Elasticità del diritto di proprietà
L'art. 832 c.c. recante il contenuto del diritto di proprietà, deve essere interpretato estensivamente dall'operatore del diritto in quanto nella lettera della legge si nasconde un altro principio cardine delle situazioni giuridiche reali, ovvero quello dell'elasticità delle stesse. In specie, il legislatore ha inteso specificare ulteriormente l'oggetto della proprietà, anche in relazione al costituirsi di eventuali diritti reali di godimento su cosa altrui, anch'essi disciplinati a pieno titolo dal codice.
Nella specie, elasticità sta già indicare la mutevolezza del contenuto stesso della proprietà, derivante dall'estensione o restrizione del diritto a seconda di fattispecie contingenti che condizionano l'esercizio della situazione giuridica di vantaggio. Ecco che la pienezza e l'esclusività interagiscono con il principio in questione, nel senso di porre un limite al soggetto titolare del bene frapponendo degli ostacoli al libero esercizio dello stesso.
Immaginiamo un elastico, una molla che può estendersi a dismisura, ma al tempo stesso può restringersi allorquando sullo stesso bene il soggetto proprietario concede la costituzione di diritti reali di godimento su cosa altrui, che limitano senza dubbio il contenuto originario del diritto di proprietà.
A titolo esemplificativo, immaginiamo che il titolare del fondo conceda a terzi il diritto di edificare una costruzione sul fondo medesimo, ovvero sul fondo in questione il proprietario conceda il diritto di superficie.
Che succede in sostanza?
Avviene nient'altro che un restringimento dell'originario diritto di proprietà sul fondo a vantaggio di terze persone, che, a pieno titolo, per tutta la durata del diritto, acquistano la piena titolarità della costruzione.
Si assiste, pertanto a un duplice fenomeno: da un lato, il proprietario originario, concedendo a terzi il diritto di superficie, diviene di fatto nudo proprietario del fondo, e dall'altro il superficiario, cioè il titolare del diritto di superficie, è proprietario indiscusso della costruzione in modo pieno ed esclusivo, così come recita l'articolo da cui siamo partiti. La prova del nostro discorso sta nel fatto che durante la vita del diritto, il soggetto superficiario può concedere a terzi l'opera realizzata in usufrutto, ovvero costituire altri diritti reali di godimento, essendo, a detta dell'ordinamento giuridico, il legittimo proprietario della costruzione realizzata.
Altro esempio si può fare con il diritto di usufrutto, laddove l'usufruttuario per l'appunto gode dei frutti derivanti dal bene oggetto del diritto e al contempo il proprietario ne conserva la proprietà formale, ovvero quella nuda proprietà di cui abbiamo già parlato in precedenza. Pertanto, le situazioni a confronto sono chiare: da un lato il proprietario originario vede ristretto l'ambito del suo diritto, e dall'altro v'è il soggetto usufruttuario che viene tutelato dall'ordinamento, nel senso che il nudo proprietario deve mettere in condizione il terzo di godere dei frutti senza compiere atti emulativi che possano pregiudicarne il contenuto del diritto di godimento.