Caratteristiche e funzioni del diritto penale
Il diritto penale è quella parte del diritto pubblico che disciplina i fatti costituenti reato. Il reato è ogni fatto umano alla cui realizzazione la legge riconnette sanzioni penali. Le sanzioni penali sono la pena e la misura di sicurezza.
I tre pilastri del diritto penale
[modifica]1) reato
2) pena
3) misura di sicurezza
I tre principi cardine del reato
[modifica]1) principio di materialità: è necessario un comportamento esterno da parte del soggetto
2) principio di necessaria lesività o offensività: il comportamento deve ledere o mettere in pericolo beni giuridici penalmente protetti
3) principio di colpevolezza (art. 27 c.1 Cost.): perché la condotta dell'agente sia punibile deve essere a lui riconducibile almeno a titolo di colpa
Duplice funzione della sanzione penale
[modifica]Di Prevenzione:
1) prevenzione generale: quale monito a tutti gli individui dal commettere un illecito penalmente rilevante
2) prevenzione speciale: quale monito personale tramite l'inflizione della pena o della misura di sicurezza al reo
Di Retribuzione: Malum pro malo- Idea di proporzione della sanzione
Il bene giuridico: teoria costituzionalmente orientata
[modifica]Il bene giuridico trova la sua più incisiva tutela nel diritto penale alla luce dei principi costituzionali:
1) art. 25 c. 2 Cost., art. 2 c.p.: impone la riserva assoluta di legge in materia penale
2) art. 27 c. 1 Cost.: la responsabilità penale è personale
3) art. 27 c. 3 Cost.: introduce la funzione rieducativa della pena
4) art. 13 Cost.: garantisce la inviolabilità della libertà personale
5) artt. 2, 3 Cost.: rappresentano i valori protetti dai principi costituzionali
Principi del diritto penale
[modifica]1) principio di sussidiarietà: il diritto penale deve essere extrema ratio, ossia tutela di una lesione o messa in pericolo di un bene giuridico altrimenti non pienamente tutelabile; l'intervento del diritto penale deve essere necessario, quindi se il bene è già protetto da sanzioni extra-penali il ricorso allo strumento penale risulta ingiustificato.
2) principio di proporzione: la pena deve essere conforme allo scopo della prevenzione e della rieducazione del condannato.
3) principio della meritevolezza di pena: la sanzione penale deve essere applicata nei soli casi in cui l'aggressione al bene protetto sia di gravità intollerabile.
4) principio di frammentarietà:
1. La tutela penale è posta contro specifiche forme di aggressione al bene e non tutte
2. La sfera di rilevanza penale è più limitata rispetto all'antigiuridicità dell'intero ordinamento
3. L'area di rilevanza penale non coincide con ciò che è moralmente riprovevole
5) principio di autonomia: le specifiche forme di aggressione sono tipizzate in fattispecie, l'illecito penale è quindi un illecito di modalità di lesione
Partizioni del diritto penale
[modifica]1) parte generale: disciplina i criteri d'imputabilità, delle conseguenze giuridiche del reato e gli elementi condizionanti la punibilità
2) parte speciale: catalogo di fattispecie ordinate per categorie di beni giuridici
Innovazioni legislative
[modifica]1) Novità del codice Rocco: l'introduzione del doppio binario (pena o misure di sicurezza)
2) D.lg.lgt. 288/1944:
1. reintroduzione della reazione legittima agli atti arbitrari del P.U.
2. Exceptio veritatis, il diritto di provare la verità dell'addebito all'imputato per l'attribuzione di un fatto determinato
3. Le attenuanti generiche
3) D.lg.lgt. 224/1944: che abolisce della pena di morte
4) L. 127/1958: disciplina di reati commessi a mezzo stampa (responsabilità per colpa e non più oggettiva del direttore di giornale)
5) L. 689/1981: depenalizzazione con principi costituenti la parte generale dell'illecito depenalizzato e dell'illecito originariamente amministrativo, sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi (semidetenzione, libertà controllata, pena pecuniaria)
6) L. 220/1974 “novella del 1974”:
1.possibilità di giudizio di comparazione tra tutte le circostanze aggravanti e tutte le attenuanti
2.cumulo giuridico per le pene nel concorso formale di reati
3.estensione del reato continuato anche a violazioni di disposizioni di legge eterogenee
4.trasformazione dell'aggravante della recidiva da obbligatoria a facoltativa
5.estensione dei limiti della sospensione condizionale della pena anche alla seconda condanna
7) L. 354/1975: riforma ordinamento penitenziario, introduzione sanzioni alternative alla pena detentiva (affidamento in prova, semi libertà, liberazione anticipata)
8) L. 356/1992: nato per contrastare l'emergenza mafiosa, prevede la possibilità di sospensione delle normali regole di trattamento e degli istituti premiali previsti dalla legge penitenziaria
9) L. 85/2006: ridimensiona i reati di opinione ed il relativo trattamento sanzionatorio