Introduzione al diritto privato/L’interpretazione e l'efficacia delle leggi
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Le norme di diritto privato si distinguono a seconda della loro derogabilità (norme dispositive) o inderogabilità (norme cogenti). Il diritto pubblico è sempre inderogabile nel senso che è del tutto irrilevante la volontà del destinatario del comando. Nell'ambito del diritto privato invece esistono oltre alle norme inderogabili anche norme derogabili ovvero norme la cui applicazione può essere evitata mediante un accordo tra le parti interessate.
Su tale peculiarità non si fonda alcun principio distintivo tra le norme di diritto pubblico e norme di diritto privato in quanto possono comunque esserci norme di diritto pubblico suscettibili di deroga e norme di diritto privato cogenti ovvero inderogabili. Ad esempio una clausola compromissoria può togliere ai giudici dello Stato il potere di giudicare una controversia derogando alla norma di diritto pubblico e la norma privatistica sulla nullità del contratto immobiliare ex art. 1343 codice civile è certamente inderogabile. Le norme di carattere inderogabile, o cogente, sono caratterizzate anche dall'invasiva tutela delle stesse approntata dal nostro ordinamento giuridico: questo, infatti, sancisce la nullità assoluta, chiamata anche nullità di protezione, delle clausole volte a derogare quanto stabilito dalle norme inderogabili. Sfugge, secondo la dottrina maggioritaria, a questa particolare sanzione il caso della derogabilità in melius, che sussiste laddove le modifiche apportate siano volte, per esempio, a concedere una maggiore tutela rispetto quella offerta dalla stessa norma derogata. Ad esempio: in funzione dell'emanazione del Codice del consumo, il consumatore è titolare di alcuni diritti di fondamentale importanza nei confronti del venditore professionista. Tali diritti sono considerati inderogabili ed indisponibili (ex art. 143 Cod.consumo); nonostante tale qualificazione, però, è pacifica la loro derogabilità qualora la modifica comporti una tutela maggiore del compratore.
Esiste anche una terza categoria di norme, quelle cosi dette suppletive, le quali trovano applicazione solo quando i soggetti privati non abbiano provveduto a normare un particolare aspetto contrattuale, in relazione al quale la legge sopperisce disciplinando ciò che i privati hanno lasciato privo di regolamentazione.
[modifica] Interpretazione delle leggi
Ogni disposizione normativa è composta da un certo numero di parole che formano delle proposizioni di senso compiuto dalle quali si può evincere il contenuto. Ogni norma, pertanto, deve essere interpretata, attribuendo ad ogni parola il significato più opportuno all'interno del contesto in cui si trova. Appare subito chiaro che, ad esempio, la parola "liquido" ha un significato diverso nel caso in cui si ci riferisca a un "contenitore per liquidi" oppure al "denaro liquido". La prima interpretazione che s'ha da fare, dunque, è quella letterale.
Tuttavia l'interpretazione letterale non è di per sé sufficiente. Accade sovente che le stesse parole, le stesse proposizioni, usate in contesti diversi, abbiano un significato assai differente. Lo stesso cartello contenente la prescrizione Vietato sporgersi ha un significato diverso se lo si trovi apposto nei pressi di un terrazzo sulla cima di un palazzo o vicino al finestrino di un treno. Nel primo caso, infatti, si vuole evitare che qualcuno, sporgendosi troppo in avanti, cada rovinosamente al suolo, mentre nel secondo lo sporgersi indica anche l'atto di sporgere fuori un braccio, al fine di evitare che questo impatti contro un palo o un altro treno. Dunque bisogna guardare alla ragione che sussiste alla base di una certa disposizione, ovvero guardare la ratio che ha fatto nascere tale norma. Si tratta dell'interpretazione logica, che guarda dunque allo scopo, al risultato che il legislatore aveva in mente quando tale norma è stata creata: l'aggettivo "logica", infatti, ci fa subito pensare alla razionalità che ci porta a interpretare la norma nel modo più funzionale.
Dall'interpretazione logica può conseguire che si abbia un'interpretazione più ampia di quella che il legislatore aveva in mente (si parla dunque di interpretazione estensiva) oppure meno ampia (si parla, invece, di interpretazione restrittiva).
Altro grado è l'interpretazione sistematica, ovvero quella che guarda all'intero sistema. Le regole non sono isolate, ma vengono disposte, almeno nella visione del giurista, in modo tale da essere coerenti con il fine ultimo di organizzare al meglio la vita sociale. Dunque una regola può essere posta a confronto con altre norme dello stesso sistema in modo da essere interpretata nel modo più consono a quel sistema in cui tale norma si trova e quindi per meglio adempiere al fine di organizzare coerentemente il sistema.
L'interpretazione sistematica non viene espressamente prevista dal Codice. Tuttavia l'articolo 12 delle Disposizioni sulla Legge in generale prevede che il sistema possa avere delle lacune e prescrive che il sistema stesso debba colmarle in base al principio (già presente nel Codice Napoleone) che un giudice non può rifiutare di trovare una soluzione al caso che gli è stato proposto. L'antinomia è chiara: il codice non prevede alcuna norma che regoli quel caso, il giudice non può crearla, eppure egli deve comunque trovare una soluzione. Cosa succede in questi casi?
l'antinomia viene risolta presupponendo che qualsiasi caso può essere risolto sulla base delle regole dell'ordinamento giuridico. Si può definire quest'ultima frase il postulato della completezza del sistema, necessario affinché il sistema possa "chiudersi". Tale postulato non è presente nel Codice, ma lo si può ricavare a partire dal secondo comma del citato articolo 12 delle preleggi, che prevede due criteri che il giudice deve seguire qualora scovi una lacuna nel sistema.
Il primo criterio è quello della analogia legis: l'interprete cerca una norma che abbia una ratio che combaci con il caso che gli è stato sottoposto. Non si tratta di una interpretazione estensiva di una norma poiché non si applica in modo più ampio una regola, ma si ha semplicemente "riguardo" ad una situazione analoga che viene invece prevista da un'altra norma. Il caso più tipico è quello dei contratti: oggigiorno nascono contratti che si distinguono da altri per varie caratteristiche e che si allontanano da quei contratti considerati "tipici". Nel caso di controversie per i contratti a-tipici, l'interprete può considerare le norme che più si confanno al caso in considerazione.
Il secondo criterio è quella della analogia juris, che impone all'interprete di guardare ai principi generali dell'ordinamento. In pratica, studiando le norme che compongono l'ordinamento giuridico, si possono evincere dei principi che guidano, in un certo senso, tutto il sistema: per questo l'interprete, come ultima risorsa, può fare appello a tali principi per dirimere le controversie, in quanto quei principi sono volti a realizzare gli scopi fondamentali dell'ordinamento. Una decisione presa seguendo i principi fondamentali dell'ordinamento, quindi, sarà valida in quanto persegue gli obiettivi di fondo dell'ordinamento stesso.
Si badi bene: il ricorso all'analogia vale soltanto quando non vi sia una norma applicabile direttamente al caso.
[modifica] Chi sono gli interpreti?
Esistono tre diversi "gradi" di interpretazione.
Quella più interessante e comune è l'interpretazione giudiziale, ovvero quella che deriva dal giudice nell'atto di giudicare una controversia. Si tratta, in pratica dell'operazione con cui il giudice, da una regola astratta e generale come quelle presenti nel codice, stabilisce una regola concreta e particolare per il caso presentatogli. Una siffatta interpretazione è vincolante per le parti in causa, ma, a differenza del cosiddetto Common Low, non lo è tuttavia per gli altri giudici nel sistema italiano; può, comunque, "fare scuola", ovvero essere presa ad esempio da altri giudici, in particolare quando tale decisione proviene dalla Suprema Corte di Cassazione, soprattutto quando viene emessa a sezioni unite.
L'interpretazione dottrinale, invece, è quella che proviene dagli studiosi del diritto. Questa interpretazione non è vincolante, tuttavia se una decisione appare "buona" è possibile che venga presa ad esempio da altri giudici e quindi un'interpretazione fatta "sui testi" potrebbe "prendere vita" ed entrare nel cosiddetto "diritto vivente".
Infine vi è l'interpretazione autentica, ovvero quella che proviene direttamente dal legislatore. Il legislatore, in sintesi, nel momento in cui sorgano problemi nell'interpretazione di una norma, può intervenire, mediante nuove disposizioni normative che spieghino come tale norma debba essere interpretata. Ovviamente, anche le nuove disposizioni normative, come quelle che queste ultime devono spiegare, devono essere ugualmente interpretate.