Diritto d'autore

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Diritto d'autore
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto della proprietà intellettuale

Il diritto d'autore italiano, similmente a quanto avviene in ambito internazionale ed in altri ordinamenti nazionali, è quella branca dell'ordinamento italiano che disciplina l'attribuzione a colui che abbia realizzato un'opera dell'ingegno a carattere creativo di un insieme di facoltà, dirette soprattutto a riservare all'autore qualsiasi attività di utilizzazione economica dell'opera. Esso è disciplinato dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni. Al momento della sua emanazione, la legge era sostanzialmente conforme alla tutela minima prevista dalla Convenzione di Berna. Nel corso del tempo le sue disposizioni sono state modificate in numerose occasioni in recepimento, tra l'altro, di diverse disposizioni comunitarie, oltre che in adeguamento al dettato della successiva Costituzione repubblicana.

Opere tutelate[modifica]

Gli artt. 1-5 forniscono gli elementi per individuare le opere protette dal diritto d'autore. Nella tutela rientrano tutte le opere dell'ingegno aventi carattere creativo, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. A titolo esemplificativo, la legge fornisce un elenco di categorie in cui siano ricomprese le opere riconducibili:

  • alla letteratura: opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e religiose (compresi i programmi per elaboratore e le banche dati), sia in forma scritta che orale
  • alla musica: opere e composizioni musicali, con o senza parole, opere drammatico-musicali e variazioni musicali purché costituiscano un'opera originale in sé
  • alle arti figurative: opere di scultura, pittura, disegni, incisioni o appartenenti ad arti figurative similari, compresa la scenografia
  • all'architettura: i disegni e le opere dell'architettura, le opere del disegno industriale che presentino carattere creativo e valore artistico
  • al teatro: opere coreografiche e pantomimiche (con o senza traccia scritta)
  • alla cinematografia: opere cinematografiche, mute o con sonoro, fotografiche
  • al disegno industriale che presenti di per sé valore artistico e carattere creativo.

Inoltre sono protette anche le cosiddette "elaborazioni di carattere creativo", come ad esempio le traduzioni in un'altra lingua, le trasformazioni da una forma letteraria o artistica in un'altra, gli adattamenti, le riduzioni, ecc.

A seguito del recepimento delle direttive 96/9/CE e 91/250/EEC inoltre, sono ora ricompresi nell'elenco:

Contenuto del diritto d'autore[modifica]

Si tratta di una posizione giuridica soggettiva relativamente giovane nell'evoluzione del diritto, provenendo maggiormente dalla diffusione della stampa, che consentiva agevoli riproduzioni del materiale concepito da altri. È oggi un argomento centrale del diritto privato, stante la diffusione di nuove forme di comunicazione di massa che facilitano la riproduzione di opere.

Il diritto nasce al momento della creazione dell'opera, che il nostro codice civile identifica, un po' cripticamente, in una particolare espressione del lavoro intellettuale. Quindi, contrariamente a quanto spesso argomentato (non sempre disinteressatamente), è dall'atto creativo che, incondizionatamente, il diritto si origina; non vi è pertanto alcun obbligo di deposito (ad esempio, presso la SIAE), di registrazione o di pubblicazione dell'opera (a differenza del brevetto industriale e sui modelli e disegni di utilità che vanno registrati con efficacia costitutiva).

L'autore ha naturalmente la facoltà (positiva) di sfruttare la propria opera in ogni forma e modo. Questa facoltà discende non tanto dall'esistenza del diritto d'autore ma piuttosto dal riconoscimento anche a livello costituzionale della libertà di iniziativa economica privata, secondo cui ciascuno è libero di utilizzare (senza riconoscimenti od autorizzazioni di nessun genere) un'opera dell'ingegno, in particolare la propria opera dell'ingegno, in attività produttive di beni e servizi (quindi in attività economiche). Ciò che il diritto d'autore riconosce al creatore di un'opera sono invece una serie di facoltà (negative cioè) esclusive: e precisamente una serie di facoltà di impedire ai terzi di sfruttare economicamente la propria opera. Il diritto d'autore, come disciplinato dalla relativa legge, ricomprende in particolare le seguenti facoltà esclusive inerenti all'opera:

  • pubblicarla
  • riprodurla
  • trascriverla
  • eseguirla, rappresentarla o recitarla in pubblico
  • comunicarla al pubblico, ovvero diffonderla tramite mezzi di diffusione a distanza (telegrafo, telefono, radiodiffusione, televisione e mezzi analoghi, tra cui il satellite, il cavo e la stessa internet), compresa la sua messa a disposizione del pubblico in maniera che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento scelti individualmente (le cosiddette fruizioni on demand)
  • distribuirla
  • tradurla e/o elaborarla
  • venderla
  • noleggiarla e darla in prestito.

Tutti i diritti elencati sono indipendenti l'uno dall'altro, il che significa che l'esercizio di uno non esclude l'esercizio di tutti gli altri; inoltre tali diritti riguardano sia l'opera nel suo insieme, che in ciascuna delle sue parti.

Il diritto consiste di due elementi fondamentali: il diritto morale e il diritto patrimoniale. Il primo è strettamente legato alla persona dell'autore e, salvo casi particolari, tale rimane, mentre il secondo è originariamente dell'autore, il quale può cederlo dietro compenso (ma anche gratuitamente) ad un acquirente (meglio sarebbe chiamarlo licenziatario), il quale a sua volta può nuovamente cederlo nei limiti del contratto di cessione e della legge applicabile.

Diritto morale dell'autore[modifica]

Mira a tutelare la personalità dell'autore e l'attività in cui si materializza la sua creatività. Si specifica in una serie di facoltà:

A) Il diritto d'inedito. È un'articolazione della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 della Costituzione.

B) Il diritto alla paternità dell'opera.

  • L'autore gode del diritto di rivendicare la paternità dell'opera, cioè di esserne pubblicamente indicato e riconosciuto come l'artefice e all'inverso, che non gli venga attribuita un'opera non sua o diversa da quella da lui creata. L'usurpazione della paternità dell'opera costituisce plagio, contro il quale il vero autore può difendersi ottenendo per via giudiziale la distruzione dell'opera dell'usurpatore, oltre al risarcimento dei danni (in caso di opera anonima o pseudonima l'autore può rivelarsi, se vuole, quando meglio crede) e di opporsi a qualsiasi modifica o ad ogni atto che possa pregiudicare il suo onore o la sua reputazione.
  • L'editore è obbligato a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseudonima, se ciò è previsto dal contratto.
  • Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi siano menzionati nella proiezione della pellicola cinematografica.
  • Il diritto di paternità tutela, oltre a quello dell'autore, anche l'interesse pubblico, garantendo la collettività da ogni forma di inganno o confusione nella attribuzione della paternità intellettuale.
  • Dopo la morte dell'autore mantengono tali diritti i discendenti. È il diritto morale che regola la pubblicazione delle opere inedite effettuata dagli eredi dell'autore.

C) Il diritto all'integrità dell'opera. L'autore ha diritto ad essere giudicato dal pubblico per l'opera così come egli l'ha concepita. La tutela del diritto morale all'integrità dell'opera riguarda solo quelle modifiche che comportano un concreto pregiudizio per la personalità dell'autore.

D) Diritto di ritirare l'opera dal commercio: il c.d. diritto di pentimento. L'art. 2582 del codice civile prevede che l'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio. Ha l'obbligo di corrispondere un indennizzo a coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera stessa.

Diritti di utilizzazione economica[modifica]

Come si legge all'art.25: i diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte: se l'autore è morto il 2 gennaio 1940, i diritti di esecuzione economica scadranno il 31 dicembre 2010.

Nel caso in cui l'opera sia frutto del lavoro di più coautori, si considera come termine sulla vita il coautore che muore per ultimo. Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione dell'opera come un tutt'uno è di settant'anni dalla prima pubblicazione. Per le opere anonime o pseudonime devono trascorrere settant'anni dalla prima pubblicazione (qualunque sia la forma in cui viene effettuata): se l'autore si rivela o viene rivelato da persone autorizzate, l'opera torna a sottostare alle normali leggi. In caso di parti di opera, di volumi e/o di opere periodiche, la durata dei diritti decorre dall'anno della pubblicazione.

Le edizioni nazionali[modifica]

Una particolare disciplina speciale è prevista per le cosiddette edizioni nazionali. Quando lo Stato od enti culturali particolarmente qualificati, intendono onorare un grande personaggio del mondo dell'arte o della scienza mettendo a disposizione l'opera omnia o una sezione particolarmente interessante (ad esempio i carteggi). In tal caso il ministro con proprio decreto provvede alla costituzione di una speciale commissione per affrontare i problemi scientifici della fissazione di un testo critico ed altresì gli aspetti operativi.

La particolare situazione delle Edizioni nazionali, che richiedono evidenti contemperamenti dell'ordinaria legislazione in tema di diritto d'autore con le esigenze culturali dell'intera nazione ha spinto il legislatore del 1942 a dedicare ad esse apposite norme: L'art 11 della legge del diritto d'autore dispone: Alle amministrazioni dello stato, alle provincie ed ai comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese. Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni. Il successivo articolo 29 disciplina gli aspetti economici della questione: Per 20 anni i diritti esclusivi di utilizzazione economica spettano alle amministrazioni dello Stato, enti pubblici, accademie che hanno promosso l'edizione nazionale.[1] Trascorso il regime speciale torna ad applicarsi in pieno la normativa ordinaria.

Eccezioni e limitazioni[modifica]

Le libere utilizzazioni, definite negli articoli da 65 a 71-decies, sono le eccezioni e limitazioni al diritto d'autore: esistono infatti alcune opere che possono essere, sotto determinate condizioni, liberamente utilizzate. Di seguito alcuni casi in cui l'uso è libero, in generale sempre citando la fonte e il nome dell'autore ogni volta che è possibile (per un elenco completo si vedano gli artt. 65-71 quinquies della legge n. 633/41 che regola il diritto d'autore) :

  • articoli di attualità, economici o politico religiosi, pubblicati in riviste o giornali; possono essere riprodotti su altre riviste o giornali purché la riproduzione non sia stata espressamente riservata e vengano indicati
    • nome della rivista/giornale,
    • data e numero della rivista/giornale,
    • nome dell'autore (se l'articolo è firmato);
  • riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità: consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, a scopo informativo, indicando la fonte, salvo caso di impossibilità.
  • discorsi tenuti in pubblico, purché si indichi
    • la fonte,
    • il nome dell'oratore,
    • la data e il luogo in cui è stato tenuto il discorso.
  • opere o parti di opere in procedure parlamentari, giudiziarie, amministrative

L'articolo 68 della legge sul diritto d'autore permette varie riproduzioni:

  • di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.
  • musei, biblioteche e archivi pubblici possono fare fotocopie delle loro opere, effettuate per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto.
  • si possono fare fotocopie del 15 per cento del volume, pubblicità esclusa, per uso personale (non vale per spartiti e partiture musicali). Si paga un equo compenso agli autori (è compreso nel costo delle fotocopie) ed è vietata la diffusione al pubblico delle copie realizzate.

L'articolo 68-bis è particolarmente rilevante in quanto rende legale il funzionamento della rete internet, che basa la trasmissione di informazioni sulla creazione di copie temporanee che sarebbero vietate normalmente dal diritto d'autore (è un atto di riproduzione), questo recita: "Salvo quanto disposto in ordine alla responsabilità dei prestatori intermediari dalla normativa in materia di commercio elettronico, sono esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali." L'articolo 69 regola il prestito di opere da parte di biblioteche, discoteche dello stato e enti pubblici che non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione. Un'altra eccezione importante del diritto d'autore è rappresentata dalle opere orfane, che possono essere sfruttate secondo le modalità definite dagli articoli da 69-bis e ter. Le opere sono considerate orfane, cioè senza autore nel senso che non è possibile rintracciare nessun detentore dei diritti, solo dopo che siano state svolte ricerche diligenti (vedi 69-quater) e l'autore ha comunque la facoltà di dichiararsi tale e quindi porre fine allo status di "opera orfana" in qualsiasi momento. In tal caso ha anche diritto a un equo compenso per lo sfruttamento dell'opera che si è fatto nel frattempo (vedi 69-quinquies). L'utilizzo di opere o parti di opere a scopo didattico e di critica è permesso dall'articolo 70 che recita: "1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali. 1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro [...]" Con alcune limitazioni (sulla porzione dell'opera o qualità) quindi è libera l'utilizzazione purché non sia a scopo di lucro e vengano menzionati:

  • titolo dell'opera,
  • autore,
  • editore,
  • eventuale traduttore.

Questa limitazione del diritto d'autore è in linea con l'articolo 27 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, secondo il quale “ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici” e l'articolo 33 della costituzione italiana che evidenzia come “l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”. [2] [3] [4]

Estinzione dei diritti di utilizzazione economica[modifica]

Il diritto di utilizzo economico si estingue, nella maggior parte degli ordinamenti occidentali, decorso un certo periodo dalla morte dell'autore; pertanto agli eredi è in genere garantito un periodo di tutela di questo diritto che copre un tempo equivalente ad una o due generazioni. Attualmente tale tutela nella maggior parte dei paesi occidentali (tra cui l'Italia) è di settant'anni dalla morte dell'ultimo dei coautori dell'opera. Il diritto morale non si estingue mai ed è tutelabile dagli eredi, sempre restando da riferirsi all'autore, in qualunque tempo, la titolarità creativa dell'opera.

Estinto il diritto d'autore, l'opera diviene di pubblico dominio ed è liberamente utilizzabile da chiunque, anche a fini economici, purché sia rispettato il diritto morale alla titolarità artistica.

Libere utilizzazioni e fair use[modifica]

L'art. 70 della legge sul diritto d'autore introduce in Italia il diritto di compiere il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera per scopi di critica, di discussione e di insegnamento che «sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera»

La dottrina tradizionale aveva dato una lettura riduttiva delle utilizzazioni libere, considerato che nell'ordinamento italiano non esiste il concetto di fair use, tipico del sistema a copyright. In seguito alla pretesa della SIAE di esigere compensi per diritto d'autore pure per le opere utilizzate in attività didattiche, il dibattito sull'introduzione dell'istituto del fair use si è aperto anche in Italia, sulla falsariga del fair use statunitense e del fair dealing di Common law. Un primo risultato tangibile in questo senso può ravvisarsi nella recente modifica legislativa che consente la libera pubblicazione su internet, a titolo gratuito e senza scopo di lucro, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, proprio per uso didattico o scientifico (art. 70, comma 1-bis).

Dal canto suo il Parlamento dell'Unione Europea in sede di approvazione della direttiva sull'armonizzazione delle norme penali contro la pirateria informatica, aveva già sottolineato la particolare situazione delle esigenze didattiche o scientifiche. Questa estensione trovava una resistenza negli interpreti italiani, ma inaspettatamente il Governo, in risposta all'interrogazione parlamentare del senatore Bulgarelli, ha, però, affermato che già adesso il testo dell'attuale art. 70 debba interpretarsi in senso sostanzialmente analogo al fair use degli Stati Uniti. Oltre a questa libera utilizzazione ex lege, è comunque sempre utilizzabile un meccanismo convenzionale delle "libere utilizzazioni" o "limitazioni dei diritti", quale è ad esempio la licenza Creative Commons.

L'armonizzazione europea della normativa penale[modifica]

Nel mese di aprile 2007 sempre il Parlamento europeo ha votato in seduta plenaria una relazione che accoglie la proposta della Commissione in tema di una nuova direttiva europea, mirante in particolare ad introdurre norme più severe ed armonizzate in materia di tutela penale delle violazioni del diritto d'autore. Con uno degli emendamenti proposti si è però anche introdotto un regime ricalcato sostanzialmente proprio sul fair use: le riproduzioni in copie o su supporto audio o con qualsiasi altro mezzo, eseguite a fini di critica, recensione, informazione, insegnamento (compresa la produzione di copie multiple per l'uso in classe), studio o ricerca, «non devono essere qualificate come reato».

Diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore[modifica]

Sono una serie di diritti che nascono in capo a soggetti diversi dall'autore dell'opera, ma la cui esistenza è direttamente "connessa" appunto all'esercizio dei diritti d'autore, poiché si riferiscono ad attività intellettuali e commerciali determinanti per il sistema dell'industria culturale. Tradizionalmente sono i diritti disciplinati dal Titolo II della legge 633/1941 (artt. 72 e seguenti) relativi all'incisione e produzione di fonogrammi, quelli relativi alla produzione di opere audiovisive e cinematografiche, quelli relativi all'emissione radiofonica e televisiva e quelli degli artisti interpreti ed esecutori.

Diritti relativi al ritratto[modifica]

Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso del soggetto tranne quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico ricoperto, da necessità di giustizia o polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può essere messo in commercio o esposto se pregiudica l'onore, la reputazione o comunque il decoro della persona ritratta.

La riforma del diritto d'autore[modifica]

Dopo 46 anni dalla sua uscita, in molti ambiti si è sostenuta la necessità di una profonda revisione della legge sul diritto d'autore, anche per adeguarla ai progressi della comunicazione digitale. Il consiglio dei ministri ha, pertanto approvato un DDL di legge -delega al governo per l'emanazione di un decreto -delegato di completa riforma della legislazione.. Nel frattempo il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, previsto dall'articolo 190 dell'attuale legge, ha iniziato una sistematica operazione di coinvolgimento del mondo accademico e di tutte le associazioni rappresentative degli interessi toccati da detta normativa. La novità impressa dal suo presidente prof. Gambino è di non essersi mostrato aperto solo alle osservazioni di autori ed editori ma di tutto il mondo variegato degli utenti, delle associazioni dei consumatori, delle biblioteche e del mondo dell'open content e dei creative commons. Il contenuto delle proposte presentate il 18 dicembre 2007 al Ministro per i beni e le attività culturali è consultabile on line

Bibliografia essenziale[modifica]

  • Domenico Picciché, Elementi di diritto dello spettacolo. Guida per l'artista (ed. Rugginenti, 2005).
  • Aliprandi, Capire il copyright - Percorso guidato nel diritto d'autore (ed. PrimaOra, 2007), disponibile anche su www.copyleft-italia.it/libro3 [1].
  • Auteri, Floridia, Mangini, Olivieri, Ricolfi, Spada, Diritto industriale - Proprietà intellettuale e concorrenza (ed. Giappichelli, 2005).
  • Pascuzzi e Caso, I diritti sulle opere digitali. Copyright statunitense e diritto d'autore italiano (ed. CEDAM, 2002).
  • Ubertazzi, I diritti d'autore e connessi, (ed Giuffrè, 2003).
  • Antonella De Robbio, Diritto d'autore: la proprietà intellettuale tra biblioteche di carta e biblioteche digitali Roma: AIB, Sezione Lazio. 2001. 180 p. ISBN 88-7812-071-5
  • Ubertazzi (a cura di), Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza Cedam, Padova, 2007.
  • Patron A., Il nuovo diritto d'autore, manuale teorico-pratico, (ed. Simone, 2001).
  • David Terracina La tutela penale del diritto d'autore e dei diritti connessi Giappichelli editore ISBN 88-348-631-9

Note[modifica]

  1. Uno speciale regime, con esclusiva ridotta a due anni, spetta alle Accademie e agli altri enti pubblici culturali per le comunicazioni e le memorie pubblicate da esse.
  2. fonte: LDA(Legge Diritto d'Autore) 663/1941
  3. fonte: costituzione italiana
  4. fonte: dichiarazione universale dei diritti umani

Voci correlate[modifica]

Collegamenti esterni[modifica]