Procedura fallimentare
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[modifica] Procedura fallimentare
[modifica] Richiesta
La dichiarazione di fallimento può essere richiesta:
- dallo stesso debitore (fermo restando che spetta sempre al Tribunale accertare l'esistenza oggettiva dello stato di insolvenza);
- dal creditore (o dai creditori), che deve provare lo stato di insolvenza del debitore;
- dal pubblico ministero (PM), se dovesse ravvisare (e riesca a provare) un interesse generale di tutti i creditori oppure se, nel corso di un procedimento penale, risulti l'insolvenza del debitore da particolari comportamenti dello stesso (fuga o latitanza, chiusura dei locali d'impresa, trafugamento, sostituzione o diminuzione dell'attivo, etc.);
- dal giudice di un processo civile, se nel corso di un giudizio ravvisi l'insolvenza di una delle parti del giudizio stesso;
- dal curatore del fallimento di una società, limitatamente alla richiesta che il fallimento sia esteso anche al socio occulto o di fatto.
[modifica] Istruttoria prefallimentare
Il debitore che chiede il fallimento deve depositare le scritture contabili e fiscali dei tre anni precedenti, uno stato estimativo delle sue attività e un elenco dei creditori presso la cancelleria. Viene prevista una nuova forma di comunicazione degli avvisi, attraverso mezzi telematici quali il telefax o l'indirizzo di posta elettronica. Diversamente da prima gli imprenditori individuali o collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese e non più dalla cessazione dell'impresa. In caso di decesso dell'imprenditore il procedimento prosegue nei confronti degli eredi. Non è più previsto l'obbligo di trasmissione dell'elenco dei protesti.
L'istruttoria ha carattere sommario ed inquisitorio e si svolge con il principio del contraddittorio. Per la procedura è competente il tribunale in composizione collegiale; tuttavia il procedimento può essere delegato al Giudice Relatore, anche se la decisione finale spetta sempre al tribunale. È competente il tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale d'impresa. Il tribunale convoca in seduta collegiale il debitore e i creditori ed eventualmente il P.M., tramite decreto. La parte che ha fatto istanza di fallimento notifica il ricorso e il decreto. Il deposito delle memorie e dei documenti e della situazione patrimoniale e finanziaria del debitore deve avvenire al massimo fino a 7 giorni prima dell'udienza. Possono essere nominati consulenti di parte, per la particolare natura delle materie trattate.
Il tribunale su istanza di parte emette provvedimenti diretti alla conservazione del patrimonio. Una particolarità non prevista prima del 2006 consiste nel fatto che, se l'ammontare dei crediti scaduti e non pagati non supera euro 25.000, non può essere proposta domanda di fallimento.
[modifica] La sentenza dichiarativa di fallimento
Con il decreto di fallimento, il tribunale nomina il G.D., il curatore, ordina al fallito il deposito delle scritture contabili entro tre giorni (in luogo delle 24 ore), stabilisce la data per l'esame dello stato passivo (entro 120 giorni dalla sentenza), concede ai creditori un termine massimo di 30 giorni prima della data prevista per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo.
La sentenza viene notificata al debitore entro il giorno successivo al deposito e per estratto al curatore. Viene depositata anche presso il Registro delle imprese. Gli effetti decorrono dalla data di pubblicazione per il debitore; per i terzi dalla data di deposito presso il Registro suddetto
[modifica] Il reclamo e il ricorso per Cassazione
Contro alla sentenza dichiarativa di fallimento può essere proposto appello entro 30 giorni dalla notifica al debitore (se a ricorrere è il debitore; 30 giorni dall'iscrizione presso il Registro delle imprese per gli altri). Non può essere proposto oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza. L'appello non sospende gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento salvo su istanza di parte a tal fine. Il presidente entro 5 giorni dal deposito del ricorso fissa un'udienza di comparizione (entro 45 giorni) che si svolge in collegio con la formula del contraddittorio. La trattazione è orale e dovrebbe concludersi, di norma, in giornata. Al termine della discussione la corte si pronuncia con sentenza.
La sentenza che revoca il fallimento è comunicata al creditore che lo ha richiesto, al debitore e al curatore. La sentenza che rigetta l'appello è notificata al ricorrente. È ammesso ricorso in Cassazione nelle forme ordinarie.
Anche contro la sentenza di reiezione dell'istanza di fallimento è ammesso il ricorso in appello, ma il termine è di 15 giorni dalla comunicazione.
[modifica] L'accertamento del passivo
Il curatore appone i sigilli sui beni e nella sede dell'impresa, assistito dalla forza pubblica. Il denaro contante, le cambiali e gli altri titoli di credito, le scritture contabili devono essere consegnate al curatore e depositate presso la cancelleria del Tribunale. Nel più breve tempo possibile il curatore redige l'inventario formando presa visione delle attività compiute. Stila un elenco dei creditori desumibili dalle scritture contabili e dagli altri documenti acquisiti. Subito dopo la dichiarazione di fallimento, il cancelliere forma un fascicolo del processo, contenente tutti gli atti, i provvedimenti ed i ricorsi. Il fascicolo può essere consultato dal comitato dei creditori e dal fallito.
Di seguito il curatore procede ad avvisare i creditori anche per via fax o e-mail. I creditori devono presentare ricorso d'insinuazione al passivo entro 30 giorni dalla notifica e spedirlo tramite posta o in altra forma anche telematica allegando eventuali documenti. Gli eventuali documenti non presentati con il ricorso possono essere depositati almeno 15 giorni prima dell'udienza. Sulle domande di insinuazione decide con decreto motivato il giudice delegato. Il curatore, dopo aver esaminato le domande e i documenti, predispone il cosiddetto 'progetto di stato passivo' e provvede al deposito in cancelleria almeno 15 giorni prima dell'udienza. Si procede alla discussione dello stato passivo in udienza e se questo è accettato viene comunicato a tutte le parti dopo il deposito in cancelleria. Avverso il decreto di esecutività dello stato passivo si può proporre opposizione, impugnazione e revocazione. Su queste domande, con procedimento unificato, decide entro 30 giorni il tribunale, acertandone le motivazioni indotte dall'imprenditore fallito o da terzi.
Le domande tardive di crediti devono essere presentate entro un anno dal deposito del decreto esecutivo.
Su istanza del curatore, il tribunale può non procedere all'accertamento del passivo con decreto motivato se ritiene che il realizzo sia insufficiente o assente.
[modifica] Liquidazione dell'attivo
Con la sentenza dichiarativa di fallimento, il tribunale può disporre l' "esercizio provvisorio" (continuazione dell'esercizio dell'impresa) su proposta del curatore, sentito il Giudice Delegato e il comitato dei creditori (o autonomamente, se è disposto contestualmente alla dichiarazione di fallimento), anche tramite affitto d'azienda o di un ramo di essa. L'affittuario avrà diritto di prelazione in caso di vendita dell'impresa nel rilevarla.
Entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario, il curatore predispone il programma di liquidazione. Viene presentato ai creditori e al G.D. . Dopo l'approvazione, si procede alla vendita dei beni, dell'azienda o per rami d'azienda, cessione dei crediti anche di natura fiscale secondo metodologie competitive (come l'asta pubblica). Il G.D. può sospendere la vendita se ricorrono gravi e giustificati motivi, su istanza del fallito o del comitato dei creditori, o in caso di offerta migliorativa.
Il progetto di riparto dell'attivo è predisposto dal curatore e diviene esecutivo se, una volta trascorsi i 15 giorni, i creditori non propongono reclamo. Altrimenti il programma diviene esecutivo previo accantonamento delle somme contestate sulle quali decide il tribunale. Nella ripartizione i crediti assistiti da garanzia reale prevalgono sui crediti prededucibili; questi prevalgono sui crediti privilegiati (pegno, ipoteca) e per ultimi si hanno i creditori chirografari, soggetti a par condicio creditorum (in pratica, saranno soddisfatti in egual misura sulla percentuale del credito ad essi dovuto).