Sentenza dichiarativa di Fallimento

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Facoltà di Giurisprudenza - Materia: Diritto commerciale
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La sentenza dichiarativa di fallimento apre la procedura fallimentare. Prima di pronunciarla, il Tribunale, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti (oggettivi e soggettivi), può esperire delle indagini preliminari, nell’ambito delle quali ha l’obbligo di ascoltare in camera di consiglio il debitore. Ciò perché non si può limitare il diritto alla difesa di quest’ultimo. L’eventuale omissione di tale obbligo comporta la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento. Terminati gli accertamenti preliminari, il Tribunale può respingere l’istanza o dichiarare il fallimento, con sentenza. La sentenza è provvisoriamente esecutiva, ma contro di essa possono opporsi, entro 15 gg. dalla notificazione:

  • Il debitore
  • Chiunque vi abbia interesse, tranne i creditori istanti

Le eccezioni che gli oppositori possono sollevare si concretizzano nelle seguenti fattispecie:

  • Incompetenza territoriale
  • Mancata audizione del debitore
  • Mancanza di uno dei 2 presupposti (impresa commerciale o insolvenza)

L’opposizione può essere respinta o accolta. In quest’ultimo caso il fallimento viene revocato.

La sentenza che respinge o accoglie l’opposizione è appellabile entro 15 gg. dalla notifica.

[modifica] La sentenza dichiarativa del fallimento contiene

  • La nomina del giudice delegato e del curatore
  • L’ordine al fallito di depositare entro 24 ore i libri contabili ed il Bilancio
  • L’ordine per la cattura del fallito, qualora egli si sia macchiato di reati fallimentari
  • L’assegnazione ai creditori di un termine massimo di 30 gg. per l’insinuazione nel passivo
  • L’indicazione del giorno per l’adunanza dei creditori (entro 20 gg. dal termine indicato al punto

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