Forme di Stato

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Facoltà di Giurisprudenza - Materia: Diritto pubblico
Facoltà di Giurisprudenza
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Forma di Stato: rapporto che corre tra le autorità pubbliche (con potestà pubblica) e la società civile, e l’insieme dei principi e dei valori a cui lo Stato ispira la sua azione. Forma di governo: modi in cui il potere è distribuito tra gli organi principali di uno Stato come apparato e l’insieme dei rapporti che intercorrono tra essi.

Rappresentanza politica: nell’accezione moderna, significa che qualcuno fa vivere in un determinato ambito qualcosa che effettivamente non c’è; non presuppone l’esistenza di un rapporto tra rappresentante e rappresentato, che è in una situazione di autonomia rispetto al primo. La rappresentanza politica è il mezzo tecnico attraverso cui si forma un’istituzione che agisce nell’interesse generale. Nelle democrazie pluraliste il potere politico si basa sul consenso dei governati (del popolo) che investono i governanti della responsabilità politica (i titolari del potere rispondono del modo in cui lo esercitano agli elettori, che in caso di giudizio negativo gli tolgono il potere alle elezioni successive). Ma è evidente che i numerosi interessi che si riflettevano nei molteplici gruppi parlamentari rendevano problematica la governabilità: problema risolto combinando le due accezioni del termine rappresentanza (rapporto tra eletto ed elettore e autonomia dell’eletto); si sono creati così: lo Stato dei partiti, in cui i partiti sociali di integrazione assicurano il collegamento stabile con l’elettorato, e il mandato imperativo partitico (vincolo delle istruzioni ricevute dagli elettori, alla luce dell’ideologia del partito), oggi in crisi perché non più ideologicamente collegati al popolo; il rafforzamento del Governo e l’investitura diretta del suo capo, in modo che il Parlamento è sede della rappresentanza come rapporto, mentre il Governo trascende dagli interessi particolari per comporli nell’interesse nazionale e diventa politicamente responsabile di fronte all’intero corpo elettorale; gli assetti neocorporativi, nei quali si riscopre la rappresentanza degli interessi (ciascun rappresentante agisce nell’interesse del soggetto rappresentato, mandato imperativo), che si affiancano invero ai partiti politici e sono autonome e spontanee nella società; la rappresentanza territoriale, seconda Camera a base territoriale; la sottrazione della decisone al circuito rappresentativo, la cura di determinati interessi viene affidata a autorità amministrative indipendenti. Per fronteggiare la crisi dei sistemi rappresentativi, troppo distanti dal popolo, si è fatto ricorso agli istituti di democrazia diretta, attraverso cui si affida direttamente al popolo l’esercizio di alcune funzioni, affiancandoli talvolta alla democrazia rappresentativa. Si tratta dell’iniziativa legislativa popolare, ad un numero minimo di cittadini; la petizione, richiesta dei cittadini per sollecitare determinate attività; il referendum, cioè la consultazione dell’intero corpo elettorale produttiva di effetti giuridici.

Separazione dei poteri: obiettivo di limitare il poter politico per tutelare la libertà degli individui. I tre poteri sono: legislativo, porre le leggi; esecutivo, applicare le leggi e tutelare lo Stato da minacce esterne; giudiziario, applicare la legge per risolvere una lite. Ogni potere è dotato di organi e di una funzione pubblica ben individuata e distinta dalle funzioni degli altri poteri, che pure possono condizionarsi reciprocamente, cosicché ciascun potere può frenare gli eccessi degli altri. Ciascun potere ha attribuita una determinata funzione identificata dai suoi contenuti materiali, anche se talvolta esercita una funzione che per contenuti sarebbe tipica di un altro potere (es. regolamenti del Governo): si è di fronte ad una scissione tra il profilo formale e quello materiale della funzione. Negli Stati pluralisti si è affermata inoltre la funzione di indirizzo politico, determinazione delle linee fondamentali di sviluppo dell’ordinamento e della politica interna ed esterna, che coinvolge tutte le altre funzioni. In alcuni Stati si è affermata la separazione tra politica e amministrazione, per cui c’è differenza tra la politica riservata al Governo, e la gestione amministrativa affidata ai dirigenti. In sostanza esistono più poteri in senso soggettivo, tra loro indipendenti in modo da impedire che uno prevalga sugli altri: oltre ai tre poteri tradizionali, anche l’amministrazione è pluralistica e il potere giudiziario è protagonista nella dinamica costituzionale; è ancora possibile distinguere le tre tradizionali funzioni dello Stato (cui si aggiungono l’indirizzo politico e la garanzia della Costituzione) sulla base però di criteri di tipo formale (modalità mediante cui vengono esercitate); si può parlare solo di una funzione amministrativa unitaria in senso soggettivo, perché le varie funzioni amministrative non hanno un tratto contenutistico comune.

Stato unitario: il potere è attribuito solo allo Stato centrale o al massimo a soggetti periferici da esso dipendenti; Stato federale: il potere è distribuito tra lo Stato centrale ed enti territoriali da esso distinti; l’ordinamento statale federale è dotato di una Costituzione scritta e rigida e di alcuni enti politici territoriali dotati di proprie Costituzioni; la Costituzione federale prevede la ripartizione delle competenze tra Stato centrale e Stati membri; esiste un Parlamento bicamerale in cui una Camera rappresenta gli Stati membri, i quali partecipano al procedimento di revisione costituzionale; esiste una Corte costituzionale che risolve i conflitti tra Stato federale e Stati membri. Stato regionale: la Costituzione statale riconosce e garantisce l’esistenza di enti territoriale politicamente autonomi, nell’ambito dei limiti posti dalla stessa Costituzione, e dotati di propri Statuti; le Regioni hanno competenze amministrative e legislative, una partecipazione limitata all’esercizio delle funzioni costituzionali e non esiste una seconda Camera rappresentativa di esse; la Corte costituzionale risolve i conflitti tra Stato e Regioni assicurando la preminenza dell’interesse nazionale;

  • Federalismo duale: forte divisione tra lo Stato federale e gli Stati membri;
  • Federalismo cooperativo: interventi congiunti e coordinati nelle stesse materie da parte dello Stato centrale e degli Stati membri.