S.r.l. ed Altri C. Italia" del 20.01.2009. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si Fonda sullo Stesso Ragionamento che si è Avuto da parte della Corte Costituzionale nella nota Sentenza della Corte Costituzionale Numero 364/1988 del 24 Marzo 1988 sull'"Errore Inevitabile" dove la Corte Costituzionale aveva legato il "Principio di Colpevolezza" al "Principio di Legalità Penale" o "Riserva di Legge" di cui all'Articolo 25 della Costituzione per affermare che la Condotta Penale per essere Punita deve essere Conoscibile dal Colpevole di Reato cosa che Non Poteva Avvenire in una Situazione di "Errore Incolpevole". Questo Legame tra "Principio di Colpevolezza" e "Principio di Legalità Penale" o "Riserva di Legge" sarebbe un Legame sulla "Libera Autodeterminazione della Condotta" cioè la Possibilità da parte del Singolo di Avere Libertà di Azione. Su questo Ragionamento si è Fondato anche il Ragionamento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella Sentenza "Sud Fondi S.r.l.". L'Articolo 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo "Nulla Poena Sine Lege [Nessuna Pena Senza Legge]" Non Menziona che Debba Esistere un Legame Morale ra Elemento Materiale del Reato e la Pena Considerata. Tuttavia sia una Interpretazione Logica della Pena e della Punizione Sia della Nozione Scritta dell'Articolo 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo "Nulla Poena Sine Lege [Nessuna Pena Senza Legge]" che nella Versione Inglese Presenta la Parola "Guilty" mentre nella Versione Francese Presenta la Frase "Persona Culpable" Vanno nel Senso che Serve un Legame di Natura Intellettuale (Coscienza e Volontà) che Permette di Rilevare un Elemento di Responsabilità Nella Condotta dell'Autore Materiale del Reato. In Caso Contrario la Pena Non Sarebbe Giustificabile. Sarebbe del Resto Incoerente da una Parte Richiedere una Legalità Accessibile e Prevedibile (Concezione Sostanziale) se Poi si Vuole Punire il Colpevole di Reato Senza che Sia in Grado di Conoscere la Legge Penale a Causa di un "Errore Inevitabile" che Non Può Assolutamente Essere Imputato a Colui che ne è Vittima. Tutto questo, quindi, Viola l'Articolo 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo "Nulla Poena Sine Lege [Nessuna Pena Senza Legge]".
Si riporta di seguito l'Estratto della Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo "Sud Fondi S.r.l. ed Altri C. Italia" del 20.01.2009:
«Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo "Sud Fondi S.r.l. ed Altri C. Italia" del 20.01.2009 116. Per quanto riguarda la Convenzione, l’articolo 7 non menziona espressamente il legame morale esistente tra l’elemento materiale del reato e la persona che ne viene considerata l’autore. Tuttavia, la logica della pena e della punizione, così come la nozione di «guilty» (nella versione inglese) e la corrispondente nozione di «persona colpevole» (nella versione francese) vanno nel senso di una interpretazione dell’articolo 7 che esige, per punire, un legame di natura intellettuale (coscienza e volontà) che permetta di rilevare un elemento di responsabilità nella condotta dell’autore materiale del reato. In caso contrario, la pena non sarebbe giustificata. Sarebbe del resto incoerente, da una parte, esigere una base legale accessibile e prevedibile e, dall’altra, permettere che si consideri una persona come «colpevole» e «punirla» quando essa non era in grado di conoscere la legge penale, a causa di un errore insormontabile che non può assolutamente essere imputato a colui o colei che né è vittima. 117. Sotto il profilo dell’articolo 7, per i motivi sopra trattati, un quadro legislativo che non permette ad un imputato di conoscere il senso e la portata della legge penale è lacunoso non solo rispetto alle condizioni generali di «qualità» della «legge» ma anche rispetto alle esigenze specifiche della legalità penale. 118. Per tutti questi motivi, di conseguenza, la confisca in questione non era prevista dalla legge ai sensi dell’articolo 7 della Convenzione. Essa si traduce perciò in una sanzione arbitraria. Pertanto, vi è stata violazione dell’articolo 7 della Convenzione.» |
La Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo "Sud Fondi S.r.l." Non Migliora però la Situazione del "Principio di Colpevolezza" che Continua a Non Essere Pienamente Considerato. A questa Situazione va Aggiunta Due Sentenze che Presentano Profili di Controversia. Stiamo parlando della Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo "Salabiaku C. Francia" del 08.10.1988 e la Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo "Error Aetatis nel Regno Unito" del 2011.
La Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo "Salabiaku C. Francia" del 08.10.1988 che Riguardavano la Disciplina delle "Contravvenzioni" in Francia. Le "Contravvenzioni" in Francia Non Richiedevano nè il "Dolo" nè la "Colpa" Prima della Riforma del Codice Penale Francese (In Italia i Delitti sono Punibili in Presenza di Dolo Salvo la Legge Non Preveda anche le Ipotesi di Colpa, Diversamente le Contravvenzioni sono Punibili in Presenza Sia di Dolo Sia di Colpa Salvo la Legge Non Preveda Diversamente). Il Caso della Sentenza "Salabiaku" riguarda di un Uomo Fermato alla Frontiera con delle Valigie con Droga ed è Punito per il Traffico di Stupefacenti e per i Reati Doganali. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella Sentenza "Salabiaku" Afferma che lo Stato è Libero di Punire anche il Semplice Fatto Materiale anche senza la Presenza di "Dolo" o "Colpa". Ammette quindi una "Responsabilità Oggettiva". Ogni Stato Riconosce il "Principio di Non Colpevolezza" e Attuano di Fatto l'Articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo recante rubrica "Diritto a un Equo Processo". Tali Forme di "Responsabilità Oggettiva" Possono Comportare delle Presunzioni di Colpevolezza ma Sempre che Siano Limitate in Relazione alla "Gravità del Reato" e che Preservino il "Principio di Diritto di Difesa del Colpevole di Reato" o "Principio di Tutela della Difesa del Colpevole di Reato".
La Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo "Error Aetatis nel Regno Unito" del 2011, invece, riguarda la Disciplina Inglese dell'"Error Aetatis" (Dove era Prevista la Non Scusabilità nei Casi di Violenza Sessuale sui Minori di Tredici Anni anche in Caso di "Errore Inevitabile"). La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella Sentenza "Error Aetatis nel Regno Unito" del 2011 Dichiara Conforme alla "Presunzione di Innocenza" la Disciplina Inglese dell'"Error Aetatis" Che la Fonda Su Altri Interessi Con la "Tutela del Minore".
Anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha riflettuto sul "Principio di Colpevolezza" nella Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Terza Sezione) "Spector Photo Group NV e Chris Van Raemdonck Contro Commissie Voor Het Bank-, Financie- En Assurantiewezen (CBFA)" del 2009.
Nella Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Terza Sezione) "Spector Photo Group NV e Chris Van Raemdonck Contro Commissie Voor Het Bank-, Financie- En Assurantiewezen (CBFA)" del 23.12.2009 che riguarda un Caso di "Insider Trading Primario" Dove Vi Era una "Presunzione di Colpevolezza di Reato" e il Soggetto Accusato di Reato Affermava che le Informazioni Sono Utilizzabili per Altro e Puo' Confutarlo. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella Sentenza "Spector" Richiama la Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo "Salabiaku". La Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella Sentenza "Spector" Ritiene Possibile la Presunzione perché la Presunzione è Relativa e quindi Era Confutabile Così da Essere Tutelato il "Principio di Diritto della Difesa del Colpevole di Reato" o "Principio di Tutela della Difesa del Colpevole di Reato". Si cerca quindi di Salvare la Norma di "Responsabilità Oggettiva".
Si riporta di seguito l'Estratto della Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Terza Sezione) "Spector Photo Group NV e Chris Van Raemdonck Contro Commissie Voor Het Bank-, Financie- En Assurantiewezen (CBFA)" del 23.12.2009:
«Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Terza Sezione) "Spector Photo Group NV e Chris Van Raemdonck Contro Commissie Voor Het Bank-, Financie- En Assurantiewezen (CBFA)" del 23.12.2009 43. Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, ogni sistema giuridico contempla presunzioni di fatto o di diritto e la CEDU certamente non vi pone ostacolo in linea di principio, ma, in materia penale, essa obbliga gli Stati contraenti a non oltrepassare al riguardo una determinata soglia. Pertanto, il principio della presunzione d’innocenza sancito all’art. 6, n. 2, della CEDU non si disinteressa delle presunzioni di fatto o di diritto che si riscontrano nelle leggi penali. Esso ordina agli Stati di contenerle in limiti ragionevoli che tengano conto della gravità dell’offesa e che rispettino i diritti della difesa (v. sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo 7 ottobre 1988, Salabiaku c. Francia, serie A n. 141-A, par. 28, e 25 settembre 1992, Pham Hoang c. Francia, serie A n. 243, par. 33). 44. Occorre considerare che il principio della presunzione d’innocenza non osta alla presunzione prevista dall’art. 2, n. 1, della direttiva 2003/6, con la quale l’intenzione dell’autore di un abuso di informazioni privilegiate si deduce implicitamente dagli elementi materiali costitutivi di tale violazione, dato che questa presunzione è confutabile e i diritti della difesa sono garantiti. [...] 53. Di conseguenza, il divieto degli abusi di informazioni privilegiate si applica quando un’insider primario che le detiene utilizza indebitamente il vantaggio che dette informazioni gli conferiscono effettuando un’operazione di mercato corrispondente a queste ultime. 54. Ne consegue che il fatto che un’insider primario, il quale detiene informazioni privilegiate, effettui un’operazione di mercato sugli strumenti finanziari cui esse si riferiscono comporta che tale persona ha «utilizzato tali informazioni» ai sensi dell’art. 2, n. 1, della direttiva 2003/6, fatto salvo il rispetto dei diritti della difesa e, in particolare, del diritto di poter confutare tale presunzione.» |
L'Impatto della Visione Europea, del Principio di Colpevolezza, sul Diritto Penale Italiano
[modifica]L'Impatto della Visione Europea, del Principio di Colpevolezza, sul Diritto Penale Italiano si può ben dire Nullo tanto è vero che restano ancora nel Nostro Sistema delle "Responsabilità Oggettive" (O Ancora Più Gravi Forme di "Colpevolezza Occulta" come il "Dolus Re In Ipsa" Cioè quei Casi nei quali si Pretende di Chiamare un Soggetto a Rispondere a Titolo di Dolo per aver Voluto un Determinato Fatto Naturalistico, Ma Prescindendo dall'Accertamento del Significato che Egli Attribuiva alla Propria Condotta, Ad Esempio i Delitti d'Onore dove alle Talvolta si è Ritenuta Sufficiente la Volontà di Pronunciare la Parola Obiettivamente Ingiuriosa, a Prescindere dalla Volontà di Offendere l'Altrui Onore o i Delitti di Falso Dove si è Ritenuta Sufficiente la Volontà di Modificare un Testo, Anche Se il Soggetto Era Convinto di Operare una Lecita Correzione e il "Dolo Eventuale" che è una Manifestazione del Dolo In Cui l'Agente ha la Precisa Coscienza e Volontà di Attuare un Evento Lesivo e, Pur di Raggiungere Tale Scopo - Già di Per Sé Illegittimo e Illegale - Accetta Anche Che le Conseguenze della Sua Condotta Possano Essere Più Gravi di Quanto Non Sia Strettamente Necessario Per ottenere lo Scopo Primario, Ad Esempio Se Tizio, Durante una Parata, Lancia una Bomba sulla Strada allo Scopo di Uccidere un Capo di Stato, Sa Perfettamente Che l'Esplosione Potrà Uccidere o Ferire Anche Altre Persone, Oltre al Suo Bersaglio, Tuttavia, Pur di Raggiungere il Suo Scopo, Lo Fa Lo Stesso).
Il "Principio di Colpevolezza" Nonostante sia un Frutto Tutto Italiano Anche nella Stessa Italia, quindi, Non Trova Piena Concretezza con il Paradosso che l'Italia si è Ritrovata Alcune Volte Anche Condannata Per la Convezione Europea dei Diritti dell'Uomo dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo Mentre per il Trattato sull'Unione Europea e il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea ["Carta di Nizza"] dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea Per Tematiche Affine al "Principio di Colpevolezza". Insomma Oltre il Danno (La Quasi Totale Assenza del "Principio di Colpevolezza" in Europa) Anche la Beffa (Con le Sentenze di Condanna Per l'Italia Per la Convezione Europea dei Diritti dell'Uomo dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo Mentre per il Trattato sull'Unione Europea e il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea ["Carta di Nizza"] dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea Per Tematiche Affine al "Principio di Colpevolezza").