Applicazione, Interpretazione e Integrazione delle Norme Giuridiche

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Applicazione, Interpretazione e Integrazione delle Norme Giuridiche
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L'Applicazione del Diritto[modifica]

Il Comando Legislativo è Generale (perché rivolto a tutti) e Astratto (perché predisposto per ogni caso) questo che il comando va contestualizzato al caso e affinché questo avvenga c'è bisogno dell'applicazione del comando da parte di un apparato. L'ordinamento ha previsto appositi apparati a cui è data la competenza di applicare il diritto in primis all'apparato giudiziario. L'attività giurisdizionale è posta in essere dalla magistratura, che, pur costituendo una figura unitaria come potere dello Stato (vengono detti giurisdizione una delle tre funzioni in cui si riparte l'azione dell'autorità pubbliche che sono l'attività normativa, quella amministrative e quella giurisdizionale), comprende più di un insieme coordinato di organi (pluralismo giurisdizionale). La ripartizione più importante degli organi è quella tra giurisdizione civile, giurisdizione penale, giurisdizione amministrativa (a cui può essere per legge assegnata addirittura una giurisdizione esclusiva. In conclusione, tralasciato la giurisdizione penale che si occupa dei reati, la giurisdizione civile si occupa delle questioni attinenti ai diritti soggettivi ad eccezione di alcune materie che il legislatore ha devolute in maniera esclusiva alla giurisdizione amministrativa. Di contro la giurisdizione amministrata in generale ha il potere di annullare gli atti amministrativi illegittimi e di condannare al risarcimento dei danni conseguenti ai provvedimenti illegittimi annullati.

L'Interpretazione[modifica]

L'interpretazione giuridica, nel diritto è l'attività volta a chiarire e stabilire il significato delle disposizioni, ossia degli enunciati nei quali si articola il testo di un atto normativo, in vista della loro applicazione nei casi concreti.

Nel diritto positivo italiano, essa è regolata dall'articolo 12 delle preleggi, il quale stabilisce che: "nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore". L’art. 12 delle preleggi costituisce la norma cardine del c.d. “diritto dell’interpretazione generale”, cioè a dire della classe di disposizioni che disciplinano l’attività interpretativa.

La locuzione "intenzione del legislatore" riconosce e legittima la cosiddetta interpretazione sistematica o logica, cioè quell'attività ermeneutica che, muovendo dall'intero sistema normativo vigente (e non solo dalla singola norma), giunga a ricostruire la ratio legis (ovvero la finalità sociale o economica della norma giuridica stessa). Questo apre la strada alla cosiddetta interpretazione teleologica o finalistica, che dà un valore preponderante allo scopo della norma, consentendo anche di attualizzare il significato della norma stessa (ad esempio alla luce del progresso tecnologico e scientifico).

L'intenzione espressa dal legislatore è un esempio assoluto di conoscenza della lingua italiana. Poiché il lemma lingua significa: Sistema di suoni articolati distintivi e significanti (fonemi), di elementi lessicali, cioè parole e locuzioni (lessemi e sintagmi), e di forme grammaticali (morfemi), accettato e usato da una comunità etnica, politica o culturale come mezzo di comunicazione per l’espressione e lo scambio di pensieri e sentimenti, con caratteri tali da costituire un organismo storicamente determinato, con proprie leggi fonetiche, morfologiche e sintattiche, se ne deduce che la volontà e l'intenzione del legislatore sono espresse per mezzo del rigoroso utilizzo proprio della lingua italiana. Pertanto, tenendo davanti a sé una norma di diritto ed al contempo un ottimo vocabolario ed una seria grammatica ogni cittadino ed ogni individuo dovrebbe essere perfettamente in grado di comprendere quale fosse la volontà e l'intenzione del legislatore: sentenze o dottrina non dovrebbero mai sostituirsi a questo dato cognitivo ed esperienziale, ma limitarsi a darvi riconoscimento, pur rappresentando un autorevole avallo a ciò che acquista senso compiuto per mezzo della lingua italiana.

I canoni ermeneutici utilizzati nell'interpretazione sono i seguenti:

  • "Autentica" es. legge che interpreta un'altra legge, ha un'applicazione sporadica ed è usata per semplificare eventuali diatribe inerenti all'interpretazione stessa;
  • "Storica" quando si vuole rispecchiare la volontà storica del legislatore al momento dell'emanazione della legge stessa;
  • "Teleologica" è l'interpretazione oggettiva.

Un ulteriore canone è quello di interpretare a cospetto della tutela del reo o del bene a cui la norma si riferisce.

Interpretazione delle leggi penali[modifica]

L'interpretazione assume un ruolo delicato nel diritto penale, in vista delle possibili ricadute sul principio di legalità.

Diversi sono i criteri elaborati dalla dottrina per soccorrere all'incertezza che deriva dalla formulazione dell'art. 12 delle preleggi. Tale articolo, infatti, non stabilisce se debba prevalere il significato stesso delle parole adottate dal legislatore o la sua "intenzione", laddove i risultati siano contrastanti.

Inoltre, il metodo teleologico o finalistico, nonostante gli indubbi traguardi e vantaggi a cui ha portato la sua applicazione, solleva più di un dubbio se si considera che la cosiddetta ratio legis (o lo scopo della norma di volta in volta interpretata) non è un dato di fatto indiscusso e che risulta da qualche testo legislativo. La conseguenza è che i risultati progressivi, o attualizzatrici, a cui tale interpretazione può pervenire rischiano, più di altri criteri interpretativi, di far filtrare le preferenze ideologiche dell'interprete della norma, aprendo la strada all'inclusione di nuovi e diversi fatti tipici che il legislatore, di per sé, non aveva previsto.