Materia:Revisione aziendale

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La revisione contabile si caratterizza per l'insieme di attività che consente al revisore di esprimere un giudizio professionale sull'attendibilità con cui il bilancio rappresenta la situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale di un'azienda.

Il controllo contabile può essere obbligatorio o facoltativo. In particolare, è obbligatorio per le società quotate nonché per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata che presentino un capitale sociale uguale o maggiore di 120.000 €, superino i limiti previsti per la redazione del bilancio in forma abbreviata, di cui all'art. 2435-bis C.C. e siano obbligate a redigere il bilancio consolidato.

I soggetti chiamati ad esprimere il controllo contabile devono essere società di revisione contabile per società le quotate nei mercati regolamentati, come previsto dall'art.155 del TUIF, qualora, invece, le società non siano quotate il controllo può essere affidato al revisore persona fisica oppure alla società di revisione. La normativa di riferimento per il revisore chiamato ad esprimere un giudizio professionale sull'attendibilità di un bilancio è rappresentata dal Codice Civile per le società non quotate, dal TUIF per le quotate nonché dai principi di revisione e dai principi contabili nazionali emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Ragionieri.

I principi di revisione possono essere raggruppati in tre macroaree che sono:

  • i principi etico-professionali del revisore (diligenza, segreto professionale ed indipendenza)
  • i principi di svolgimento delle attività di revisione
  • i principi di stesura della relazione.

I principi contabili nazionali, invece, riguardano i principi di rilevazione contabile delle operazioni; i principi di redazione dello stato patrimoniale e del conto economico ed i principi di valutazione delle poste di bilancio. Il processo di revisione si articola in tre fasi principali:

  1. la pianificazione dell'attività di revisione, nella quale si studia l'azienda, si valuta il sitema di controllo interno, si determina il limite di significatività e del rischio del revisore e si definisce l'attività da svolgere
  2. l'applicazione delle procedure di revisione come indicate dai principi di revisione contabile
  3. l'emissione del giudizio, che può essere senza rilievi, con rilievi, negativo o addirittura il revisore può dichiararsi impossibilitato ad esprimere un giudizio.

Con la riforma del diritto societario del 2003 si è attuata la separazione del controllo sull'amministrazione dal controllo contabile, originariamente entrambi affidati al Collegio Sindacale. L'affidamento del controllo contabile ad un revisore esterno è stato avvisato nel 1974 quando per le società quotate venne introdotto l'istituto della revisione contabile obbligatoria, oggi disciplinato dagli artt. 156-165 TUIF. A tale disciplina, tuttora in vigore, si è affiancata con la riforma del 2003 quella del controllo contabile prevista dagli artt. 2409-bis a 2409-septies C.C., applicabile a tutte le società per azioni. In particolare, oggi, coesistono tre discipline parzialmente diverse per quanto riguarda il controllo contabile:

  • Nelle società che non fanno ricorso al capitale di rischio, il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile persona fisica o da una società di revisione iscritti in apposito registro istituito presso il Ministero di Giustizia, secondo la disciplina del Codice Civile. Tuttavia, nelle società non tenute alla redazione del bilancio consolidato lo statuto può affidare il controllo contabile allo stesso Collegio Sindacale. In tal caso, il Collegio Sindacale deve essere interamente costituito da revisori contabili (art. 2409-bis3).
  • nelle società che fanno ricorso al capitale di rischio diverse dalle società quotate, il controllo contabile, invece, può essere esercitato solo da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale limitatamente a tali incarichi è assoggettata a parte della disciplina della revisione contabile prevista per le società quotate ed alla vigilanza della Consob (art.2409-bis2).
  • infine, nelle società con azioni quotate l'attività di revisione contabile è riservata alle società di revisione iscritte in apposito albo speciale tenuto a cura della Consob (art. 161 TUIF) ed è integralmente assoggettata alla disciplina dettata dal TUIF.

Nelle società sottoposte a controllo contabile, il soggetto al quale è demandato il relativo controllo è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo. Successivamente l'incari è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale. L'Assemblea determina altresì il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico. Nelle società quotate, l'incarico è conferito, previo parere del Collegio Sindacale, dall'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio.

L'incarico di controllo contabile o di revisore contabileha la durata di tre esercizi e nelle società quotate può essere rinnovato per non più di due volte.

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