Introduzione al diritto privato/Le fonti del diritto privato
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L'esperienza umana ci mostra fin da subito che l'insieme delle regole è vastissimo. Ci sono regole di cortesia, come il galateo, regole sul modo di vestirsi in talune circostanze, le regole della buona educazione e molte altre ancora. Ma quali regole possono dirsi di diritto?
Nei moderni sistemi di diritto, è lo stesso ordinamento ad indicare i modi di produzione delle norme di diritto. Dunque, una regola può dirsi di diritto se e solo se si forma in uno dei modi di produzione previsti dal sistema. Da questa prima definizione possiamo evincerne un'altra: la fonte del diritto è qualsiasi atto o fatto idoneo a produrre norme giuridiche in un sistema dato[1].
Oggigiorno, si deve segnalare la presenza di due tipi di fonte del diritto. Pur con larga approssimazione, diciamo che questi due tipi di fonte sono:
- il precedente giudiziario, ovvero una decisione presa in precedenza ha "forza di legge" per giudicare un caso analogo, ovverosia da quella decisione pregressa scaturisce una regola che vale come criterio di soluzione per casi giudicati simili;
- latto legislativo, ovvero esiste un'autorità avente la capacità di fare le leggi, cioè di produrre un testo contenente delle norme di diritto.
In Italia, sono le norme stesse a stabilire quali sono le fonti del diritto e quali devono essere i modi di produzione. L'articolo 1 delle Preleggi del Codice Civile italiano elencano immediatamente le fonti del diritto in Italia, ovvero:
- le leggi;
- i regolamenti;
- le norme corporative con efficacia erga omnes;
- gli usi.
Per quanto riguarda i modi di produzione, si deve fare riferimento alla Costituzione italiana. L'articolo 70 della stessa prevede che le leggi, per essere efficaci, devono essere approvate da entrambe le Camere, nei modi previsti dagli articoli seguenti.
Notiamo subito una stranezza: le norme presenti nella Costituzione e nel Codice Civile sono state prodotte. Quali sono state le fonti e i modi di produzione che hanno creato tali testi? E soprattutto, sono "valide"?
A rigor di logica, si dovrebbe rispondere di no, perché facendo questo ragionamento si potrebbe ritornare indietro alla notte dei tempi senza trovare una risposta soddisfacente. In realtà, in ogni sistema, esiste un momento in cui, si può dire il sistema ha inizio, un punto fermo da cui scaturisce tutto il resto. Solitamente si tratta di un fatto storico, ovvero di un momento in cui in quel sistema si è affermato quel dato gruppo sociale. Per quanto riguarda l'Italia, tale momento viene fatto risalire all'unificazione della penisola e con la proclamazione del regno d'Italia. Da quel momento (in particolare con la legge sull'estensione dei codici sabaudi a tutto il regno unificato del 1865) si ha l'affermazione di un dato gruppo sociale che da quel momento detterà legge.
Con il tempo, tuttavia, le fonti del diritto sono aumentate, soprattutto grazie alla globalizzazione del diritto. Esiste infatti un diritto, definito appunto internazionale, che regola i rapporti fra gli Stati e che talvolta ingeriscono anche nelle questioni interne ad uno Stato.
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[modifica] Le fonti del diritto italiano
Abbiamo detto che le fonti del diritto italiano, secondo l'articolo 1 delle Preleggi, sono quattro, ovvero:
- le leggi;
- i regolamenti;
- le norme corporative;
- gli usi.
Bisogna però notare che il codice civile italiano entrò in vigore nel 1942. Nel 1948, però, fu promulgata la Costituzione della Repubblica italiana, che è diventata la prima fonte del diritto, poiché essa non solo stabilisce con quali meccanismi deve funzionare la neonata Repubblica, ma indica anche diritti e doveri dei cittadini non solo tra essi e la Repubblica, ma anche fra i cittadini. E, si vedrà, qualche anno dopo la Costituzione entrerà prepotentemente nella vita legislativa italiana.
[modifica] Le leggi
Con l'espressione "legge" indichiamo ogni atto formato secondo i modi previsti dalla Costituzione italiana. Esistono, in questo senso, tre tipi di legge:
- la legge in senso stretto, ovvero la legge formata secondo i modi che troviamo negli articoli 70 e seguenti della Costituzione: approvazione da parte delle Camere, promulgazione del Presidente della Repubblica, pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
- atti legislativi che hanno forza di legge, come il decreto legislativo delegato (scritto dal governo in base ad una legge-delega approvata dal Parlamento) e il decreto-legge (emanato dal governo "in casi straordinari" e che necessita di approvazione delle Camere entro 60 giorni, altrimenti decade);
- infine la Costituzione prevede che anche le Regioni possano emanare leggi, rispettando la propria competenza territoriale e soprattutto i principi fondamentali che le leggi nazionali indicano. Nel caso leggi regionali e leggi nazionali confliggano, il Governo può ricorrere alla Corte Costituzionale per sanare tale conflitto.
[modifica] I regolamenti
I regolamenti possono essere emanati da Governo, Regioni, Provincie e Comuni. Si tratta di una fonte subordinata, in quanto sottostanno alle leggi, contro le quali non possono confliggere, pena la decadenza. In particolare i regolamenti governativi indicano la disciplina con cui le leggi emanate devono trovare esecuzione (denominati, appunto, regolamenti di esecuzione).
[modifica] Le norme corporative
Le norme corporative sono quelle regole che nascevano da contratti collettivi aventi efficacia erga omnes sottoscritti dalle organizzazioni sindacali che dovevano esistere nell'ordinamento corporativo fascista. Poiché il regime fascista non ebbe il tempo di attuare il proprio programma e poiché, dopo la guerra, nessun sindacato decise di registrarsi, l'articolo 39 della Costituzione italiana, che prevede proprio questo tipo di contratto, non è mai stato attuato.
[modifica] Gli usi
Gli usi, infine, sono una fonte di diritto sussidiaria. La si potrebbe definire anche come consuetudine. Gli usi entrano nelle fonti di diritto solo se vengono soddisfatte due condizioni:
- devono essere richiamate da una delle fonti precedenti;
- e soprattutto devono limitarsi solo a materie non regolate da altra fonte.
La consuetudine, dunque, deve avere due requisiti fondamentali:
- generale e costante uniformità di comportamento;
- si osserva un obbligo giuridico.
[modifica] Un'altra fonte del diritto: l'Unione Europea
L'Italia fa parte dell'Unione Europea, un'entità sovranazionale creata nel 1957 con il Trattato di Roma (successivamente modificato). Questi trattati prevedono che:
- in determinate materie espressamente previste dai Trattati fondamentali, il Consiglio della Comunità può emanare dei regolamente che hanno efficacia immediata nel diritto interno degli Stati e che prevalgono sulle altre norme che eventualmente confliggano con tale regolamento;
- il Consiglio della Comunità può poi emanare delle direttive, ovvero indicare agli Stati membri dei determinati obiettivi da raggiungere. Saranno poi i singoli Stati, con apposite leggi, a raggiungere tale obiettivo. Non ha dunque importanza il come si arriva a tale obiettivo, ma solo arrivarci. In Italia, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Governo deve presentare la cosiddetta legge comunitaria per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Le direttive rimaste inattuate, tuttavia, qualora siano sufficientemente chiare, possono trovare immediata applicazione (si dice direttiva self-executing).
In base a quanto detto sinora, nella pratica le fonti del diritto in Italia sono:
- la Costituzione e le leggi costituzionali;
- il Trattato, i regolamenti e le direttive CEE;
- le leggi nazionali e regionali;
- i regolamenti;
- le norme corporative;
- gli usi.
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