Pianificazione urbanistica (urbanistica)

Da Wikiversità, l'apprendimento libero.
appunti
appunti
Pianificazione urbanistica (urbanistica)
Tipo di risorsa Tipo: appunti
Materia di appartenenza Materia: Urbanistica

Il piano urbanistico ha funzione programmatica e vincolante, e siccome la governance è affidata ad enti territoriali, ognuno è provvisto di piano, per questo motivo l'assetto della pianificazione urbanistica è basato su diverse scale territoriali. In particolare si riconoscono piani a livello:

  • Europeo;
  • Nazionale;
  • Territoriale (regione e provincia), a livello territoriale si riconoscono a loro volta:
    • Piani quadro distinti a loro volta in piani base e piani di settore che a loro volta possono essere obbligatori o facoltativi. Il piano di settore si occupa di un certo tematismo, non da infatti una visione complessiva, ma analizza e approfondisce un certo aspetto o settore, anche assumendo spesso una terminologia e convenzioni grafiche tipiche di determinati contesti specifici.

Il piano base è invece un piano che deve contenere tematiche complessive. I piani di base di riferimento sono il PTR (a livello regionale) e PTC (a livello provinciale), entrambi obbligatori. I piani di base sono sovraordinati a quelli di settore in quanto coordinano e mediano tra i diversi piani di settore, che appunto devono essere redatti seguendo le indicazioni del piano di base. In quest'ambito vi sono però alcune eccezioni, infatti per motivi diversi due piani di settore, tra quelli obbligatori, sono sovraordinati a quelli di base, e sono il piano di parco (che tutela gli ambienti naturalistici, che essendo unici se non fossero tutelati rischierebbero di scomparire, senza poter essere riprodotti) e il piano di bacino (il cui rispetto è indispensabile per evitare catastrofi naturali assia pericolose).

    • Piani generali, che interessano l'ambito comunale (PRG). Tali piani prendono la denominazione "generale" perché per legge questi strumenti devono considerare la pluralità di tutto il territorio nella sua eterogeneità (non considerano infatti solo il territorio urbanizzato) prevedendone le destinazioni d'uso delle diverse zone. (è un aspetto tipicamente italiano, infatti in Francia il piano si occupa solo della parte urbanizzata).

Il PRG basa tutta la sua concezione nella suddivisione del territorio in zone omogenee (DM 1444, 2 Aprile 1968). il PRG oltre a dare indicazione sulla destinazione d'uso fornisce anche informazioni circa gli indici di edificabilità (sono indici territoriali e non fondiari), delle diverse zone. Il PRG non fornisce però altre informazioni, per questo motivo tale piano è affiancato e completato da strumenti di pianificazione che permettano di capire ciò che in concreto dovrà essere fatto per la realizzazione a livello locale dello stesso PRG.

    • Piani attuativi, (1150 del 42 - la legge contiene ancora i principi originari ma è stata modificata nella forma, in quanto ovviamente non si riferisce più al regno). I principali piani attuativi sono i piani particolareggiati, tra i quali ricordiamo:
      • Piani per l' Edilizia Economica Popolare (PEEP)
      • Piani di Lottizzazione, nati con la legge ponte (Legge n°765 del 1967), che prevede la possibilità che i privati possano proporre interventi, sempre subordinati al PRG, che se approvati divengono legge. L'ente pubblico prima di approvare tali proposte le deve valutare solo dal punto di vista urbanistico;
      • Piani per gli Insediamenti Produttivi (PIP) sono scarsamente diffusi a livello nazionale, si hanno infatti poche regole che interessano solo alcune aree del mezzogiorno. Nei PIP inoltre confluiscono industria, commercio, artigianato e turismo senza alcuna distinzione, creando in tal modo una serie di difficoltà logistiche organizzative. Tale strumento ho infatti in se delle criticità e dei limiti molto grandi;
      • Piani di recupero, è l'ultimo piano particolareggiato in ordine cronologico, ed è quello da cui parte tutta la logica del nuovo indirizzo urbanistico, che mira, non più ad un'espansione territoriale, ma al contrario, ad una valorizzazione delle risorse già sfruttate. (legge 457 del '78).