Nozioni di teoria generale del reato

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Nozioni di teoria generale del reato
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto penale

Introduzione[modifica]

La teoria generale del reato è quella parte della dogmatica penale che ha lo scopo di individuare ed ordinare gli elementi che configurano la fisionomia del fatto penalmente rilevante; in altre parole la teoria generale del reato si propone di formulare delle regole generali per l'applicazione delle norme con lo scopo di garantire sempre maggiore certezza ed uniformità nell'applicazione del diritto. La considerazione analitica del reato ha dato luogo a due teorie principali: bipartita e tripartita.

Concezione bipartita[modifica]

Per tale teoria il reato è un fatto umano commesso con volontà colpevole; il reato si compone quindi di due elementi fondamentali: l'elemento oggettivo (cioè il fatto materiale) costituito dall'azione od omissione (requisiti soggettivi del fatto), dall'evento naturalistico (quando c'è) e dal rapporto di causalità che deve intercorrere tra condotta ed evento (requisito oggettivi del fatto); l'elemento soggettivo (cioè la colpevolezza) costituito dall'atteggiamento psicologico richiesto dalla legge per la commissione del reato (dolo, colpa, preterintenzione) affinché il fatto possa essere imputato soggettivamente. Per questa teoria l'antigiuridicità è l'essenza del reato e non è un elemento autonomo. La presenza di cause di giustificazione esclude l'esistenza del fatto tipico e non solo l'antigiuridicità.

Concezione tripartita[modifica]

Per la teoria tripartita, accolta da Fiandaca-Musco, la struttura del reato si compone di 3 elementi: il fatto tipico (in quanto fatto materiale) costituito dai soli requisiti oggettivi, ovvero condotta, evento e causalità; la colpevolezza,costituito dal solo elemento soggettivo, cioè il nesso psichico che lega autore ed evento e declinabile nelle forme del dolo (come volontà e previsione dell'evento e, quindi, forma più grave di colpevolezza), colpa e preterintenzione; l'antigiuridicità cioè la contrarietà del fatto all'ordinamento indipendentemente dall'elemento psicologico. Secondo tale teoria quindi una condotta che consti di fatto materiale e colpevolezza ma sia carente di antigiuridicità, corrisponde alla fattispecie ma non potrà dirsi penalmente illecita; per essere penalmente illecita occorre che non vi siano norme nell'ordinamento che impongano o autorizzino il comportamento oggetto di reato (cause di giustificazione).