Le fonti del diritto

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Per fonti del diritto si intendono tutti i documenti, atti, provvedimenti, trattati che sono idonei alla produzione del diritto, vale a dire che contengono norme giuridiche ufficiali.

Indice

[modifica] Le fonti del diritto italiano

L'articolo 1 delle Disposizioni sulla legge in generale anteposte al Codice Civile afferma che sono fonti del diritto: 1. Le leggi 2. I regolamenti 3. Le norme corporative 4. Gli usi. L'articolo dà un elenco un po' diverso da quello che effettivamente vige in realtà, questo perché il testo del Codice Civile risale al 1942, ancora in periodo fascista, e quindi non considera quella che è la fonte del diritto per eccellenza, cioè la Costituzione. Anche l'ordinamento corporativo è stato soppresso nel 1944 dopo la caduta del regime. Oggi si può parlare nell'ordine di cinque diverse fonti di produzione: la Costituzione, le leggi, le leggi regionali, i regolamenti, gli usi.

L'ordine in cui sono scritte non è casuale, ma implica una gerarchia ben precisa delle fonti del diritto: la fonte di grado inferiore non può per nessun motivo contrastare con quella di grado superiore.

[modifica] La Costituzione

La Costituzione rappresenta la fonte del diritto per eccellenza nell'ordinamento italiano e per questo si colloca al primo posto nella gerarchia. Il testo è stato formulato ed approvato dall'Assemblea Costituente ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1948.

La Costituzione nella sua prima parte detta i principi fondamentali della Repubblica e tutela i diritti inviolabili dell'uomo; inoltre più avanti detta i principi di funzionamento dello Stato, legittima le sue istituzioni e fornisce indicazioni per la creazione delle leggi.

Una caratteristica importante della Costituzione italiana è la sua rigidità, motivo per cui non può essere modificata semplicemente dallo Stato con leggi ordinarie: essa stessa detta i limiti e le forme in cui può essere modificata attraverso un procedimento aggravato a doppia deliberazione dei due rami del Parlamento e la possibilità di un referendum. Inoltre essa si dota di giustizia costituzionale, istituendo la Corte Costituzionale con il compito di vigilare e deliberare su ogni possibile conflitto tra le leggi e la Costituzione.

[modifica] Le leggi ordinarie

Le leggi occupano il secondo posto nella gerarchia delle fonti del diritto. Sono approvate dal Parlamento che detiene il potere legislativo e promulgate con la firma del Presidente della Repubblica e con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Le disposizioni di legge non possono contrastare con la Costituzione. Se un giudice ritiene che possa esistere un conflitto in questi termini, egli non può decidere da solo, ma deve sospendere il processo e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale.

Le leggi ordinarie possono derivare da disegni di legge presentati dal parlamento (il caso - almeno in teoria - standard), decreti legislativi delegat' (in cui il parlamento fornisce al Governo indicazioni generali sulla formulazione di una proposta di legge) e decreti-legge (in cui è direttamente il Governo a emanare la legge, che comunque deve essere approvata dal Parlamento entro 60gg).

Tra le fonti di pari livello si può includere in senso negativo anche il referendum abrogativo che può cancellare una legge attraverso l'esercizio della democrazia diretta.

[modifica] Le leggi regionali

Anche le singole regioni possono emanare provvedimenti legislativi validi esclusivamente sul loro territorio. L'attività legislativa delle regioni è regolata dalla legge che la limiti a particolari ambiti, quali l'amministrazione locale, l'urbanistica, il turismo, ecc...). Una legge regionale non è valida se esce dai limiti della sua competenza e viee annullata su sentenza della Corte Costituzionale.

[modifica] I Regolamenti

I regolamenti sono atti derivanti direttamente dal potere esecutivo (Governo, Pubblica Amministrazione) volti a disciplinare situazioni specifiche sul territorio: per esempio il potere pubblico esercita la sua supremazia sul diritto privato emanando un provvedimento di esproprio vincolante per il cittadino dietro pagamento di un'indennità.

Siccome i regolamenti non sono sottoposti all'approvazione del Parlamento e quindi non sono vagliati dal potere legislativo, devono sottostare alle leggi già esistenti. Un giudice può disporre autonomamente l'invalidità di un regolamento se esso contraddice un disposizione di legge.

[modifica] Gli usi e le consuetudini

Sono le uniche fonti del diritto non scritte e per questo occupano l'ultimo posto nella gerarchia. Il richiamo agli usi è consentito solo se esplicitamente richiamato dalla norma di legge o se non esiste nessuna norma che regoli il caso in questione.

Si tratta di tradizioni consolidate attraverso gli anni e ovviamente non è facile accertarle: il compito di determinarli e, se necessario, di impiegarli spetta al giudice. Esistono tuttavia anche delle raccolte scritte di usi, anche se non ufficiali.

[modifica] Le fonti del diritto comunitario

A fianco delle fonti dell'ordinamento italiano si inserisce sempre di più il diritto comunitario dell'Unione Europea che in qualche caso risulta anche vincolante per l'attività del legislatore. In questa ottica si possono considerare fonti del diritto anche i trattati istitutivi della comunità europea (Trattati di Parigi e Roma, Maastricht,Amsterdam, Nizza e Lisbona).

In base a questi trattati, adempiendo a quanto disposto nell'articolo 11 della Costituzione che parla di limitazioni della sovranità, l'Italia assume alcuni obblighi verso l'Unione Europea (si pensi alla moneta unica).

L'ordinamento europeo con le sue istituzioni può emanare regolamenti comunitari direttamente applicabili in tutti i paesi membri oppure può emanare direttive che si rivolgono ad alcuni paesi e forniscono alcune disposizioni per l'attività legislativa futura. Gli stati membri sono vincolati da questi provvedimenti che dovranno recepire all'interno del proprio ordinamento statale entro un certo limite di tempo.

Il giudice deve attribuire un'importanza maggiore alle norme di matrice comunitaria rispetto anche alle leggi nazionali. (Si parla perciò di primato del diritto comunitario)

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