La Cittadinanza Italiana (legge 91/1992)

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La Cittadinanza Italiana (legge 91/1992)
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto pubblico
Avanzamento Avanzamento: lezione completa al 75%

La cittadinanza italiana è la condizione della persona fisica (detta cittadino italiano) alla quale l'ordinamento giuridico dell'Italia riconosce la pienezza dei diritti civili e politici. La cittadinanza italiana è basata principalmente sullo ius sanguinis.

Acquisizione della cittadinanza italiana[modifica]

La cittadinanza italiana si può variamente acquisire:

  • automaticamente, secondo lo ius sanguinis (per nascita, riconoscimento o adozione, da anche un solo genitore cittadino italiano), oppure secondo lo ius soli (solo nati in Italia da genitori apolidi ovvero da genitori noti il cui ordinamento giuridico di origine non contempla lo "ius sanguinis");
  • su domanda, secondo lo ius sanguinis (vedi sotto) o per aver prestato servizio militare di leva o servizio civile;
  • per elezione se si nasce in Italia da genitori stranieri e ci si risiede legalmente ed ininterrottamente fino ai 18 anni; la dichiarazione dev'essere fatta entro un anno dal raggiungimento della maggiore età[1];
  • per naturalizzazione, dopo 10 anni di residenza legale in Italia, a condizione di assenza di precedenti penali e di presenza di adeguate risorse economiche; il termine è ridotto a 3 anni per ex cittadini italiani ed i loro immediati discendenti (ius sanguinis) e per gli stranieri nati in Italia (ius soli), a 4 anni per i cittadini di altri paesi dell'Unione europea e 5 anni per gli apolidi ed i rifugiati.
  • per matrimonio o unione civile (comma 20 della Legge 76/16) con un cittadino italiano, dopo due anni di residenza legale in Italia o dopo tre anni di matrimonio o unione civile se residenti all'estero (termini ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi), a condizione di assenza di precedenti penali. Le donne straniere, sposandosi con cittadini italiani prima del 27 aprile 1983, acquisivano automaticamente la cittadinanza italiana.
  • su domanda, per essere nati in territori già italiani.
  • su domanda, per essere nati in territori già appartenenti al disciolto Impero austro-ungarico (ai sensi della legge 14 dicembre 2000 n.379 che poneva come termine di presentazione della domanda il giorno 20 dicembre 2010. La domada doveva essere resa davanti all'ufficio consolare italiano se il richiedente risiedeva all'estero oppure davanti all'ufficiale di stato civile del Comune se il richiedente risiedeva in Italia.)

Il diritto alla cittadinanza per ius sanguinis non si prescrive, ma per poterlo esercitare occorre che si verifichi una delle seguenti condizioni:

  • l'antenato italiano nato prima del 17 marzo 1861 (proclamazione del Regno d'Italia) deve essere morto dopo tale data ed essere morto in possesso della cittadinanza italiana;
  • l'antenato donna trasmette il diritto alla cittadinanza ai discendenti nati prima del 1º gennaio 1948 (entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana) solo in ipotesi residua secondo l'articolo 1 comma 2, Legge 13 giugno 1912, n. 555, se il padre era ignoto, se il padre era apolide, se i figli non seguivano la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questo apparteneva, ossia se il paese imponeva o concedeva la cittadinanza estera solo per ius soli e non per ius sanguinis.